Il compenso dell’avvocato raddoppia ad ogni fase della mediazione. Introdotta la success fee al raggiungimento della conciliazione

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 dell’8 marzo 2018, che modificando il DM 55 del 2014, introduce nuovi crieri per la  determinazione del compenso dell’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione. I compensi si calcolano sia per le mediazioni attivate volontariamente sia per quelle che devono essere esperite per soddisfare la condizione di procedibilità. Il compenso è calcolato sulla base del valore della medizione dichiarata nell’istanza, per ciascuna delle tre fasi della procedura:

1. Fase di attivazione ovvero partecipazione al primo incontro;

2. Fase della negoziazione ovvero prosecuzione oltre il primo incontro;

3. Accordo ovvero sottoscrizione del verbale di conciliazione.

Tabella dei compensi per l’avvocato in mediazione

Da una lettura della tabella pubbicata in Gazzetta Ufficiale, il compenso che il cliente è tenuto a riconoscere al proprio avvocato è raddoppiato al passaggio di ciacuna fase della procedura di mediazione. Viene introdotta, di fatto, una success fee al raggiungimento dell’accordo di conciliazione. Secondo questa nuova tabella, nulla potrà richiedere l’avvocato in caso di mancata partecipazione al primo incontro.

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Dal confronto con le indennità da riconoscere all’organismo di mediazione (incluse quelle al mediatore) riportate nell’ultima riga per lo stesso valore, si nota che l’indennità di mediazione rappresenta una modesta frazione (dal 7% al 19%) del totale del compenso dell’avvocato.

Confronto tra i compensi per l’attività svolta in mediazione e in giudizio ordinario 

E’ interesante fare un primo confronto tra i compensi riconosciuti all’avvocato per lo svolgimento dell’attività in mediazione e quelli in un giudizio ordinario. La tabella seguente si riferisce alla determinazione dei paramenti forensi per i “Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale” (Tabella 2 del DM 55/2014).

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Pur considerando che il compenso può essere sempre negoziato tra avvocato e cliente e i  paramentri costituiscono dei punti di riferimento, la mera differenza di importi a favore dell’attività giudiziale non deve trarre in inganno.  In questo confronto tra le due tabelle, è pur vero che il compenso per lo svolgimento dell’attività giudiziale è circa il doppio del compenso per l’attività svolta in mediazione, ma occorre considerare tre fattori: tempi di incasso della parcella, ore di lavoro svolte e soddisfazione del cliente.

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  1. Tempi di incasso rapidi della parcella.  Come è noto, la procedura di mediazione ha una durata di 3 mesi. Conseguentemente l’emissione e l’incasso della parcella per l’assistenza in mediazione ha i medesimi tempi rapidi rispetto alla liquidazione di una parcella per l’assitenza giudiziaria, che pur essendo di maggior valore, avviene nel corso della durata di circa  5 anni di un giudizio ordinario di primo grado.
  2. Compenso orario più elevato in mediazione. Se si dovesse dividere i rispettivi compensi previsti per le ore effettivamete lavorate per l’assistenza in mediazione rispetto a quelle del giudizio (comprese le attese in segreteria e in tribuale), si scoprirebbe facilmente che il compenso orario per l’attività svolta in mediazione è molto più alto rispetto a quello in giudizio. Conseguetemente l’avvocato può essere molto più produttivo e può gestire molti più casi in mediazione.
  3. Soddisfazione del cliente. Infine, la soddisfazione del cliente è un elemento ovviamente non misurabile ma di grande importanza per l’avvocato.

Da questo primo confronto, risulta evidente che i nuovi parametri forensi per l’assistenza in mediazione hanno definitivamente archiviato il detto “causa che pende, causa che rende” (in verità già non veritiero da diversi anni). Da un punto di vista strettamente economico, i nuovi parametri forensi disincentivano l’avvio e il proseguimento di un giudizio per l’avvocato e incentivano l’avvio e la prosecuzione di una procedura di mediazione.

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Art. 20 aggiornato del Regolamento dei parametri forensi

L’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247  – è quindi aggiornato  come segue:

Art. 20.
Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o inconcomitanza con attività giudiziali
1. L’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
1 -bis . L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Di seguito copia della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato il DM 37/2018.

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