Riforma Cartabia: avvio della mediazione, primo incontro, poteri del mediatore, conclusione del procedimento e conseguenze della mancata partecipazione
La domanda di mediazione e i suoi effetti
La domanda di mediazione fa partire il procedimento con la fissazione del primo incontro da parte del responsabile dell’organismo, che deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda stessa, a meno che le parti non abbiano disposto diversamente.
Quando le informazioni suddette sono apprese dalle parti per mezzo di specifica comunicazione, la domanda di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce per una sola volta la decadenza.
Alla comunicazione della domanda di mediazione, per i fini suddetti, può provvedere la parte, anche se l’organismo di mediazione non è esonerato dall’obbligo di far conoscere alle parti tutti gli aspetti della mediazione civile e commerciale.
Il primo incontro di mediazione
Tutte le informazioni relative al primo incontro vengono comunicate alle parti in tutti i modi idonei a garantirne il ricevimento.
Venuti a conoscenza della data stabilita per il primo incontro le parti partecipano personalmente alla procedura e se sussistono giustificati motivi possono anche delegare un rappresentante in possesso dei poteri richiesti per comporre la controversia e se necessario il mediatore può chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza dandone atto nel verbale.
Quando la mediazione però è condizione di procedibilità della domanda o quando a disporla è il giudice le parti sono assistite dai loro avvocati.
Il mediatore, fin dal primo incontro, dopo avere esposto le modalità e la funzione della mediazione, fa in modo che le parti riescano a concludere un accordo, anche se la legge chiede che pure le parti devono adoperarsi per cooperare in buona fede e confrontarsi effettivamente sulle questioni oggetto della controversia.
La nomina degli esperti
Dal punto di vista prettamente pratico la mediazione si svolge senza formalità presso l’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento sulla procedura di mediazione.
Al mediatore spetta la redazione del verbale relativo al primo incontro, che viene fatto sottoscrivere a tutti i partecipanti.
Il mediatore, se lo ritiene, può anche chiedere la collaborazione di esperti iscritti negli albi dei consulenti presenti nei tribunali.
Per quanto riguarda i compensi di questi esperti spetta al regolamento dell’organismo di mediazione disciplinare i criteri di calcolo e le modalità della loro liquidazione.
Accordo e conclusione della mediazione
Nel caso in cui, grazie alle parti e al mediatore, viene raggiunto l’accordo in sede di mediazione, il mediatore redige il verbale allegando l’accordo stesso.
Se l’accordo invece non viene raggiunto il mediatore ne dà atto nel verbale, ma può anche formulare una proposta, atto dovuto se le parti ne fanno richiesta.
Il verbale che chiude la mediazione è infine sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che certifica le firme delle parti o attesta la loro impossibilità a sottoscriverlo.
Il verbale in formato analogico o digitale (stante la possibilità di svolgere la mediazione in modalità telematica) viene redatto in tanti originali quante sono le parti della mediazione e se le parti lo richiedono viene rilasciato loro anche in copia.
Mancata partecipazione al procedimento: conseguenze
La mancata partecipazione al procedimento di mediazione non è priva di conseguenze, vediamo che cosa prevede la riforma:
- versamento di una somma corrispondente al contributo unificato se la parte non prende parte al primo incontro senza un giustificato motivo;
- possibilità per il giudice di desumere da tale comportamento argomenti di prova nel giudizio successivo;
- condanna, su richiesta, della parte soccombente che non ha preso parte alla mediazione, al pagamento di una somma determinata in via equitativa in una misura che non può essere superiore alle spese di giudizio maturate dopo il procedimento di mediazione.