Il caso VIRANI vs MANUEL REVERT: la sanzione della Corte di fronte al rifiuto di una parte di ricorrere alla conciliazione

Precedentemente al caso in oggetto, in Dunnett vs Railtrack, era avvenuto che la Corte statale non aveva riconosciuto alla Railtrack il favore delle spese di lite, benchè avesse vinto la causa, in quanto si era rifiutata di accettare l’invito della Corte stessa ad utilizzare la conciliazione per risolvere la controversia in corso. Una soluzione analoga era stata presa dalla Corte statale nel caso Neal vs Jones Motors.

Il caso Virani vs Manuel Revert si distingue, tuttavia, per essere la prima volta in cui il giudice ha espressamente assegnato alla parte vittoriosa una determinata somma, a carico della parte soccombente, a titolo di sanzione per essersi quest’ultima rifiutata di prendere parte alla conciliazione.

In particolare, era avvenuto che la Corte d’appello aveva chiesto al ricorrente, Manuel Revert, di risolvere la controversia avvalendosi del programma di conciliazione denominato Court of Appeal Mediation Scheme, annesso alla Corte d’appello e amministrato, per conto della stessa Corte, dal CEDR.

Ma, il ricorrente, considerando di avere più ragione di quanta gliene potesse essere riconosciuta in sede di conciliazione, aveva insistito con la prosecuzione del processo ordinario dinanzi alla Corte d’appello. Questa, però, non solo diede ragione nel merito al resistente, ma, dietro specifica domanda di Virani, condannò Manuel Revert a pagare una ulteriore somma quale indennità  da riconoscere alla controparte per essersi ingiustificatamente sottratto alla conciliazione.

Gli avvocati che assistevano Virani, soprattutto sulla scorta del precedente Dunnett vs Railtrack, peraltro giudicato dal giudice Lightman, che avrebbe composto anche il collegio della loro causa, si erano preparati comunque ad affrontare la conciliazione, pur nella consapevolezza della estrema difficoltà  di risoluzione del caso, in quanto tale difficoltà  non avrebbe certamente costituito per la Corte una valida giustificazione per evitare la conciliazione.

D’altronde, le concessioni fatte da Virani nel contesto della conciliazione sarebbero rimaste del tutto confidenziali e nulla avrebbe avuto da perdere nell’accettare tale strumento di risoluzione alternativa. Ciononostante, alla disponibilità  di Virani di partecipare alla mediazione, si era contrapposto il rifiuto di Manuel Revert, che però gli causò il pagamento di una somma ulteriore per indennizzare Virani.

In tale contesto, se le parti avessero accettato di condurre la conciliazione secondo il modello previsto dal Court of Appeal Mediation Scheme, amministrato dal CEDR, come la Corte aveva esortato a fare, queste avrebbero sostenuto per la risoluzione della controversia una spesa decisamente più contenuta: solo
£ 1000 ciascuna per il mediatore, oltre gli onorari per i rispettivi avvocati.
Alla luce di ciò, deve essere riconosciuto il valore di questo tipo di conciliazione, strettamente connesso alla Corte statale ed al quale la stessa Corte può facilmente devolvere il caso in via del tutto riservata prima che si giunga alla udienza finale, nella consapevolezza che la professionalità  dei mediatori impiegati in questo progetto, unita all’esiguità  dei costi, permetterà  di raggiungere una composizione della controversia soddisfacente per le parti che abbiano accettato di parteciparvi.

Marco Perrini

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