Scarica Sentenza Tribunale di Perugia N.1443-2025

Domanda in giudizio improcedibile se non viene rispettata la clausola contrattuale di mediazione che impone il preventivo ricorso al conciliatore bancario

Domanda improcedibile: violata la clausola si mediazione convenzionale
Improcedibile la domanda di pagamento avanzata in sede monitoria dal creditore. Tale decisione deriva dalla violazione dell’art. 17 del contratto, contenente una specifica clausola di mediazione convenzionale. Questa pattuizione obbligava le parti a esperire, in caso di controversia, un tentativo preliminare di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Tale obbligo contrattuale è vincolante ai sensi dell’art. 1372 c.c., per cui il mancato e preventivo esperimento di questa procedura comporta la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità dell’azione. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia nella sentenza n. 1443/2025.

Opposizione a decreto ingiuntivo mancato pagamento rate prestito personale
Un soggetto si oppone a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di 58.929,56 euro, oltre interessi e spese, ottenuto nei suoi confronti, per ottenere il pagamento del saldo debitorio relativo a un contratto di prestito personale del 1° settembre 2021, a causa del mancato pagamento di alcune rate.

Domanda improcedibile se la clausola di mediazione non è rispettata
Il focus dell’opposizione, così come della decisione giudiziale però non è la questione di merito, ma l’eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata dall’opponente. A sostegno della sua eccezione l’opponente sostiene che l’art. 17 del contratto di prestito contiene una clausola di mediazione convenzionale, che prevede l’obbligo per le parti di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario in caso di controversie derivanti dal contratto stesso. L’opponente sostiene che il mancato e preventivo esperimento di questa procedura conciliativa pattizia renda la domanda giudiziale improcedibile.
Parte opposta si difende, eccependo l’infondatezza dell’eccezione sollevata dall’opponente e richiamando l’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010, che esclude l’obbligo di mediazione per il procedimento monitorio e per la fase iniziale dell’opposizione.
Il Giudice però accoglie l’eccezione dell’opponente in quanto la clausola di mediazione convenzionale contenuta nell’art. 17 del contratto e prevista dalle parti in deroga alle previsioni normative (D.Lgs. 28/2010), ha valore cogente ai sensi dell’art. 1372 c.c. Avendo le parti liberamente deciso di regolamentare i loro rapporti, obbligandosi reciprocamente a tentare la conciliazione prima di agire in giudizio, il mancato adempimento di tale obbligo contrattuale da parte dell’opposta determina l’improcedibilità della domanda. Il Giudice ritiene inoltre che l’instaurazione del procedimento di mediazione avviato da parte opposta il 27 maggio 2025, dopo la fissazione dell’udienza, non abbia alcuna efficacia sanante.
Il Tribunale, applicando il principio della ragione più liquida, che permette di decidere sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, concentra quindi la sua decisione sulla questione dell’improcedibilità e, disattendendo ogni altra istanza come assorbita, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell’improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione contrattualmente previsto.

Leggi anche: Mediazione per clausola contrattuale: improcedibile la domanda giudiziale di pagamento senza tentativo di conciliazione 

Scarica Sentenza Tribunale di Perugia N.1443-2025

Violazione clausola convenzionale di mediazione: domanda improcedibile

Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 1443/2025, ha dichiarato improcedibile una domanda di pagamento in sede monitoria per la violazione di una clausola di mediazione convenzionale. Il contratto obbligava le parti a un tentativo preventivo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Tale pattuizione, vincolante ex art. 1372 c.c., prevale sulle deroghe normative. Il mancato adempimento ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo, senza efficacia sanante per i tentativi successivi.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 02/12/2025
Curia: Tribunale di Perugia
Giudice: Federico Fiore
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: Clausola contrattuale

Scarica Sentenza Tribunale di Perugia N.1443-2025

Domanda in giudizio improcedibile se non viene rispettata la clausola contrattuale di mediazione che impone il preventivo ricorso al conciliatore bancario

Domanda improcedibile: violata la clausola si mediazione convenzionale
Improcedibile la domanda di pagamento avanzata in sede monitoria dal creditore. Tale decisione deriva dalla violazione dell’art. 17 del contratto, contenente una specifica clausola di mediazione convenzionale. Questa pattuizione obbligava le parti a esperire, in caso di controversia, un tentativo preliminare di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Tale obbligo contrattuale è vincolante ai sensi dell’art. 1372 c.c., per cui il mancato e preventivo esperimento di questa procedura comporta la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità dell’azione. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia nella sentenza n. 1443/2025.

Opposizione a decreto ingiuntivo mancato pagamento rate prestito personale
Un soggetto si oppone a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di 58.929,56 euro, oltre interessi e spese, ottenuto nei suoi confronti, per ottenere il pagamento del saldo debitorio relativo a un contratto di prestito personale del 1° settembre 2021, a causa del mancato pagamento di alcune rate.

Domanda improcedibile se la clausola di mediazione non è rispettata
Il focus dell’opposizione, così come della decisione giudiziale però non è la questione di merito, ma l’eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata dall’opponente. A sostegno della sua eccezione l’opponente sostiene che l’art. 17 del contratto di prestito contiene una clausola di mediazione convenzionale, che prevede l’obbligo per le parti di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario in caso di controversie derivanti dal contratto stesso. L’opponente sostiene che il mancato e preventivo esperimento di questa procedura conciliativa pattizia renda la domanda giudiziale improcedibile.
Parte opposta si difende, eccependo l’infondatezza dell’eccezione sollevata dall’opponente e richiamando l’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010, che esclude l’obbligo di mediazione per il procedimento monitorio e per la fase iniziale dell’opposizione.
Il Giudice però accoglie l’eccezione dell’opponente in quanto la clausola di mediazione convenzionale contenuta nell’art. 17 del contratto e prevista dalle parti in deroga alle previsioni normative (D.Lgs. 28/2010), ha valore cogente ai sensi dell’art. 1372 c.c. Avendo le parti liberamente deciso di regolamentare i loro rapporti, obbligandosi reciprocamente a tentare la conciliazione prima di agire in giudizio, il mancato adempimento di tale obbligo contrattuale da parte dell’opposta determina l’improcedibilità della domanda. Il Giudice ritiene inoltre che l’instaurazione del procedimento di mediazione avviato da parte opposta il 27 maggio 2025, dopo la fissazione dell’udienza, non abbia alcuna efficacia sanante.
Il Tribunale, applicando il principio della ragione più liquida, che permette di decidere sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, concentra quindi la sua decisione sulla questione dell’improcedibilità e, disattendendo ogni altra istanza come assorbita, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell’improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione contrattualmente previsto.

Leggi anche: Mediazione per clausola contrattuale: improcedibile la domanda giudiziale di pagamento senza tentativo di conciliazione 

Scarica Sentenza Tribunale di Perugia N.1443-2025

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia