Il giudice istruttore,

lette le sei memorie depositate dalle parti ai sensi dell’art. 183 co. 6° c.p.c.

ed esaminati i documenti anche contabili con esse prodotti,

sciogliendo la riserva automaticamente assunta il 27/11/2013,

RILEVATO

Che …. , documentandosi titolare –quale unico socio assegnatario dello stesso all’esito della liquidazione- del credito asseritamente già vantato al 16/9/2011 da …. s.n.c. nei confronti dell’ex associante …. s.r.l., ha agito:

  • per il pagamento del credito contrattuale di complessivi € 23.363,66 quali residue spettanze dell’associato fatturate con le fatture nn. 6 & 7/2011
  • e per il risarcimento dei danni asseritamente patiti per il mancato pagamento di tali fatture ed all’immagine commerciale, quantificati in complessivi € 25.000,00; che la …. , riconoscendo dovuto il solo importo della fattura n. 6 del 31/7/2011 (per € 11.239,99 i.v.a. compresa), ha:
  • opposto un controcredito che supererebbe detta somma di € 1.135,42,
  • ed ha svolto domanda riconvenzionale azionando le penali contrattuali di cui alle clausole 3.3 e 9.2 sul fondamento degli inadempimenti contestati all’ex associata sin dalla missiva dell’avv. …. il 7/10/2011, quantificando il risarcimento complessivo dovutole in € 16.885,93, chiamandone a rispondere anche l’altro ex socio de …. s.n.c. sig. …. (rimasto contumace);

che nelle loro successive memorie le parti hanno dibattuto per ulteriori sessanta pagine in merito a tutti i profili sostanziali, processuali e probatori della controversia, svolgendo tra l’altro:

  • entrambi, istanza di prova testimoniale;
  • l’attore, istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della rendicontazione della gestione 2011 e riepilogo vendite 2011 relativi all’ …. delle …. già gestita da …. , non avendo più accesso al sistema informatico di tenuta della contabilità del network;
  • la convenuta, pur ritenendo di aver assolto al proprio onere di prova con la produzione di documenti estratti dal proprio sistema informatico integrato (che tuttavia l’attore ha contestato integralmente nella sua memoria finale di replica istruttoria), sollecitazione a una consulenza tecnica contabile “mandando il consulente a verificare, anche direttamente presso la sede della …. mediante consultazione diretta del sistema contabile, le risultanze” da cui emergerebbe l’inesistenza del credito di cui alla fattura attorea n. 7/2011 e gli omessi versamenti della società già associata portati in compensazione;

RITENUTO

che, salvo miglior esame in sentenza, le eccezioni preliminari delle parti non sembrano impedire l’esame del merito della controversia, posto:

  • da un lato che l’intervenuta assegnazione in sede di liquidazione de …. s.n.c. al …. dei crediti aziendali non richiedeva alcuna previa notifica alla supposta debitrice, peraltro compiutamente notificata della mutata titolarità attiva del credito qui azionato proprio con la citazione,
  • e dall’altro che le clausole penali inserite nel contratto di associazione, sia pur per importi che certamente sollecitano il potere di riequilibrio attribuito al giudice dall’art. 1384, non richiedevano (come da costante orientamento della giurisprudenza anche di legittimità sul punto) la specifica approvazione di cui al capoverso dell’art. 1341 cod. civ. ;

che tuttavia la causa, di valore relativamente contenuto e con reciproche poste che numericamente pressoché si annullano fra loro (anche alla luce dell’impossibilità, con gli elementi istruttori costituiti e costituendi a disposizione, di quantificare anche solo equitativamente il preteso danno all’immagine che il …. avrebbe subito), sembra verosimilmente richiedere una istruttoria anche contabile e tecnica (si pensi all’ordine di esibizione richiesto dall’attore, da eseguirsi ai sensi degli artt. 212 c.p.c. e 2711 cod. civ., nonché all’incarico peritale non peregrinamente richiesto –anche e proprio a seguito delle contestazioni dell’attore in merito alla portata probatoria dei documenti contabili prodotti- dalla società convenuta) francamente sproporzionata, anche per i costi di formazione degli estratti e di consulenza che andrebbero anticipati dalle parti, rispetto al reale e residuo interesse che esse hanno alla controversia;

RITENUTO PERTANTO

che pare opportuno, prima di prendere qualsiasi determinazione istruttoria ed aggravare la causa di ulteriori spese, che le parti vadano richiamate alla possibilità –in genere eccezionale, ma qui invece ragionevole in base a una valutazione ex ante di tempi, costi e reciproche ragioni- di transigere la controversia rinunciando reciprocamente e tombalmente a qualsiasi pretesa e contropretesa creditoria;

che vada assegnato un congruo termine perché le parti, opportunamente relazionate dai rispettivi difensori in merito, valutino la predetta proposta conciliativa, soprassedendo a tale fine alla decisione istruttoria e riservando di inviare le parti stesse in mediazione ai sensi dell’art. 5 co. 1°bis del d.lgs. n. 28/2010 come recentemente modificato,

p.t.m.

letti gli artt. 183 co. 7° e 185 bis c.p.c.,

  • propone alle parti di conciliare o transigere la causa nei termini indicati in premessa;
  • fissa per ogni eventuale provvedimento istruttorio, o per la conciliazione giudiziale, o ancore per consentire alle parti di innescare il meccanismo di cui all’art. 309 c.p.c., o infine per invitarle –in caso di permanente disaccordo- alla mediazione ai sensi della norma citata in parte motiva, l’udienza del 25 febbraio 2014 alle ore 12,20;
  • manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, invitando queste ultime a notiziare con congruo anticipo il giudice dell’esito della eventuale trattativa.

Milano, 27/11/2013

Il giudice istruttore

(Guido Vannicelli)

Invito alla mediazione per non sopportare i costi sproporzionati di consulenza tecnica e contabile

L’attore richiede il pagamento di crediti contrattuali e risarcimento danni, mentre la convenuta oppone un controcredito e domanda penali per inadempimento. Nonostante le istanze di prova testimoniale, esibitoria e consulenza tecnica, il giudice ritiene tali accertamenti sproporzionati rispetto al valore della lite e alle poste reciproche. Pertanto, prima di ogni decisione istruttoria, invita le parti a valutare una transazione conciliativa, fissando un’udienza per il 25 febbraio 2014 per definirne l’esito.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 27/11/2013
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Guido Vannicelli
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Recupero crediti
provvedimenti Mondo ADR

Il giudice istruttore,

lette le sei memorie depositate dalle parti ai sensi dell’art. 183 co. 6° c.p.c.

ed esaminati i documenti anche contabili con esse prodotti,

sciogliendo la riserva automaticamente assunta il 27/11/2013,

RILEVATO

Che …. , documentandosi titolare –quale unico socio assegnatario dello stesso all’esito della liquidazione- del credito asseritamente già vantato al 16/9/2011 da …. s.n.c. nei confronti dell’ex associante …. s.r.l., ha agito:

  • per il pagamento del credito contrattuale di complessivi € 23.363,66 quali residue spettanze dell’associato fatturate con le fatture nn. 6 & 7/2011
  • e per il risarcimento dei danni asseritamente patiti per il mancato pagamento di tali fatture ed all’immagine commerciale, quantificati in complessivi € 25.000,00; che la …. , riconoscendo dovuto il solo importo della fattura n. 6 del 31/7/2011 (per € 11.239,99 i.v.a. compresa), ha:
  • opposto un controcredito che supererebbe detta somma di € 1.135,42,
  • ed ha svolto domanda riconvenzionale azionando le penali contrattuali di cui alle clausole 3.3 e 9.2 sul fondamento degli inadempimenti contestati all’ex associata sin dalla missiva dell’avv. …. il 7/10/2011, quantificando il risarcimento complessivo dovutole in € 16.885,93, chiamandone a rispondere anche l’altro ex socio de …. s.n.c. sig. …. (rimasto contumace);

che nelle loro successive memorie le parti hanno dibattuto per ulteriori sessanta pagine in merito a tutti i profili sostanziali, processuali e probatori della controversia, svolgendo tra l’altro:

  • entrambi, istanza di prova testimoniale;
  • l’attore, istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della rendicontazione della gestione 2011 e riepilogo vendite 2011 relativi all’ …. delle …. già gestita da …. , non avendo più accesso al sistema informatico di tenuta della contabilità del network;
  • la convenuta, pur ritenendo di aver assolto al proprio onere di prova con la produzione di documenti estratti dal proprio sistema informatico integrato (che tuttavia l’attore ha contestato integralmente nella sua memoria finale di replica istruttoria), sollecitazione a una consulenza tecnica contabile “mandando il consulente a verificare, anche direttamente presso la sede della …. mediante consultazione diretta del sistema contabile, le risultanze” da cui emergerebbe l’inesistenza del credito di cui alla fattura attorea n. 7/2011 e gli omessi versamenti della società già associata portati in compensazione;

RITENUTO

che, salvo miglior esame in sentenza, le eccezioni preliminari delle parti non sembrano impedire l’esame del merito della controversia, posto:

  • da un lato che l’intervenuta assegnazione in sede di liquidazione de …. s.n.c. al …. dei crediti aziendali non richiedeva alcuna previa notifica alla supposta debitrice, peraltro compiutamente notificata della mutata titolarità attiva del credito qui azionato proprio con la citazione,
  • e dall’altro che le clausole penali inserite nel contratto di associazione, sia pur per importi che certamente sollecitano il potere di riequilibrio attribuito al giudice dall’art. 1384, non richiedevano (come da costante orientamento della giurisprudenza anche di legittimità sul punto) la specifica approvazione di cui al capoverso dell’art. 1341 cod. civ. ;

che tuttavia la causa, di valore relativamente contenuto e con reciproche poste che numericamente pressoché si annullano fra loro (anche alla luce dell’impossibilità, con gli elementi istruttori costituiti e costituendi a disposizione, di quantificare anche solo equitativamente il preteso danno all’immagine che il …. avrebbe subito), sembra verosimilmente richiedere una istruttoria anche contabile e tecnica (si pensi all’ordine di esibizione richiesto dall’attore, da eseguirsi ai sensi degli artt. 212 c.p.c. e 2711 cod. civ., nonché all’incarico peritale non peregrinamente richiesto –anche e proprio a seguito delle contestazioni dell’attore in merito alla portata probatoria dei documenti contabili prodotti- dalla società convenuta) francamente sproporzionata, anche per i costi di formazione degli estratti e di consulenza che andrebbero anticipati dalle parti, rispetto al reale e residuo interesse che esse hanno alla controversia;

RITENUTO PERTANTO

che pare opportuno, prima di prendere qualsiasi determinazione istruttoria ed aggravare la causa di ulteriori spese, che le parti vadano richiamate alla possibilità –in genere eccezionale, ma qui invece ragionevole in base a una valutazione ex ante di tempi, costi e reciproche ragioni- di transigere la controversia rinunciando reciprocamente e tombalmente a qualsiasi pretesa e contropretesa creditoria;

che vada assegnato un congruo termine perché le parti, opportunamente relazionate dai rispettivi difensori in merito, valutino la predetta proposta conciliativa, soprassedendo a tale fine alla decisione istruttoria e riservando di inviare le parti stesse in mediazione ai sensi dell’art. 5 co. 1°bis del d.lgs. n. 28/2010 come recentemente modificato,

p.t.m.

letti gli artt. 183 co. 7° e 185 bis c.p.c.,

  • propone alle parti di conciliare o transigere la causa nei termini indicati in premessa;
  • fissa per ogni eventuale provvedimento istruttorio, o per la conciliazione giudiziale, o ancore per consentire alle parti di innescare il meccanismo di cui all’art. 309 c.p.c., o infine per invitarle –in caso di permanente disaccordo- alla mediazione ai sensi della norma citata in parte motiva, l’udienza del 25 febbraio 2014 alle ore 12,20;
  • manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, invitando queste ultime a notiziare con congruo anticipo il giudice dell’esito della eventuale trattativa.

Milano, 27/11/2013

Il giudice istruttore

(Guido Vannicelli)

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