Scarica sentenza Tribunale di Rieti n. 583 2023

Il tribunale di Rieti ribadisce che nell’impugnazione della delibera assembleare il termine decadenziale di 30 giorni deve ritenersi interrotto dalla comunicazione di convocazione in mediazione

Mediazione obbligatoria e impugnazione delibera condominiale

Nel giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, il termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art. 1137, comma 2, c.c., deve ritenersi interrotto dalla comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione e lo stesso riprende nuovamente a decorrere, per ulteriori trenta giorni, dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo. Lo ha ribadito il tribunale di Rieti con la sentenza n. 583/2023. 

La vicenda

Nella vicenda, gli eredi di un condomino, dopo la riassunzione della causa, convenivano in giudizio il condominio per sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare riguardante la ripartizione delle spese per i lavori di ripavimentazione del garage condominiale. 

Il convenuto eccepiva, in via preliminare, l’improcedibilità dell’azione per non esser stata preceduta dal procedimento di mediazione obbligatoria, atteso che non risultava possibile ricondurre la pur presentata domanda di mediazione alla controversia che ha poi costituito oggetto del giudizio, non essendo in essa indicati gli estremi della delibera impugnata ed essendo tale domanda di mediazione, inoltre, priva dell’indicazione delle ragioni per cui veniva censurata la non meglio identificata delibera. Veniva eccepita, inoltre, la decadenza dell’attore dall’azione, essendo trascorsi oltre 30 giorni dalla comunicazione allo stesso della delibera impugnata ex art. 1137 c.c. e non essendo stato tale termine neppure sospeso dal procedimento di mediazione per le ragioni sopra esposte.

Termine decadenziale interrotto dalla convocazione in mediazione

Il giudice, preliminarmente, rigetta l’eccezione di improcedibilità dell’azione in ragione della mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28/2010 entro il termine previsto dalla legge per l’impugnazione delle delibere condominiali. 

Invero, sottolinea il giudicante, “la domanda di mediazione risulta essere stata tempestivamente e validamente proposta dal essendo stata preceduta dalla comunicazione con cui lo stesso ha comunicato la propria intenzione di impugnare la deliberazione su cui si controverte la quale è identificabile quale oggetto della instauranda mediazione attraverso la lettura della stessa

domanda di mediazione nella sua interezza, la quale, pur non precisando gli estremi della delibera contestata nella parte narrativa, la indica poi tra i documenti allegati alla domanda di mediazione stessa”. 

Inoltre, va precisato, prosegue il tribunale, “che non è necessaria l’analitica esposizione di tutte le censure sottese all’impugnazione, proprio perché la mediazione è finalizzata ad una conciliazione e non ad una decisione sulla controversia che sia necessariamente basata sul diritto”. 

In tema di impugnazione delle delibere assembleari, ricorda ancora il giudice, le parti sono obbligate a tentare “una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti”. 

In particolare, l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 nel testo applicabile ratione temporis prevede che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale – aggiungendo che – dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo II presso la segreteria dell’organismo”. 

“Il combinato disposto delle norme sopra richiamate interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l’impugnazione della delibera assembleare; infatti – osserva quindi il tribunale – il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all’art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo”. 

Nel caso di specie, dopo il verbale negativo redatto dal mediatore, conclude il giudice, la citazione veniva notificata nel rispetto del termine decadenziale di 30 giorni decorrente da tale data (essendo il giorno festivo). Infine, ritenuti inammissibili e infondati i motivi di impugnazione della delibera condominiale rigetta la domanda. 

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Termine impugnazione delibera condominiale: è interrotto dalla convocazione in mediazione

Con la sentenza n. 583/2023, il Tribunale di Rieti ha stabilito che il termine decadenziale di 30 giorni per l’impugnazione di una delibera condominiale è interrotto dalla comunicazione di convocazione in mediazione. Tale termine riprende a decorrere, per ulteriori 30 giorni, dal deposito del verbale di mediazione. Il giudice ha inoltre chiarito che la domanda di mediazione è valida anche senza un’esposizione analitica delle censure, purché l’oggetto della controversia sia identificabile dai documenti allegati.
Autore: Redazione MondoADR
Curia: Tribunale di Rieti
Giudice: Roberto Colonnello
Argomento/i: mediazione in condominio

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Il tribunale di Rieti ribadisce che nell’impugnazione della delibera assembleare il termine decadenziale di 30 giorni deve ritenersi interrotto dalla comunicazione di convocazione in mediazione

Mediazione obbligatoria e impugnazione delibera condominiale

Nel giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, il termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art. 1137, comma 2, c.c., deve ritenersi interrotto dalla comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione e lo stesso riprende nuovamente a decorrere, per ulteriori trenta giorni, dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo. Lo ha ribadito il tribunale di Rieti con la sentenza n. 583/2023. 

La vicenda

Nella vicenda, gli eredi di un condomino, dopo la riassunzione della causa, convenivano in giudizio il condominio per sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare riguardante la ripartizione delle spese per i lavori di ripavimentazione del garage condominiale. 

Il convenuto eccepiva, in via preliminare, l’improcedibilità dell’azione per non esser stata preceduta dal procedimento di mediazione obbligatoria, atteso che non risultava possibile ricondurre la pur presentata domanda di mediazione alla controversia che ha poi costituito oggetto del giudizio, non essendo in essa indicati gli estremi della delibera impugnata ed essendo tale domanda di mediazione, inoltre, priva dell’indicazione delle ragioni per cui veniva censurata la non meglio identificata delibera. Veniva eccepita, inoltre, la decadenza dell’attore dall’azione, essendo trascorsi oltre 30 giorni dalla comunicazione allo stesso della delibera impugnata ex art. 1137 c.c. e non essendo stato tale termine neppure sospeso dal procedimento di mediazione per le ragioni sopra esposte.

Termine decadenziale interrotto dalla convocazione in mediazione

Il giudice, preliminarmente, rigetta l’eccezione di improcedibilità dell’azione in ragione della mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28/2010 entro il termine previsto dalla legge per l’impugnazione delle delibere condominiali. 

Invero, sottolinea il giudicante, “la domanda di mediazione risulta essere stata tempestivamente e validamente proposta dal essendo stata preceduta dalla comunicazione con cui lo stesso ha comunicato la propria intenzione di impugnare la deliberazione su cui si controverte la quale è identificabile quale oggetto della instauranda mediazione attraverso la lettura della stessa

domanda di mediazione nella sua interezza, la quale, pur non precisando gli estremi della delibera contestata nella parte narrativa, la indica poi tra i documenti allegati alla domanda di mediazione stessa”. 

Inoltre, va precisato, prosegue il tribunale, “che non è necessaria l’analitica esposizione di tutte le censure sottese all’impugnazione, proprio perché la mediazione è finalizzata ad una conciliazione e non ad una decisione sulla controversia che sia necessariamente basata sul diritto”. 

In tema di impugnazione delle delibere assembleari, ricorda ancora il giudice, le parti sono obbligate a tentare “una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti”. 

In particolare, l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 nel testo applicabile ratione temporis prevede che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale – aggiungendo che – dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo II presso la segreteria dell’organismo”. 

“Il combinato disposto delle norme sopra richiamate interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l’impugnazione della delibera assembleare; infatti – osserva quindi il tribunale – il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all’art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo”. 

Nel caso di specie, dopo il verbale negativo redatto dal mediatore, conclude il giudice, la citazione veniva notificata nel rispetto del termine decadenziale di 30 giorni decorrente da tale data (essendo il giorno festivo). Infine, ritenuti inammissibili e infondati i motivi di impugnazione della delibera condominiale rigetta la domanda. 

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