Per il tribunale di Parma, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente finale, determina l’improcedibilità dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto

Conciliazione energia: tentativo obbligatorio

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una lite avente ad oggetto i servizi di fornitura di energia elettrica e gas, soggetta al Testo Integrato Conciliazione (TICO), il mancato esperimento, da parte del cliente finale, del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha come conseguenza l’improcedibilità dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. È quanto affermato dal tribunale di Parma con la sentenza n. 251/2023. 

La vicenda

Nella vicenda, il fornitore proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Parma che, accogliendo l’opposizione proposta dal cliente, revocava il decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di fatture aventi ad oggetto la fornitura asseritamente non pagata di energia elettrica e gas. 

Il fornitore censurava oltre alla correttezza dei conteggi operati dal giudice di prime cure, sostenendo che l’errore aveva condotto all’illegittima revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche l’erroneo rigetto dell’eccezione di improcedibilità dell’opposizione, nonostante la mancata proposizione, da parte dell’opponente, del tentativo di conciliazione reso obbligatorio dall’art. 3 del Testo Integrato Conciliazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 2, comma 24, lett. b) della l. 481/1995. 

A parere del giudicante l’appello è fondato. 

Tentativo obbligatorio di conciliazione: va attivato dal cliente finale

Il giudice di primo grado, ragiona innanzitutto il tribunale, ha respinto l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda per mancata introduzione del tentativo di conciliazione da parte dell’opponente affermando che tale obbligo non sussista perché il procedimento non è stato instaurato per iniziativa del consumatore bensì del fornitore con decreto ingiuntivo. 

Tuttavia, precisa il giudice d’appello, “ai sensi dell’art. 2.1 del TICO il tentativo obbligatorio di conciliazione è generalmente prescritto ‘per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, prosumer o utenti finali e operatori o gestori’”. 

Anche il richiamato art. 2, comma 24, lett. b) della legge 481/1995 fa a sua volta generale riferimento “alle procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio”. 

Infine, ai sensi dell’art. 2.3 del TICO, continua il giudice enucleando la normativa in materia, “sono escluse dall’ambito di applicazione, le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo”. 

Per cui, tale norma, “non esclude l’obbligo del tentativo di conciliazione nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo. 

Né, secondo il tribunale, può ritenersi applicabile al caso di specie l’orientamento delle Sezioni unite della Cassazione (cfr. sentenza n. 19596/2020) per il quale “onerata di introdurre la mediazione obbligatoria è la parte opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in caso di dichiarata improcedibilità del giudizio di opposizione”. 

Tale sentenza infatti fa espresso riferimento “alle controversie soggette alla diversa procedura della mediazione obbligatoria disciplinata dall’art. 5, comma 1 bis, del dlgs 28/2010, mentre al contrario, l’art. 6.1 del testo integrato conciliazione onera espressamente il solo cliente finale dell’attivazione della procedura in parola, escludendo così al contempo che essa possa essere attivata dall’operatore o gestore, qualifica che spetta alla convenuta opposta” (cfr.. Trib. Verona n. 218/2022). 

Pertanto, conclude il giudice di Parma, poiché nel caso di specie “l’opponente non ha attivato il tentativo di conciliazione obbligatorio, l’appello è accolto e di conseguenza l’opposizione è improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto va confermato”.

Scarica Sentenza tribunale di Parma 20 02 2023

Tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie sulle bollette

Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 251/2023, ha stabilito che l’opposizione a un decreto ingiuntivo per forniture di energia elettrica e gas è improcedibile se il cliente finale non ha esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO. Tale obbligo sussiste anche in caso di opposizione, poiché l’attivazione della procedura spetta esclusivamente all’utente e non all’operatore. Pertanto, la mancanza di tale condizione pregiudiziale comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 28/02/2023
Curia: Tribunale di Parma
Giudice: Antonella Ioffredi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie sulle bollette

Per il tribunale di Parma, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente finale, determina l’improcedibilità dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto

Conciliazione energia: tentativo obbligatorio

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una lite avente ad oggetto i servizi di fornitura di energia elettrica e gas, soggetta al Testo Integrato Conciliazione (TICO), il mancato esperimento, da parte del cliente finale, del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha come conseguenza l’improcedibilità dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. È quanto affermato dal tribunale di Parma con la sentenza n. 251/2023. 

La vicenda

Nella vicenda, il fornitore proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Parma che, accogliendo l’opposizione proposta dal cliente, revocava il decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di fatture aventi ad oggetto la fornitura asseritamente non pagata di energia elettrica e gas. 

Il fornitore censurava oltre alla correttezza dei conteggi operati dal giudice di prime cure, sostenendo che l’errore aveva condotto all’illegittima revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche l’erroneo rigetto dell’eccezione di improcedibilità dell’opposizione, nonostante la mancata proposizione, da parte dell’opponente, del tentativo di conciliazione reso obbligatorio dall’art. 3 del Testo Integrato Conciliazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 2, comma 24, lett. b) della l. 481/1995. 

A parere del giudicante l’appello è fondato. 

Tentativo obbligatorio di conciliazione: va attivato dal cliente finale

Il giudice di primo grado, ragiona innanzitutto il tribunale, ha respinto l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda per mancata introduzione del tentativo di conciliazione da parte dell’opponente affermando che tale obbligo non sussista perché il procedimento non è stato instaurato per iniziativa del consumatore bensì del fornitore con decreto ingiuntivo. 

Tuttavia, precisa il giudice d’appello, “ai sensi dell’art. 2.1 del TICO il tentativo obbligatorio di conciliazione è generalmente prescritto ‘per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, prosumer o utenti finali e operatori o gestori’”. 

Anche il richiamato art. 2, comma 24, lett. b) della legge 481/1995 fa a sua volta generale riferimento “alle procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio”. 

Infine, ai sensi dell’art. 2.3 del TICO, continua il giudice enucleando la normativa in materia, “sono escluse dall’ambito di applicazione, le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo”. 

Per cui, tale norma, “non esclude l’obbligo del tentativo di conciliazione nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo. 

Né, secondo il tribunale, può ritenersi applicabile al caso di specie l’orientamento delle Sezioni unite della Cassazione (cfr. sentenza n. 19596/2020) per il quale “onerata di introdurre la mediazione obbligatoria è la parte opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in caso di dichiarata improcedibilità del giudizio di opposizione”. 

Tale sentenza infatti fa espresso riferimento “alle controversie soggette alla diversa procedura della mediazione obbligatoria disciplinata dall’art. 5, comma 1 bis, del dlgs 28/2010, mentre al contrario, l’art. 6.1 del testo integrato conciliazione onera espressamente il solo cliente finale dell’attivazione della procedura in parola, escludendo così al contempo che essa possa essere attivata dall’operatore o gestore, qualifica che spetta alla convenuta opposta” (cfr.. Trib. Verona n. 218/2022). 

Pertanto, conclude il giudice di Parma, poiché nel caso di specie “l’opponente non ha attivato il tentativo di conciliazione obbligatorio, l’appello è accolto e di conseguenza l’opposizione è improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto va confermato”.

Scarica Sentenza tribunale di Parma 20 02 2023

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