TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxxx/2020 promossa da:
C&T S.P.A. (C.F. xxxxxx),
CF (C.F. xxxxxx),
ATTORI
contro
R… SPA O IN FORMA ABBREVIATA R…… S.P.A. (C.F. xxxxxxxxx),
CONVENUTO

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell’udienza del 30.3.2021,
sentite le parti, letti gli atti di causa,
quanto alla preliminare eccezione di improcedibilit  per mancata proposizione della mediazione in assenza della parte attrice personalmente all’incontro di mediazione;

osserva
alla luce del tenore letterale degli artt. 5 e 8 del d.lgs 28/2010, i quali, ai fini dell’esperimento della condizione di procedibilità, impongono la partecipazione personale delle parti nel procedimento di mediazione, e della interpretazione data dal recente intervento della giurisprudenza (Cass. 8473/2019) a tenore del quale le parti possono delegare taluno all’uopo a condizione che detta delega si fondi su di una procura speciale sostanziale, ossia una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
rilevato che dai verbali di mediazione in atti si evince la presenza del difensore di parte attrice e non della parte personalmente e che non vi   menzione dalla disponibilità  di una procura speciale (peraltro neppure prodotta dalla parte attrice pur a seguito della preliminare eccezione della convenuta);
ritenuto che la conseguenza della accertata irritualità non sia la dichiarazione di improcedibilità ma l’attivazione del potere del Giudice di disporre la sua attuazione nelle forme di legge;

P.Q.M.

Visto l’art. 5 d.lgs 28/2010, assegna alla parte attrice il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della mediazione.
Rinvia la causa all’udienza del 5.10.2021 ore 9,30 per la verifica in ordine all’esito della mediazione.
Si comunichi

Milano, 14 aprile 2021
Il Giudice
dott. Valentina Boroni

 

Tribunale di Milano: la delega in mediazione si deve basare su una procura speciale sostanziale

Nel giudizio tra C&T S.p.A. e R. S.p.A., il Tribunale di Milano esamina l’eccezione di improcedibilità per l’assenza della parte attrice alla mediazione. Rilevato che il difensore non disponeva di una procura speciale per disporre dei diritti sostanziali, il Giudice accerta l’irritualità del procedimento. Pertanto, anziché dichiarare l’improcedibilità, assegna all’attrice il termine perentorio di 15 giorni per esperire la mediazione, rinviando la causa al 5 ottobre 2021 per la verifica dell’esito.
Autore: Redazione MondoADR
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Valentina Boroni
provvedimenti Mondo ADR

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxxx/2020 promossa da:
C&T S.P.A. (C.F. xxxxxx),
CF (C.F. xxxxxx),
ATTORI
contro
R… SPA O IN FORMA ABBREVIATA R…… S.P.A. (C.F. xxxxxxxxx),
CONVENUTO

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell’udienza del 30.3.2021,
sentite le parti, letti gli atti di causa,
quanto alla preliminare eccezione di improcedibilit  per mancata proposizione della mediazione in assenza della parte attrice personalmente all’incontro di mediazione;

osserva
alla luce del tenore letterale degli artt. 5 e 8 del d.lgs 28/2010, i quali, ai fini dell’esperimento della condizione di procedibilità, impongono la partecipazione personale delle parti nel procedimento di mediazione, e della interpretazione data dal recente intervento della giurisprudenza (Cass. 8473/2019) a tenore del quale le parti possono delegare taluno all’uopo a condizione che detta delega si fondi su di una procura speciale sostanziale, ossia una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
rilevato che dai verbali di mediazione in atti si evince la presenza del difensore di parte attrice e non della parte personalmente e che non vi   menzione dalla disponibilità  di una procura speciale (peraltro neppure prodotta dalla parte attrice pur a seguito della preliminare eccezione della convenuta);
ritenuto che la conseguenza della accertata irritualità non sia la dichiarazione di improcedibilità ma l’attivazione del potere del Giudice di disporre la sua attuazione nelle forme di legge;

P.Q.M.

Visto l’art. 5 d.lgs 28/2010, assegna alla parte attrice il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della mediazione.
Rinvia la causa all’udienza del 5.10.2021 ore 9,30 per la verifica in ordine all’esito della mediazione.
Si comunichi

Milano, 14 aprile 2021
Il Giudice
dott. Valentina Boroni

 

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