E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 dell’8 marzo 2018, che modificando il DM 55 del 2014, introduce nuovi crieri per la determinazione del compenso dell’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione. I compensi si calcolano sia per le mediazioni attivate volontariamente sia per quelle che devono essere esperite per soddisfare la condizione di procedibilità. Il compenso è calcolato sulla base del valore della medizione dichiarata nell’istanza, per ciascuna delle tre fasi della procedura:
1. Fase di attivazione ovvero partecipazione al primo incontro;
2. Fase della negoziazione ovvero prosecuzione oltre il primo incontro;
3. Accordo ovvero sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Tabella dei compensi per l’avvocato in mediazione
Da una lettura della tabella pubbicata in Gazzetta Ufficiale, il compenso che il cliente è tenuto a riconoscere al proprio avvocato è raddoppiato al passaggio di ciacuna fase della procedura di mediazione. Viene introdotta, di fatto, una success fee al raggiungimento dell’accordo di conciliazione. Secondo questa nuova tabella, nulla potrà richiedere l’avvocato in caso di mancata partecipazione al primo incontro.
Dal confronto con le indennità da riconoscere all’organismo di mediazione (incluse quelle al mediatore) riportate nell’ultima riga per lo stesso valore, si nota che l’indennità di mediazione rappresenta una modesta frazione (dal 7% al 19%) del totale del compenso dell’avvocato.
Confronto tra i compensi per l’attività svolta in mediazione e in giudizio ordinario
E’ interesante fare un primo confronto tra i compensi riconosciuti all’avvocato per lo svolgimento dell’attività in mediazione e quelli in un giudizio ordinario. La tabella seguente si riferisce alla determinazione dei paramenti forensi per i “Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale” (Tabella 2 del DM 55/2014).
Pur considerando che il compenso può essere sempre negoziato tra avvocato e cliente e i paramentri costituiscono dei punti di riferimento, la mera differenza di importi a favore dell’attività giudiziale non deve trarre in inganno. In questo confronto tra le due tabelle, è pur vero che il compenso per lo svolgimento dell’attività giudiziale è circa il doppio del compenso per l’attività svolta in mediazione, ma occorre considerare tre fattori: tempi di incasso della parcella, ore di lavoro svolte e soddisfazione del cliente.
- Tempi di incasso rapidi della parcella. Come è noto, la procedura di mediazione ha una durata di 3 mesi. Conseguentemente l’emissione e l’incasso della parcella per l’assistenza in mediazione ha i medesimi tempi rapidi rispetto alla liquidazione di una parcella per l’assitenza giudiziaria, che pur essendo di maggior valore, avviene nel corso della durata di circa 5 anni di un giudizio ordinario di primo grado.
- Compenso orario più elevato in mediazione. Se si dovesse dividere i rispettivi compensi previsti per le ore effettivamete lavorate per l’assistenza in mediazione rispetto a quelle del giudizio (comprese le attese in segreteria e in tribuale), si scoprirebbe facilmente che il compenso orario per l’attività svolta in mediazione è molto più alto rispetto a quello in giudizio. Conseguetemente l’avvocato può essere molto più produttivo e può gestire molti più casi in mediazione.
- Soddisfazione del cliente. Infine, la soddisfazione del cliente è un elemento ovviamente non misurabile ma di grande importanza per l’avvocato.
Da questo primo confronto, risulta evidente che i nuovi parametri forensi per l’assistenza in mediazione hanno definitivamente archiviato il detto “causa che pende, causa che rende” (in verità già non veritiero da diversi anni). Da un punto di vista strettamente economico, i nuovi parametri forensi disincentivano l’avvio e il proseguimento di un giudizio per l’avvocato e incentivano l’avvio e la prosecuzione di una procedura di mediazione.
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Art. 20 aggiornato del Regolamento dei parametri forensi
L’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – è quindi aggiornato come segue:
Di seguito copia della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato il DM 37/2018.
10 commenti
Non da avvocato ma da semplice cittadino ritengo che se la procedura della mediazione, anche quella obbligatoria, doveva servire per snellire e non ingolfare le aule giudiziarie, ora con questo nuovo regolamento e con la lievitazione esorbitante dei costi, non farà altro che disincentivare il ricorso a tale sistema. Il compenso deve essere giusto, ma se il tutto si svolge in un tempo decisamente breve, non è nè logico nè equo per il cittadino che tale compenso sia pari se non addirittura superiore a quello che si potrà realizzare dopo una serie di udienze e di atti in Tribunale nel corso di vari anni.
Secondo me la mediazione è il frutto della sinergia tra avvocati parti e mediatore. Per questo non ci sarà un minor ricorso a detto sistema ma anzi tale sistema permette di raggiungere un accordo velocemente a vantaggio del cliente cittadino il quale sarà chiamato a prendere parte al procedimento in maniera attiva e consapevole ed a controllare effettivamente in prima persona il lavoro del suo legale. Io sono molto ottimista invece.
Queste tariffe includono le tasse?
Salve, ma queste tariffe includono già tutto, o c’è ancora da aggiunderci pure 15% più 4% più iva?
@Medea
Perfettamente d’accordo. Nel nostro paese la giustizia non si può cambiare per le sicure proteste degli avvocati. Già oggi sono una classe molto inflazionata che fatica a sopravvivere, figuriamoci se qualche politico di buona volontà tentasse di semplificare ed accelerare l’iter dei processi.
Buongiorno
le tariffe includono 15% di spese, più 4% CPA, più iva?
Grazie
Non va cambiata la giustizia.
Deve cambiare la mentalità dei cittadini, degli avvocati e dei giudici. I cittadini devono essere meno litigiosi. Gli avvocati hanno interesse a soddisfare le aspettative dei loro clienti al più presto possibile (e non tirare in lungo). I clienti contenti pagano le parcelle più volentieri. I giudici devono punire severamente chi sbaglia (sempre più spesso viene applicata la lite temeraria).
La mediazione è un’ottima opportunità per risolvere i problemi in breve tempo. La mia personale esperienza nelle procedure di mediazione (nei settori di diritto di famiglia ed in quello successorio) è positiva. Avv. Luigi Cardillo
Buongiorno,
l’UE aveva “suggerito” che la mediazione avvenisse senza l’ausilio dell’avvocato, ma i “nostri” hanno strenuamente difeso la loro “attività” facendo passare per imbecille la maggior parte della popolazione che, senza di loro, sarebbe incapace a muoversi tra i meandri della giustizia. Gli avvocati, invece,che si muovono così bene, non hanno MAI fretta a concludere l’iter. Ti tengono a bagnomaria all’infinito; seguono con lentezza esasperante le cause e pretendono dai loro clienti, che li pagano molto bene, assoluta umiltà e deferenza. Essi, insieme ai notai e ai giudici, costituiscono una lobby e se, per dire, si dovesse denunciare la frode di un notaio, salvati cielo! fanno muro, quadrato, per proteggerlo. Hai visto mai che un giorno possa accadere a uno di loro? Agli avvocati questa giustizia lenta non va bene: va da dio! Essi sono quelli che bloccano ogni semplificazione per i cittadini! Povera Italia, e poveri noi italiani!
Buonasera volevo un informazione su un’infortunio di mia madre l’avvocato dopo una proposta dell ‘assicurazione di euro 17500 ha aperto una procedura verso l’assicurazione per una somma di euro 50000 poi non andata avanti in quanto ci è stata la conciliazione per euro 17500 dalla quale l’avvocato e stato già pagato per euro 4000 ma lui vuole ancora euro 3500 per extra conciliazione può chiederli e le tariffe sono lecite
Se una procedura di conciliazione non è mai stata attivata l’avvocato può chiedere l’importo del preventivo che aveva effettuato per la procedura o dovrà richiedere un compenso per la prestazione realmente effettuata?
Grazie