TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4065/2012 promossa da:

…………………………..          ATTORE

contro

……………………………………..      CONVENUTO

Il Giudice, dott. AMINA SIMONETTI

ORDINANZA

……………………….
rilevato, quanto all’eccezione di improcedibilità della domanda di garanzia ex art. 5 D Lgs 28/2010, che essa sia infondata;
ritenuto infatti che, anche qualora si volesse estendere l’applicazione dell’art. 5 D Lgs 28/2010 ad ogni controversia in cui si azioni una garanzia assicurativa ( e non solo alle controversie aventi ad oggetto patologie del contratto di assicurazione), vada preferita quell’interpretazione, seguita dalla più diffusa dottrina, per cui l’obbligo di mediazione è circoscritto alla sola domanda introduttiva del giudizio e non alle successive domande (riconvenzionale, reconventio reconventionis, chiamata di terzo) che le parti dovessero svolgere nell’esercizio delle loro attività difensive;
che tale interpretazione si fonda in considerazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art.111 Cost), della ratio legis della norma in esame, evitare il contenzioso giudiziario e non di meramente procrastinarne lo svolgimento, del dato letterale della previsione di specifica eccezione solo da parte del convenuto alla prima udienza;
omissis

P.Q.M.

Rigetta l’eccezione, sollevata da ………………., di improcedibilità della domanda di garanzia ex art. 5 D Lgs 28/2010 ;
omissis

Milano, 11.2.2012.

Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale

Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza relativa alla causa n. 4065/2012, rigetta l’eccezione di improcedibilità della domanda di garanzia basata sull’art. 5 D Lgs 28/2010. Il Giudice stabilisce che l’obbligo di mediazione riguardi esclusivamente la domanda introduttiva del giudizio e non le successive richieste difensive, come la chiamata in garanzia. Tale orientamento, volto a garantire la ragionevole durata del processo, evita che l’istituto della mediazione diventi un mero strumento di procrastinazione.
Autore: Redazione Soluzioni ADR
Data sentenza: 11/02/2015
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Amina Simonetti

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4065/2012 promossa da:

…………………………..          ATTORE

contro

……………………………………..      CONVENUTO

Il Giudice, dott. AMINA SIMONETTI

ORDINANZA

……………………….
rilevato, quanto all’eccezione di improcedibilità della domanda di garanzia ex art. 5 D Lgs 28/2010, che essa sia infondata;
ritenuto infatti che, anche qualora si volesse estendere l’applicazione dell’art. 5 D Lgs 28/2010 ad ogni controversia in cui si azioni una garanzia assicurativa ( e non solo alle controversie aventi ad oggetto patologie del contratto di assicurazione), vada preferita quell’interpretazione, seguita dalla più diffusa dottrina, per cui l’obbligo di mediazione è circoscritto alla sola domanda introduttiva del giudizio e non alle successive domande (riconvenzionale, reconventio reconventionis, chiamata di terzo) che le parti dovessero svolgere nell’esercizio delle loro attività difensive;
che tale interpretazione si fonda in considerazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art.111 Cost), della ratio legis della norma in esame, evitare il contenzioso giudiziario e non di meramente procrastinarne lo svolgimento, del dato letterale della previsione di specifica eccezione solo da parte del convenuto alla prima udienza;
omissis

P.Q.M.

Rigetta l’eccezione, sollevata da ………………., di improcedibilità della domanda di garanzia ex art. 5 D Lgs 28/2010 ;
omissis

Milano, 11.2.2012.

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