Il mediatore è tenuto al rispetto degli obblighi elencati nell’articolo 14 del decreto legislativo n. 28/2010 e a quelli previsti dalle altre disposizioni del provvedimento
Il mediatore nella riforma Cartabia
La riforma della procedura di mediazione ha modificato anche il ruolo del mediatore, a cui spettano nuove funzioni, ma anche più obblighi.
L’articolo 14 del decreto legislativo n. 28/2010, che elenca gli obblighi del mediatore, non è l’unico a cui fare riferimento per avere una visione ampia dei suoi adempimenti.
Gli obblighi che gravano su questa figura sono contenuti anche in altri articoli del decreto, soprattutto in quelli dedicati alla disciplina del procedimento di mediazione, che può essere avviata depositando la domanda presso uno degli organismi di ADRcenter.
Il mediatore nel procedimento di mediazione
Il mediatore, soggetto terzo e imparziale che dirige la procedura di mediazione, viene nominato dal responsabile dell’organismo di mediazione.
Da questo momento in poi il mediatore è tenuto a svolgere attività di vario tipo.
Verifica dei poteri di rappresentanza
Il primo controllo che la legge attribuisce al mediatore è di tipo formale. Quando alla procedura di mediazione non partecipano le parti, ma i loro rappresentanti e questi sono a conoscenza dei fatti e sono muniti dei poteri necessari a comporre la controversia, il mediatore, se necessario, chiede alle parti di dichiarare detti poteri di rappresentanza, dandone atto nel verbale.
Verbale del primo incontro di mediazione
Quando si tiene il primo incontro di mediazione invece il mediatore descrive alle parti la sua funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Lo stesso si adopererà quindi per fare in modo che le parti raggiungano un accordo. Tutto ciò che accade nel corso del primo incontro viene quindi verbalizzato e firmato da tutti i soggetti che vi hanno partecipato.
Firma e invio del documento informatico nella mediazione telematica
Quando la mediazione si svolge in modalità telematica e giunge al termine, il mediatore forma un documento nativo digitale, che contiene l’eventuale accordo raggiunto e il verbale con la descrizione di quanto accaduto e lo invia alle parti affinché lo sottoscrivano con la firma digitale o con un’altra firma elettronica qualificata. Se però la mediazione è domandata dal giudice o è obbligatoria per legge il mediatore deve inviare il documento elettronico anche agli avvocati, perché in questi casi anche loro lo devono sottoscriverlo con la firma digitale o con un’altra firma elettronica certificata.
Quando tutti hanno firmato il documento nei modi appena visti, anche il mediatore lo deve firmare per poi inviarlo nuovamente alle parti, agli avvocati eventualmente nominati e alla segreteria dell’organismo di mediazione.
Il dovere di riservatezza del mediatore
Il mediatore, come tutti i soggetti che prendono parte al procedimento di mediazione, deve rispettare poi l’obbligo di riservatezza e non rivelare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento del suo incarico. Lo stesso inoltre, se tiene sessioni separate per ascoltare le parti, è tenuto a non rivelare alle altre parti le informazioni apprese e le dichiarazioni rese durante questi incontri.
Verbale di conclusione del procedimento
Alla fine del procedimento il mediatore deve redigere il verbale di quanto accaduto.
Se le parti hanno raggiunto un accordo allora questo documento va allegato al verbale, se invece le parti non si sono accordate, il mediatore deve riportare nel verbale l’esito negativo della conciliazione.
È possibile però che le parti, riscontrando una certa difficoltà ad accordarsi, chiedano al mediatore di fare una proposta. In questo caso il mediatore deve allegare la proposta al verbale della procedura.
Finita la mediazione, il mediatore deve firmare il verbale conclusivo in cui ha l’obbligo di indicare i soggetti che hanno partecipato alla procedura e quelli che sono rimasti assenti, anche se invitati.
Gli obblighi del mediatore: l’articolo 14
La disposizione del decreto legislativo n. 28/2010 dedicata nello specifico agli obblighi del mediatore è il comma 2 dell’articolo 14.
In base a questa norma il mediatore è obbligato a:
- firmare una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità e gli eventuali altri impegni previsti dal medesimo regolamento in ogni procedura in cui è stato designato;
- comunicare subito al responsabile dell’organismo e alle parti tutto quanto è emerso nel corso della procedura che va a minare la sua indipendenza e la sua imparzialità;
- formulare le proposte di conciliazione rispettando l’ordine pubblico e le norme imperative;
- soddisfare ogni richiesta del responsabile dell’organismo relativa all‘organizzazione.
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