TRIBUNALE DI CASSINO

IL GIUDICE ISTRUTTORE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel proc. n. ……..rg vertente fra ………. (rappresentata e difesa dall’avv. ………) e  ……….. (rappresentato e difeso dall’avv. ………);

– rilevato che con atto di citazione notificato il 15 aprile 2011 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la condanna del convenuto: l’attrice  esponeva di aver promosso contro il convenuto un procedimento iscritto al n. r.g. …………..del Tribunale di Cassino per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di somministrazione di caffé stipulato il 17 luglio 2002 (interruzione nel ritiro dei quantitativi di caffè) e ottenere il risarcimento dei danni; egli, però, aveva affermato nel corso del giuramento deferitogli di non aver interrotto la regolare esecuzione del contratto. A seguito di denuncia per falso giuramento, il convenuto aveva chiesto ed ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (sentenza penale n. ………………….di questo Tribunale).

– rilevato che l’attrice formulava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza dei fatti suesposti e, per l’effetto, condannare il convenuto, al pagamento, in favore dell’odierna attrice, della complessiva somma di euro 11.653,60 a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito… (ossia il falso giuramento)”;

– rilevato che con comparsa nel costituirsi in giudizio il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda, perché si trattava di materia elencata al comma 1 dell’art. 5 d. lgs. n. 28 del 2010, non preceduta dall’esperimento della mediazione.

– rilevato che all’udienza del 28 settembre 2011 le parti chiedevano che questo Giudice si pronunciasse sulla predetta eccezione e il Giudice si riservava concedendo termini per note;

– ritenuto che per questo Giudice l’eccezione del convenuto è infondata. A seguito dell’approvazione del decreto legislativo che introduce la mediazione nell’ordinamento (con il d.lgs. 28/2010, “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”), dal 21 marzo 2011 la 2 mediazione obbligatoria è entrata in vigore come espressamente previsto dal provvedimento legislativo. Prevista dall’art. 5 del decreto legislativo 28/2010 (che attua l’art. 60 della legge 69/2009), la mediazione dovrà essere esperita a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, in materia condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per permettere un avvio del meccanismo della mediazione graduale, l’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012. In ogni caso, è fatta salva la possibilità, di richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti o comunque indilazionabili. La mediazione facoltativa, e cioè la mediazione esperibile nel caso in cui si controverta su diritti disponibili, così come prevista dall’art. 2 del decreto legislativo 28/2010, è già entrata in vigore il 20 marzo 2010.

– ritenuto che, nella specie, non ricorre alcuna delle ipotesi le ipotesi che impongono la mediazione obbligatoria, ma al più quella facoltativa: nel caso in esame si verte, infatti, in materia di risarcimento dei danni derivante da fatto illecito e per di più correlato ad un reato ai sensi, fra l’altro, degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ., che non rientra nell’elencazione di quell’articolo citato. La minuziosa elencazione delle ipotesi riportate fa ritenere tassativo e non semplicemente esemplificativo (come, invece, sostenuto dal convenuto) quell’elenco e tale tassatività impedisce qualsiasi interpretazione estensiva, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi.

P.Q.M.

– letti gli artt. 186 segg cpc e gli altri articoli di legge;

RIGETTA

l’eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione;

FISSA

l’udienza del 25 gennaio 2012 ore 9 per la prosecuzione (concessione dei termini ai sensi dell’art. 183 comma 6 cpc)

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Cassino, 11 novembre 2011

Il Giudice istruttore

L’elencazione delle ipotesi di mediazione riportate fa ritenere tassativo quell’elenco e tale tassatività impedisce qualsiasi interpretazione estensiva, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi

Il Tribunale di Cassino è chiamato a decidere su un’istanza di risarcimento danni per fatto illecito, derivante da un falso giuramento commesso dal convenuto in un precedente giudizio. Quest’ultimo ha eccepito l’improcedibilità della domanda per non aver esperito la mediazione obbligatoria. Il Giudice rigetta l’eccezione, stabilendo che l’elenco delle materie soggette a mediazione è tassativo e che il risarcimento per fatto illecito non vi rientra, fissando l’udienza per la prosecuzione del giudizio.
Autore: Redazione Soluzioni ADR
Data sentenza: 11/11/2011
Curia: Tribunale di Cassino

TRIBUNALE DI CASSINO

IL GIUDICE ISTRUTTORE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel proc. n. ……..rg vertente fra ………. (rappresentata e difesa dall’avv. ………) e  ……….. (rappresentato e difeso dall’avv. ………);

– rilevato che con atto di citazione notificato il 15 aprile 2011 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la condanna del convenuto: l’attrice  esponeva di aver promosso contro il convenuto un procedimento iscritto al n. r.g. …………..del Tribunale di Cassino per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di somministrazione di caffé stipulato il 17 luglio 2002 (interruzione nel ritiro dei quantitativi di caffè) e ottenere il risarcimento dei danni; egli, però, aveva affermato nel corso del giuramento deferitogli di non aver interrotto la regolare esecuzione del contratto. A seguito di denuncia per falso giuramento, il convenuto aveva chiesto ed ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (sentenza penale n. ………………….di questo Tribunale).

– rilevato che l’attrice formulava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza dei fatti suesposti e, per l’effetto, condannare il convenuto, al pagamento, in favore dell’odierna attrice, della complessiva somma di euro 11.653,60 a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito… (ossia il falso giuramento)”;

– rilevato che con comparsa nel costituirsi in giudizio il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda, perché si trattava di materia elencata al comma 1 dell’art. 5 d. lgs. n. 28 del 2010, non preceduta dall’esperimento della mediazione.

– rilevato che all’udienza del 28 settembre 2011 le parti chiedevano che questo Giudice si pronunciasse sulla predetta eccezione e il Giudice si riservava concedendo termini per note;

– ritenuto che per questo Giudice l’eccezione del convenuto è infondata. A seguito dell’approvazione del decreto legislativo che introduce la mediazione nell’ordinamento (con il d.lgs. 28/2010, “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”), dal 21 marzo 2011 la 2 mediazione obbligatoria è entrata in vigore come espressamente previsto dal provvedimento legislativo. Prevista dall’art. 5 del decreto legislativo 28/2010 (che attua l’art. 60 della legge 69/2009), la mediazione dovrà essere esperita a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, in materia condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per permettere un avvio del meccanismo della mediazione graduale, l’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012. In ogni caso, è fatta salva la possibilità, di richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti o comunque indilazionabili. La mediazione facoltativa, e cioè la mediazione esperibile nel caso in cui si controverta su diritti disponibili, così come prevista dall’art. 2 del decreto legislativo 28/2010, è già entrata in vigore il 20 marzo 2010.

– ritenuto che, nella specie, non ricorre alcuna delle ipotesi le ipotesi che impongono la mediazione obbligatoria, ma al più quella facoltativa: nel caso in esame si verte, infatti, in materia di risarcimento dei danni derivante da fatto illecito e per di più correlato ad un reato ai sensi, fra l’altro, degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ., che non rientra nell’elencazione di quell’articolo citato. La minuziosa elencazione delle ipotesi riportate fa ritenere tassativo e non semplicemente esemplificativo (come, invece, sostenuto dal convenuto) quell’elenco e tale tassatività impedisce qualsiasi interpretazione estensiva, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi.

P.Q.M.

– letti gli artt. 186 segg cpc e gli altri articoli di legge;

RIGETTA

l’eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione;

FISSA

l’udienza del 25 gennaio 2012 ore 9 per la prosecuzione (concessione dei termini ai sensi dell’art. 183 comma 6 cpc)

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Cassino, 11 novembre 2011

Il Giudice istruttore

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