Il Ministero della giustizia riparte dalla qualità. Con il Libro Verde predisposto dal tavolo di lavoro istituto in data 18 ottobre 2012 il Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia invita gli interessati a esprimere le loro opinioni sulle tematiche enucleate nel contesto della determinazione dei principali profili diretti alla individuazione di standards di qualità del servizio di mediazione gestito dagli organismi accreditati ai sensi del d.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011.
Gli interessati possono fornire le risposte ai quesiti formulati (contrassegnati con la dicitura “Risposte al Libro Verde sul Manuale di qualità degli organismi di mediazione”) al seguente indirizzo di posta elettronica: organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it entro il 31 gennaio 2013.
Tenendo conto dei contributi pervenuti il tavolo di lavoro sottoporrà al Direttore generale della giustizia civile una bozza del Manuale di qualità per la definitiva approvazione.
Con la circolare del 20 dicembre 2011 (emanata a seguito della entrata in vigore del D.M. 145/2011) il Direttore Generale della Giustizia Civile poneva, fra l’altro, particolare attenzione all’attività di vigilanza già contemplata nelle previsioni generali di cui all’art.16, comma quarto, del d.lgs. 28/2010 nonché nelle previsioni regolamentari di cui agli artt.3,4,5, 10, 17,18, 19 del d.i. 180/2010, evidenziando la necessità di una sua compita ed efficace attivazione.
Il suddetto Manuale, dunque, ha una triplice funzione:
- costituire il parametro di riferimento per gli organismi di mediazione per potere orientare il servizio reso secondo livelli necessari di qualità;
- consentire una più agevole attività ispettiva, da compiersi di fatto secondo le linee indicate ed ivi descritte;
- costituire un più facile strumento di conoscenza, per gli organismi di mediazione, delle violazioni che questa amministrazione ritiene di dovere indicare e del differente peso delle violazioni anche ai fini dell’intervento sanzionatori.
Peraltro, ai fini della concreta predisposizione del suddetto Manuale di Qualitàla DirezioneGeneraledella Giustizia Civile ha ritenuto di dovere operare attraverso il coinvolgimento di tutti gli interessati del settore della mediazione, attingendo al necessario contributo da essi fornito: l’ottica perseguita è, infatti, quella di una più completa definizione ed esaustiva possibile individuazione dei suddetti standars minimi di qualità.
Per la redazione del Manuale di Qualità si è ritenuto necessaria la costituzione di una tavolo di lavoro composto da rappresentanti dei principali e maggiormente rappresentativi organismi pubblici di mediazione accreditati presso il Ministero, in quanto tali direttamente coinvolti in prima persona nella gestione del servizio di mediazione.
Preme precisare che la scelta di limitare solo a questi soggetti la partecipazione al tavolo di lavoro si è basata sulla concreta constatazione di non potere privilegiare l’uno o l’altro soggetto privato, sia persona fisica che giuridica, comunque coinvolto e direttamente interessato al fenomeno della mediazione, nonostante sia indubbia la preparazione personale ovvero la capacità rappresentativa di molti di essi.
Al fine di poter contare, nell’elaborazione del Manuale di Qualità, anche sull’esperienza e sul proficuo contributo di tutti i soggetti coinvolti si è ritenuto di dovere elaborare preliminarmente un Libro Verde consistente in un questionario contenente quesiti rivolti a chiunque sia interessato alla gestione del servizio di mediazione: ciò al fine di ricavare spunti di riflessioni ed indicazioni quanto più possibile utili e complete.
I destinatari privilegiati sono tutti gli organismi, pubblici e privati, accreditati presso questo Ministero: il loro contributo, come detto, è essenziale nell’ottica di un necessario scambio informativo “autorità di vigilanza – organismi di mediazione” orientato verso una comune ottica di valutazione e di intervento in vista della piena e corretta funzionalità del servizio di mediazione.
Lo strumento, inoltre, è rivolto ai mediatori, formatori, giudici, esperti della materia che, a vario titolo, hanno una piena consapevolezza della dimensione nella quale si svolge il servizio di mediazione e sono in condizioni di offrire il proprio contributo personale che deriva dalla sperimentazione pratica della mediazione ovvero dall’esame tecnico giuridico della disciplina normativa di riferimento.
Destinatari, altresì, sono i soggetti che hanno avuto conoscenza diretta della mediazione per avervi partecipato quali parti del procedimento di mediazione: gli utenti, in definitiva, del servizio di mediazione, sia parti che difensori che esperti tecnici, tutti coloro, in definitiva, che hanno vissuto in prima persona l’”esperienza” della mediazione e che sono venuti a contatto con questo procedimento stragiudiziale ancora oggi, per diverse ragioni, non adeguatamente sperimentato e non pienamente conosciuto.
operare.
Sicchè, è sembrato indubbio che le dimensioni della qualità del servizio di mediazione cui fare riferimento attengono e devono essere inquadrate nei seguenti principi:
– Professionalità: (art.60, comma 3, lett.b) della legge 18 giugno 2009 n.69;
– Indipendenza: (art.60, comma 3, lett.b) della legge 18 giugno 2009 n.69;
– Stabilità: (art.60, comma 3, lett.b) della legge 18 giugno 2009 n.69;
– Serietà: art.16, comma primo, del d. lgs. 28/2010;
– Efficienza: art.16, comma primo, del d. lgs. 28/2010;
– Riservatezza: art.16, comma primo, del d.lgs. 28/2010.
Sul sito del Ministero della Giustizia il testo completo del Libro verde.
2 commenti
Il “Libro verde del Ministero” è una goccia nel mare della riforma di cui necessita l’Istituto della mediazione.
Non solo ininfluente, è anche inutile poiché:
* per quanto riguarda la qualità del servizio e dall’attività del mediatore spetterà alle Associazioni professionali degli stessi, in base all’art. 9 della nuova normativa sulle professioni non organizzate, collaborare: “ … all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza”, e vigilare sul rispetto della normativa stessa;
* per quanto riguarda la qualità del servizio e dall’attività degli organismi serve in primis rendere maggiormente omogeneo il “procedimento di mediazione” e non come ora che ognuno fa veramente ciò che gli pare creando discrepanze, confusione e insoddisfazione.
Non solo ininfluente, è anche pericoloso:
poiché guardare la pagliuzza ci distoglie dal vedere la trave, ovvero da una riforma più amplia.
I movimenti pro-mediazione chiedono ai politici di sposare la “condizione di procedibilità” attraverso un legge di riforma, vedere questa già accolta e promossa dalla APMC e dal Forum dei mediatori:
http://assomediatoricivili.altervista.org/legge-di-riforma.html
Saluti a tutti.
Beh, la qualita’ e’ importante, ma in questo momento sembrerebbe piu’ opportuno cercare di concentrare tutte le risorse disponibili per incoraggiare il ricorso alla mediazione, anche da parte dei giudici.