La riforma del processo civile per incentivare le ADR ha previsto il gratuito patrocinio per chi vuole avviare o partecipare alla mediazione
Esteso alla mediazione il gratuito patrocinio
L’istituto della mediazione e più in generale gli strumenti alternativi delle controversie vengono fortemente incentivati dalla riforma del processo civile contenuta nella legge delega n. 206/2021, attuata con il decreto legislativo n. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022.
Per promuovere in particolare la mediazione, sono state messe in atto tutta una serie di misure, tra le quali figura l’estensione del patrocinio gratuito, istituto tradizionalmente destinato a garantire la difesa in giudizio dei cittadini meno abbienti, in possesso di specifici requisiti reddituali.
Limiti del patrocinio gratuito in mediazione
La prima differenza però che balza subito agli occhi sono le condizioni richieste per beneficiare dell’istituto.
Il gratuito patrocinio è infatti previsto nei soli casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità dell’azione in giudizio e purché venga raggiunto l’accordo di mediazione. Esso, inoltre, è escluso per le controversie che hanno ad oggetto la cessione di crediti e ragioni altrui, a meno che la cessione appaia fatta, senza dubbio, in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Requisiti reddituali di accesso al patrocinio gratuito
I soggetti che, stando alla riforma, possono accedere al patrocinio gratuito, sono gli stessi che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato nelle cause giudiziarie.
Medesime anche le condizioni, in virtù del richiamo degli articoli 76 e 77 del testo Unico in materia di spese di giustizia, ovvero:
- titolarità di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, di importo non superiore a € 9.296,22, con la precisazione che, se il soggetto convive con il coniuge o i familiari, vengono presi in considerazioni ai fini del suddetto limite reddituale anche le entrate di questi soggetti. Limite che tiene conto anche dei redditi esenti dall’IRPEF, soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva;
- viene preso in considerazione esclusivamente il reddito personale solo se vengono fatti valere diritti della personalità o il conflitto sussiste proprio nei confronti dei familiari;
- il reddito preso in considerazione è superiore al limite suddetto se il soggetto richiedente è stato condannato con sentenza definitiva per determinati reati;
- al contrario è prevista la deroga al limite reddituale previsto se la persona che agisce è stata vittima di determinati reati tra i quali figura lo stalking, la riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù, la prostituzione o la pornografia minorile.
Stante l’applicazione, anche alla mediazione, dell’art. 77 DPR n. 115/2002, i limiti reddituali previsti vengono adeguati ogni due anni in base alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie e operai, con decreto interministeriale adottato di concerto dal Ministero della Giustizia e dell’Economia.
Regole particolari sono previste per il cittadino extra UE o l’apolide che produce redditi all’estero.
I requisiti previsti devono essere presenti al momento della proposizione dell’istanza e anche in seguito, pertanto nell’ipotesi in cui si dovessero verificare modifiche reddituali, il richiedente deve comunicarlo immediatamente al proprio avvocato, se incidono sulla ammissione definitiva.
L’ammissione al beneficio infatti può essere revocata se vengono meno i requisiti reddituali richiesti, anche se all’interessato è data la possibilità di fare ricorso entro 20 giorni dalla comunicazione di revoca.
A tutela della veridicità delle dichiarazioni reddituali per essere ammessi al patrocinio gratuito sono previsti infine e in ogni caso anche sanzioni e controlli da parte della Guardia di Finanza.
L’istanza di ammissione al patrocinio gratuito
Chi vuole accedere al patrocinio gratuito perché intende avviare o prendere parte a una mediazione deve presentare un’istanza. Essa deve essere redatta, a pena di nullità, nelle stesse forme previste per l’istanza di ammissione al patrocinio nelle cause giudiziarie, deve quindi contenere le enunciazioni in fatto e in diritto che sono utili per poter valutare se fondata oppure no.
L’istanza è presentata personalmente, a mezzo raccomandata o a mezzo pec (o altro servizio) direttamente dall’interessato o dal suo avvocato, che deve autenticarne la firma al COA in cui ha sede l’organismo di mediazione competente e che coincide con il luogo in cui sarebbe competente il giudice.
Il COA, ricevuta l’istanza, ha 20 giorni di tempo per verificarne l’ammissibilità: se la verifica da esito positivo il richiedente viene ammesso in via provvisoria e anticipata e della decisione gli viene data comunicazione. Tale ammissione vale per tutto il procedimento, ma in questo caso, ossia in virtù del patrocinio, le indennità all’organismo per l’avvio e il procedimento di mediazione non sono dovute.
Chi viene ammesso può farsi assistere da uno degli avvocati iscritti nella lista dei patrocinatori a spese dello Stato.
Il rigetto dell’istanza di accesso al patrocinio gratuito
L’alternativa all’ammissione dell’istanza al patrocinio gratuito è il rigetto, a cui l’interessato può opporsi presentando ricorso entro 20 giorni, che decorrono dalla comunicazione del rifiuto stesso.
Il ricorso suddetto deve essere presentato al Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova il COA che ha emesso il provvedimento.
Come per il gratuito patrocinio previsto innanzi all’Autorità giudiziaria, una volta presa la decisione, essa viene notificata all’interessato e anche all’ufficio finanziario entro 10 giorni, per dare la possibilità di ricorrere in Cassazione.
Ammissione definitiva e compenso per avvocato
Come anticipato, l’ammissione ai benefici previsti per il gratuito patrocinio è condizionata al raggiungimento dell’accordo raggiunto in sede di mediazione. L’ammissione vene confermata nello specifico con un visto di congruità sulla parcella dell’avvocato in base al valore dell’accordo.
La parcella vistata viene poi trasmessa all’Ufficio del Ministero della Giustizia, che procede così alle verifiche necessarie e all’organismo di mediazione.
Per quanto riguarda la determinazione, la liquidazione e il pagamento dell’onorario all’avvocato, spetta a un decreto interministeriale dei Ministeri di Giustizia ed Economia definirne i dettagli.
1 commento
Per l’ organismo che compensi sono previsti?