Scarica Sentenza Tribunale di Perugia N.1443-2025
Domanda in giudizio improcedibile se non viene rispettata la clausola contrattuale di mediazione che impone il preventivo ricorso al conciliatore bancario
Domanda improcedibile: violata la clausola si mediazione convenzionale
Improcedibile la domanda di pagamento avanzata in sede monitoria dal creditore. Tale decisione deriva dalla violazione dell’art. 17 del contratto, contenente una specifica clausola di mediazione convenzionale. Questa pattuizione obbligava le parti a esperire, in caso di controversia, un tentativo preliminare di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Tale obbligo contrattuale è vincolante ai sensi dell’art. 1372 c.c., per cui il mancato e preventivo esperimento di questa procedura comporta la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità dell’azione. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia nella sentenza n. 1443/2025.
Opposizione a decreto ingiuntivo mancato pagamento rate prestito personale
Un soggetto si oppone a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di 58.929,56 euro, oltre interessi e spese, ottenuto nei suoi confronti, per ottenere il pagamento del saldo debitorio relativo a un contratto di prestito personale del 1° settembre 2021, a causa del mancato pagamento di alcune rate.
Domanda improcedibile se la clausola di mediazione non è rispettata
Il focus dell’opposizione, così come della decisione giudiziale però non è la questione di merito, ma l’eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata dall’opponente. A sostegno della sua eccezione l’opponente sostiene che l’art. 17 del contratto di prestito contiene una clausola di mediazione convenzionale, che prevede l’obbligo per le parti di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario in caso di controversie derivanti dal contratto stesso. L’opponente sostiene che il mancato e preventivo esperimento di questa procedura conciliativa pattizia renda la domanda giudiziale improcedibile.
Parte opposta si difende, eccependo l’infondatezza dell’eccezione sollevata dall’opponente e richiamando l’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010, che esclude l’obbligo di mediazione per il procedimento monitorio e per la fase iniziale dell’opposizione.
Il Giudice però accoglie l’eccezione dell’opponente in quanto la clausola di mediazione convenzionale contenuta nell’art. 17 del contratto e prevista dalle parti in deroga alle previsioni normative (D.Lgs. 28/2010), ha valore cogente ai sensi dell’art. 1372 c.c. Avendo le parti liberamente deciso di regolamentare i loro rapporti, obbligandosi reciprocamente a tentare la conciliazione prima di agire in giudizio, il mancato adempimento di tale obbligo contrattuale da parte dell’opposta determina l’improcedibilità della domanda. Il Giudice ritiene inoltre che l’instaurazione del procedimento di mediazione avviato da parte opposta il 27 maggio 2025, dopo la fissazione dell’udienza, non abbia alcuna efficacia sanante.
Il Tribunale, applicando il principio della ragione più liquida, che permette di decidere sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, concentra quindi la sua decisione sulla questione dell’improcedibilità e, disattendendo ogni altra istanza come assorbita, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell’improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione contrattualmente previsto.