Gestore della crisi di impresa: ruolo e compiti del professionista che opera nelle procedure di risanamento delle aziende in difficoltà
Gestore della crisi: ruolo e funzioni
La figura del gestore della crisi è una colonna portante del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). Non è un curatore, né un commissario, ma un professionista indipendente specializzato (avvocato, commercialista, notaio), che svolge un ruolo tecnico e imparziale. Il suo compito principale consiste nel garantire la correttezza procedurale e la veridicità delle informazioni, tutelando l’interesse generale del mercato e dei creditori, senza assumere funzioni gestionali o difensive per l’imprenditore. Il gestore della crisi rappresenta un organo tecnico di garanzia nel sistema del CCII, essenziale per assicurare trasparenza, correttezza e l’effettiva fattibilità dei percorsi di risanamento, specialmente per le realtà aziendali di minore dimensione. Il Gestore agisce come soggetto terzo e ausiliario dell’autorità (OCC o Tribunale).
Elenco degli addetti al controllo e alla gestione
Il Codice della Crisi e dell’insolvenza, all’art. 356, ha istituito l’elenco dei soggetti incaricati di gestione e controllo delle procedure di crisi. L’iscrizione è riservata a professionisti o società professionali. L’elenco è tenuto in modalità informatica. Per l’iscrizione e il mantenimento è previsto il versamento di contributi determinati tramite PagoPA. Il mancato pagamento dell’importo annuale comporta la sospensione, e dopo sei mesi, la cancellazione dall’elenco.
Definizione, requisiti e nomina
Il gestore della Crisi è definito come la persona fisica che svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore (D.M. 202/2014). Per esercitare questa funzione, il professionista deve soddisfare rigorosi requisiti di indipendenza e competenza, tra cui:
Il gestore viene assegnato dopo l’accesso dell’imprenditore alla procedura. La nomina avviene ad opera dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o direttamente dal Tribunale, a seconda del procedimento avviato (es. concordato minore, liquidazione controllata). Il gestore non può essere scelto dall’imprenditore, questo al fine di garantire la sua terzietà.
Funzioni e poteri del gestore della crisi
Il suo ruolo è essenzialmente consultivo, di verifica e di assistenza procedurale, in particolare nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento (riservate a piccole imprese, professionisti e persone fisiche).
Questi in sintesi i suoi compiti principali:
Assenza di poteri decisionali
Il gestore non ha poteri gestionali o decisionali sull’azienda. L’impresa rimane sotto il controllo dell’imprenditore, e il ruolo del gestore è di affiancarlo e facilitare le trattative con i creditori, agendo come “filtro” tecnico e garante.
Ruolo nel concordato minore e nella liquidazione controllata
Nelle procedure per i soggetti sovraindebitati, il gestore assume il suo ruolo più attivo Nel concordato minore il Tribunale nomina il gestore della crisi, che guida l’iter, convoca e presiede l’assemblea dei creditori, e ne supervisiona l’esecuzione, agendo in modo simile a un commissario giudiziale.Nella liquidazione controllata per imprese minori e professionisti, il gestore (nominato dall’OCC o dal Tribunale) si trasforma nel Liquidatore giudiziale, gestendo la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato ai creditori, fino alla con
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