Per il tribunale di Torino, è valida la procedura di mediazione svolta presso un organismo con cui è stato raggiunto un accordo in convenzione ex art. 7 D.M. 180/2010

Mediazione presso organismo in convenzione

E’ valida la procedura di mediazione svolta presso la sede di un organismo di mediazione ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c) del DM 180/2010 il quale prevede espressamente la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione” Così si è espresso il tribunale di Torino, con la sentenza n. 161/2023, pronunciandosi su una vicenda complicata avente ad oggetto un contratto di finanziamento in violazione della normativa sull’usura. 

La vicenda

Nella vicenda, a ricorrere innanzi al tribunale è il cliente di un contratto di finanziamento concesso da una banca, il quale chiede venga dichiarata l’invalidità e la nullità anche parziale dello stesso in conseguenza della violazione della normativa sull’ usura, con conseguente restituzione delle somme indebitamente riscosse. 

La banca convenuta, invece, oltre a chiedere il respingimento integrale della domanda attorea eccepisce in via pregiudiziale che la mediazione, obbligatoria nella materia de qua, è stata esperita presso organismo incompetente territorialmente ex art.4 c.1 D.Lgs. 28/2010, e dunque la domanda è improcedibile. 

Viene instaurato procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. e, successivamente, all’udienza “figurata”, viene assegnato con ordinanza alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell’ art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010. Viene disposta anche CTU tecnico-contabile e il giudice formula alle parti proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell’ art. 185 bis c.p.c.; tenendo conto: “delle domande proposte dalla parte attrice; delle eccezioni proposte dalla parte convenuta; dei documenti prodotti dalle parti; dell’evidente esigenza di evitare il rischio di causa; dell’ opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa; del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall’esito incerto e, dall’ altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio; nonché del vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali, comprensivo delle spese della disposta CTU”. 

Parte attrice non accetta la proposta ex art. 185 bis c.p.c. e il giudice procede con la CTU e, una volta depositata la relazione scritta, invita le parti a precisare le conclusioni, trattenendo la causa in decisione. 

Valida la mediazione presso organismo convenzionato

Preliminarmente, il tribunale rigetta l’eccezione proposta dalla parte convenuta di improcedibilità del giudizio per l’intervenuta transazione, posto che, nel caso di specie, parte ricorrente “ha fatto valere la violazione di norme imperative in materia di usura e diritti dei consumatori che rivestono carattere essenziale in merito all’ assetto complessivo del contratto per cui, sulla base dei principi indicati, non può ritenersi che la transazione intervenuta sia preclusiva della possibilità di fare valere l’ invalidità del rapporto derivante dalla lamentata violazione delle disposizioni in materia di usura”. 

Dopo di che, il giudice si pronuncia sull’eccezione proposta dalla banca di improcedibilità del giudizio per invalidità del procedimento di mediazione, per violazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, ritenendola non fondata. 

In realtà, rileva il giudicante, nel verbale di mediazione è indicato che “la competenza territoriale che, per la presente procedura è rappresentata dal Tribunale di Torino e, quindi tenendo come riferimento la sede di Torino, in convenzione con altro Organismo di mediazione ex art. 7 comma 1 lettera c) del DM 180/2010 il quale espressamente prevede la possibilità per l’Organismo di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione”. Nel predetto verbale, inoltre, viene specificato che: “sebbene la procedura si stia svolgendo in via telematica per le note problematiche emergenziali, la competenza territoriale del Tribunale di Torino è assicurata dalla presenza presso il detto circondario di sede di altro Organismo di mediazione in convenzione con …. ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 c.1 lettera c) del DM 180″. 

Pertanto, rigettate le suddette eccezioni, nel merito, il tribunale accerta la violazione della normativa sull’usura perpetrata contrattualmente e dunque l’invalidità parziale del contratto de quo, e, per l’effetto condanna la banca a restituire a parte attrice le somme indebitamente riscosse oltre interessi legali fino al saldo. 

Scarica Sentenza Tribunale di Torino 17 01 2023

Valida la mediazione svolta presso organismo in convenzione ex art.7 D.M. 180/2010

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 161/2023, ha stabilito la validità della mediazione svolta presso un organismo in convenzione ai sensi dell’art. 7 del DM 180/2010. Tale norma permette di avvalersi di strutture e personale di altri enti, superando l’eccezione di improcedibilità per incompetenza territoriale sollevata da una banca in una causa su usura. Rigettate le eccezioni procedurali, il giudice ha accertato l’invalidità parziale del contratto, condannando l’istituto a restituire le somme indebitamente riscosse.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 17/01/2023
Curia: Tribunale di Torino
Giudice: Edoardo Di Capua
Argomento/i: Mediazione presso organismo in convenzione
Materia/e: mediazione presso organismo in convenzione

Per il tribunale di Torino, è valida la procedura di mediazione svolta presso un organismo con cui è stato raggiunto un accordo in convenzione ex art. 7 D.M. 180/2010

Mediazione presso organismo in convenzione

E’ valida la procedura di mediazione svolta presso la sede di un organismo di mediazione ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c) del DM 180/2010 il quale prevede espressamente la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione” Così si è espresso il tribunale di Torino, con la sentenza n. 161/2023, pronunciandosi su una vicenda complicata avente ad oggetto un contratto di finanziamento in violazione della normativa sull’usura. 

La vicenda

Nella vicenda, a ricorrere innanzi al tribunale è il cliente di un contratto di finanziamento concesso da una banca, il quale chiede venga dichiarata l’invalidità e la nullità anche parziale dello stesso in conseguenza della violazione della normativa sull’ usura, con conseguente restituzione delle somme indebitamente riscosse. 

La banca convenuta, invece, oltre a chiedere il respingimento integrale della domanda attorea eccepisce in via pregiudiziale che la mediazione, obbligatoria nella materia de qua, è stata esperita presso organismo incompetente territorialmente ex art.4 c.1 D.Lgs. 28/2010, e dunque la domanda è improcedibile. 

Viene instaurato procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. e, successivamente, all’udienza “figurata”, viene assegnato con ordinanza alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell’ art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010. Viene disposta anche CTU tecnico-contabile e il giudice formula alle parti proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell’ art. 185 bis c.p.c.; tenendo conto: “delle domande proposte dalla parte attrice; delle eccezioni proposte dalla parte convenuta; dei documenti prodotti dalle parti; dell’evidente esigenza di evitare il rischio di causa; dell’ opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa; del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall’esito incerto e, dall’ altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio; nonché del vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali, comprensivo delle spese della disposta CTU”. 

Parte attrice non accetta la proposta ex art. 185 bis c.p.c. e il giudice procede con la CTU e, una volta depositata la relazione scritta, invita le parti a precisare le conclusioni, trattenendo la causa in decisione. 

Valida la mediazione presso organismo convenzionato

Preliminarmente, il tribunale rigetta l’eccezione proposta dalla parte convenuta di improcedibilità del giudizio per l’intervenuta transazione, posto che, nel caso di specie, parte ricorrente “ha fatto valere la violazione di norme imperative in materia di usura e diritti dei consumatori che rivestono carattere essenziale in merito all’ assetto complessivo del contratto per cui, sulla base dei principi indicati, non può ritenersi che la transazione intervenuta sia preclusiva della possibilità di fare valere l’ invalidità del rapporto derivante dalla lamentata violazione delle disposizioni in materia di usura”. 

Dopo di che, il giudice si pronuncia sull’eccezione proposta dalla banca di improcedibilità del giudizio per invalidità del procedimento di mediazione, per violazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, ritenendola non fondata. 

In realtà, rileva il giudicante, nel verbale di mediazione è indicato che “la competenza territoriale che, per la presente procedura è rappresentata dal Tribunale di Torino e, quindi tenendo come riferimento la sede di Torino, in convenzione con altro Organismo di mediazione ex art. 7 comma 1 lettera c) del DM 180/2010 il quale espressamente prevede la possibilità per l’Organismo di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione”. Nel predetto verbale, inoltre, viene specificato che: “sebbene la procedura si stia svolgendo in via telematica per le note problematiche emergenziali, la competenza territoriale del Tribunale di Torino è assicurata dalla presenza presso il detto circondario di sede di altro Organismo di mediazione in convenzione con …. ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 c.1 lettera c) del DM 180″. 

Pertanto, rigettate le suddette eccezioni, nel merito, il tribunale accerta la violazione della normativa sull’usura perpetrata contrattualmente e dunque l’invalidità parziale del contratto de quo, e, per l’effetto condanna la banca a restituire a parte attrice le somme indebitamente riscosse oltre interessi legali fino al saldo. 

Scarica Sentenza Tribunale di Torino 17 01 2023

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