Scarica sentenza Tribunale di Velletri n. 1729-2023

Viola la buona fede e la correttezza il condòmino che si oppone al rinvio per ottenere la delibera per legittimare l’amministratore in mediazione 

Impugnazione delibera condominiale 

Un condòmino, nella veste di attore, conviene in giudizio il Condominio, chiedendo l’annullamento di una delibera condominiale che non ha potuto votare perché non convocato dall’amministratore.

Il condominio convenuto nel richiedere il rigetto delle istanze dell’attore precisa che quest’ultimo si è rifiutato di esperire la preventiva e obbligatoria procedura di mediazione

Il convenuto pertanto chiede il rigetto della domanda attorea e la contestuale concessione di un termine per svolgere la mediazione, visto e considerato che si tratta di una procedura che le parti avrebbero dovuto esperire obbligatoriamente prima del giudizio.

Il processo si conclude però con la dichiarazione di cessata materia del contendere perché la delibera oggetto di impugnazione viene ratificata da una delibera successiva.

La domanda attorea è fondata, ma non toglie disvalore alla condotta 

Per il Tribunale di Velletri (sentenza n. 1729/2023), che a questo punto deve decidere solo sulle spese del giudizio, la domanda dell’attore è senza dubbio fondata. 

Il condominio infatti non ha mai contestato la mancata convocazione dell’attore all’assemblea, che si è conclusa con la delibera impugnata.

Il convenuto pertanto ha violato indubbiamente quanto previsto all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che dettano le regole per la corretta convocazione dei condòmini alle assemblee.

Viola la buona fede e la correttezza il condomino che si oppone al rinvio per l’autorizzazione

La fondatezza della domanda formulata dall’attore non toglie però disvalore alla condotta di quest’ultimo, dal momento che, in sede di mediazione si è opposto alla richiesta di rinvio, formulata dall’amministratore, per ottenere il rilascio della delibera assembleare in grado di legittimarne la partecipazione nella suddetta procedura stragiudiziale, come previsto dall’art. 71 quater disp. att. c.c vigente prima della riforma Cartabia.

L’attore, tenendo questa condotta ostruzionistica, ha violato i doveri di correttezza e buona fede previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010. Prima dell’inserimento del nuovo art. 5 ter all’interno del decreto legislativo n. 28/2010, il suddetto art. 71 quater disp. att. c.c prevedeva l’espressa autorizzazione assembleare all’amministratore del Condominio, per legittimarne la partecipazione alla procedura di mediazione.

Legittimazione che la riforma Cartabia riconosce all’amministratore senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale. L’art. 5 ter attualmente vigente dispone infatti che: “L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.” 

Leggi anche l’articolo correlato: “Mediazione in condominio: l’amministratore non ha bisogno di autorizzazione.

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Viola buona fede e correttezza chi si oppone al rinvio della mediazione avanzato  dall’amministratore

Il Tribunale di Velletri (sent. 1729/2023) ha esaminato l’impugnazione di una delibera condominiale da parte di un condòmino non convocato. Sebbene la domanda fosse fondata per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., il giudice ha censurato la condotta dell’attore. Quest’ultimo, infatti, si era opposto al rinvio della mediazione necessario per legittimare l’amministratore, violando i doveri di buona fede e correttezza. Tale limite è oggi superato dalla riforma Cartabia, che legittima l’amministratore senza autorizzazione.
Autore: Redazione MondoADR
Curia: Tribunale di Velletri
Giudice: Angelo Baffa
Argomento/i: mediazione in condominio
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Viola la buona fede e la correttezza il condòmino che si oppone al rinvio per ottenere la delibera per legittimare l’amministratore in mediazione 

Impugnazione delibera condominiale 

Un condòmino, nella veste di attore, conviene in giudizio il Condominio, chiedendo l’annullamento di una delibera condominiale che non ha potuto votare perché non convocato dall’amministratore.

Il condominio convenuto nel richiedere il rigetto delle istanze dell’attore precisa che quest’ultimo si è rifiutato di esperire la preventiva e obbligatoria procedura di mediazione

Il convenuto pertanto chiede il rigetto della domanda attorea e la contestuale concessione di un termine per svolgere la mediazione, visto e considerato che si tratta di una procedura che le parti avrebbero dovuto esperire obbligatoriamente prima del giudizio.

Il processo si conclude però con la dichiarazione di cessata materia del contendere perché la delibera oggetto di impugnazione viene ratificata da una delibera successiva.

La domanda attorea è fondata, ma non toglie disvalore alla condotta 

Per il Tribunale di Velletri (sentenza n. 1729/2023), che a questo punto deve decidere solo sulle spese del giudizio, la domanda dell’attore è senza dubbio fondata. 

Il condominio infatti non ha mai contestato la mancata convocazione dell’attore all’assemblea, che si è conclusa con la delibera impugnata.

Il convenuto pertanto ha violato indubbiamente quanto previsto all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che dettano le regole per la corretta convocazione dei condòmini alle assemblee.

Viola la buona fede e la correttezza il condomino che si oppone al rinvio per l’autorizzazione

La fondatezza della domanda formulata dall’attore non toglie però disvalore alla condotta di quest’ultimo, dal momento che, in sede di mediazione si è opposto alla richiesta di rinvio, formulata dall’amministratore, per ottenere il rilascio della delibera assembleare in grado di legittimarne la partecipazione nella suddetta procedura stragiudiziale, come previsto dall’art. 71 quater disp. att. c.c vigente prima della riforma Cartabia.

L’attore, tenendo questa condotta ostruzionistica, ha violato i doveri di correttezza e buona fede previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010. Prima dell’inserimento del nuovo art. 5 ter all’interno del decreto legislativo n. 28/2010, il suddetto art. 71 quater disp. att. c.c prevedeva l’espressa autorizzazione assembleare all’amministratore del Condominio, per legittimarne la partecipazione alla procedura di mediazione.

Legittimazione che la riforma Cartabia riconosce all’amministratore senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale. L’art. 5 ter attualmente vigente dispone infatti che: “L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.” 

Leggi anche l’articolo correlato: “Mediazione in condominio: l’amministratore non ha bisogno di autorizzazione.

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