I termini e la durata della mediazione civile dopo la riforma

Il tempo scandisce la mediazione civile, che dopo la riforma Cartabia presenta una durata e dei termini procedurali rinnovati

Mediazione civile: una procedura più rapida rispetto al processo

La riforma Cartabia ha valorizzato la procedura di mediazione civile e commerciale per sgravare l’eccessivo carico di lavoro dei Tribunali.

Per rendere più attrattivo questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie ha previsto diversi vantaggi.

Uno di questi è la rapidità della procedura. I tempi della mediazione non sono quelli del processo civile.

Da qui la scelta del legislatore di intervenire sulla durata complessiva del procedimento di mediazione e sui termini delle varie attività che vengono svolte al suo interno.

Il tutto per velocizzare il percorso necessario per arrivare all’accordo di conciliazione.

La durata del procedimento di mediazione

Come anticipato, la prima novità di rilievo riguarda la durata complessiva della procedura.

Il primo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede, infatti, che la durata della procedura di mediazione non superi i tre mesi.  

Questo termine può essere prorogato di altri tre mesi, se sono le parti a volerlo, dopo l’avvio della mediazione e prima del termine di scadenza.

La proroga richiede però un accordo tra le parti in forma scritta. La decisione di prorogare la durata della mediazione, se viene assunta dalle parti quando il giudizio è in corso, deve essere comunicata al giudice, affinché provveda al necessario rinvio dell’udienza in cui verifica l’esito della procedura.

I tre mesi di durata base della procedura vanno conteggiati:

  • a partire dal giorno del deposito della domanda;
  • oppure dal termine stabilito dal giudice per provvedere al deposito della domanda, se la mediazione è stata avviata quando il processo era già iniziato.

Leggi anche questo articolo “Riforma Cartabia: i vantaggi della mediazione civile e commerciale”

Necessaria una precisazione sul termine di durata della mediazione. Esso non è soggetto alla sospensione feriale prevista invece nel periodo estivo per la maggior parte dei procedimenti giudiziali.

Da ultimo, la durata della procedura di mediazione non viene calcolata per valutare la violazione dei termini di ragionevole durata del processo in base alla disciplina contenuta nella Legge Pinto n. 89/2001.

I termini del procedimento di mediazione

Il tempo nella mediazione però non è solo quello che si riflette sulla sua durata.

Il tempo scandisce le fasi della procedura a partire dalla presentazione della domanda per avviare la mediazione, che può essere depositata presso una delle sedi di ADRcenter.

E’ proprio in questo momento infatti che il responsabile dell’organismo di mediazione fissa il primo incontro tra le parti, che deve svolgersi a una distanza non inferiore ai 20 giorni e non superiore ai 40 giorni.

Un altro termine della procedura di mediazione da segnalare è quello che riguarda la proposta di conciliazione, che il mediatore ha la facoltà di formulare se le parti non raggiungono l’accordo di conciliazione.

Alla proposta che il mediatore invia in forma scritta, le parti devono rispondere, sempre in forma scritta,entro 7 giorni o entro il termine superiore indicato dal mediatore.

All’interno di questo limite temporale le parti devono comunicare l’accettazione o il rifiuto della soluzione suggerita. Il rispetto di questo termine per dare una risposta è molto importante. Il mancato riscontro delle parti nei tempi previsti fa desumere infatti al mediatore il rifiuto della proposta.

Si segnala infine il termine previsto dall’articolo 5 ter.

La norma riconosce all’amministratore di condominio la libertà di avviare e prendere parte alla mediazione senza la necessaria e preventiva delibera di autorizzazione dell’assemblea condominiale.

L’organo decisionale del condominio è quindi chiamato quindi a esprimersi solo quando, anche grazie all’attività dell’amministratore, è stato raggiunto un accordo in mediazione o quando il mediatore ha formulato una proposta.  

L’assemblea condominiale interviene così a mediazione già avviata per approvare il verbale contenente l’accordo di mediazione o la proposta del mediatore entro il termine indicato in questi due documenti.  Evidenti i benefici sui tempi e sulla semplificazione della procedura.

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