Gli strumenti conciliativi di risoluzione delle dispute vengono tradizionalmente percepiti come sbocco possibile per le sole controversie fra privati, poichè si ritiene che solo in queste ultime siano in gioco interessi liberamente disponibili delle parti.
Tuttavia, la privatizzazione formale e sostanziale di numerosi enti pubblici e la riconduzione di numerosi campi del diritto pubblico al diritto comune, consentono alle pubbliche amministrazioni di agire senza gli stringenti vincoli pubblicistici del passato.
Per questa ragione, anche nel campo delle controversie fra privati ed enti pubblici si sono fatti strada i rimedi di natura non aggiudicativa, nei quali è possibile l’intervento di un soggetto terzo in veste di conciliatore.
Uno di questi strumenti è il Mediatore Europeo, istituito nel 1992 con il Trattato di Maastricht e in funzione dal 1995. A esso possono ricorrere tutti gli individui e i soggetti giuridici residenti nel territorio dei quindici. Il Mediatore è l’ombudsman dell’Unione Europea, il soggetto istituzionale cui cittadini, imprese e associazioni possono rivolgersi per sollevare casi di “cattiva amministrazione” nei confronti delle pubbliche amministrazioni comunitarie.
Nato quasi duecento anni fa in Svezia, l’istituto dell’ombudsman ha subito una forte evoluzione nel secondo dopoguerra, caratterizzandosi sempre più come strumento di tutela informale dei diritti dei cittadini. Le ragioni del suo successo e della diffusione in tutto il mondo vanno individuate proprio nell’estrema flessibilità degli strumenti di intervento di cui è dotato, nell’adozione di un approccio orientato al problem-solving e nella pubblicizzazione efficace delle sue decisioni presso l’opinione pubblica.
L’ambito di intervento del Mediatore è in primo luogo quello delle controversie che tipicamente danno origine al contenzioso amministrativo, ma più spesso si tratta di quei casi di malaburocrazia spicciola contro le quali cittadini e imprese sono pressochè indifesi. Parliamo di casi di malaburocrazia spicciola, ma gli effetti possono essere alla lunga molto dannosi, sia su di un piano economico (pensiamo al rifiuto o al ritardo delle amministrazioni nel pagamento di un finanziamento o di una fornitura a un’impresa privata) sia sul piano della fiducia nelle istituzioni.
Come già accennato, caratteristica del Mediatore è l’assenza di poteri autoritativi: il suo intervento consiste in primo luogo nel sentire liberamente il ricorrente e le amministrazioni coinvolte, e nell’indagare sulla fondatezza delle lamentele. All’esito delle indagini, e nel caso in cui venga riscontrato un episodio di cattiva amministrazione, il Mediatore valuta se sia opportuno formulare proposte conciliative, se raccomandare all’amministrazione di correggere il proprio comportamento o cambiare la prassi, o se infine chiudere il caso con una semplice critica formale.
Quando il caso abbia rilevanti implicazioni generali sulla correttezza amministrativa, o l’amministrazione manchi di conformarsi ai suggerimenti formulati, il Mediatore può inviare una relazione speciale al Parlamento Europeo.
In questo modo, dal 1995 il Mediatore ha ottenuto la modifica di numerose prassi amministrative della Commissione e di altre Istituzioni comunitarie, il che ha portato a sostanziali miglioramenti nella trasparenza e nell’efficienza dei rapporti fra privati e Unione Europea.
La maggior parte dei casi hanno riguardato i ritardi amministrativi evitabili o i pagamenti tardivi, la mancanza o il rifiuto di fornire informazioni, i procedimenti di reclutamento (comprese le procedure concorsuali), le dispute contrattuali, lo sviluppo della cooperazione, le questioni legate all’ambiente e il ruolo della Commissione come guardiana della corretta applicazione dei trattati.
Le modalità di nomina del Mediatore europeo assicurano la sua imparzialità : anche se il Mediatore viene nominato dal Parlamento Europeo, è funzionalmente indipendente e gode di autonomia di bilancio. Anche i funzionari che assumono la responsabilità delle indagini non provengono generalmente dalle strutture comunitarie, ma sono reclutati all’esterno. Questo assicura la necessaria indipendenza e terzietà nello svolgimento delle indagini e nell’assunzione delle decisioni con cui l’ufficio del Mediatore chiude il caso. Dal 1995 a oggi, la carica di Mediatore europeo è stata ricoperta dal finlandese Jacob Sà¶derman, già ombudsman nazionale in Finlandia.
Sporgere denuncia al Mediatore Europeo non comporta alcun costo e può essere fatto personalmente dall’interessato, anche con l’assistenza dei propri legali, per lettera, per fax, per posta elettronica o compilando direttamente il modulo predisposto sul sito internet.
Per tutte le informazioni: http://www.euro-ombudsman.eu.int
(Luigi Cominelli)
Articolo inserito in SOLUZIONI Novembre 2002