Il Tribunale di Ancona ha dichiarato procedibile la domanda giudiziale, in quanto il mancato esperimento del tentativo di mediazione non era stato tempestivamente eccepito

Omessa mediazione, l’eccezione deve essere tempestiva

In alcune materie, la parte che vuole agire in giudizio per la difesa dei propri diritti deve necessariamente esperire un tentativo di mediazione civile, per non incorrere nella dichiarazione di improcedibilità del giudizio.

L’omessa mediazione, però, deve essere tempestivamente eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio dal giudice, altrimenti l’improcedibilità non può più essere dichiarata e il giudizio può andare avanti anche in mancanza del tentativo di mediazione.

È quanto ha rilevato il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 522/2023, evidenziando che il limite temporale per sollevare l’eccezione di improcedibilità del giudizio è la prima udienza o, nel caso di mediazione esperita ma con oggetto diverso da quello del giudizio, l’udienza immediatamente successiva alla mediazione; in caso contrario, si avrà un’eccezione tardiva e il giudizio andrà avanti regolarmente.

Mediazione e condizione di procedibilità della domanda

La controversia trae origine dalla stipula di un contratto di locazione immobiliare tra un soggetto privato e il Comune in cui si trova l’immobile.

A fronte della richiesta del conduttore di veder realizzati dei lavori di ristrutturazione a spese del Comune, quest’ultimo spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto, sia in considerazione dell’avvenuta scadenza del contratto, sia per il grave inadempimento contrattuale da parte del conduttore, che non aveva versato numerose rate del canone concordato.

Ebbene, riguardo a tale domanda, il Comune procedeva regolarmente a instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. 28/2010 qual condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tuttavia, l’oggetto dell’istanza di mediazione veniva dall’Ente indicato nella “risoluzione per maturata scadenza del termine del contratto”, senza far cenno, quindi, all’inadempimento contrattuale del conduttore.

Mediazione obbligatoria, domanda procedibile se l’eccezione è tardiva

Ebbene, in fase decisoria il Giudice rilevava che, sebbene la mediazione esperita avesse oggetto diverso, o comunque più limitato, rispetto a quello del giudizio, era altrettanto vero che tale circostanza non era stata tempestivamente eccepita dalla controparte né rilevata dallo stesso Giudice.

Per tale motivo, la domanda di risoluzione del contratto fondata sull’inadempimento da parte del conduttore, anziché sull’intervenuta scadenza del termine, doveva considerarsi a tutti gli effetti procedibile.

Come rileva la sentenza in oggetto, infatti, “la domanda di risoluzione del contratto di locazione (…) per inadempimento grave del conduttore neppure può ritenersi preclusa dalla omessa mediazione. È vero che dalla lettura della domanda di mediazione risulta che la stessa ha avuto oggetto la risoluzione del suddetto contratto per maturata scadenza, ma è altrettanto vero che il conduttore avrebbe dovuto eccepire la improcedibilità della domanda nella prima difesa utile, ovvero alla udienza successiva allo svolgimento della mediazione oppure in tale sede avrebbe dovuto essere rilevata dal Giudice. Come noto, la mediazione di cui al D.lgs 28/2010 è condizione di procedibilità della domanda nelle materie di cui all’art. 5 se ed in quanto sia rilevata dal Giudice o dalla controparte alla prima udienza, per cui il conduttore avrebbe dovuto eccepirla all’indomani dello svolgimento della mediazione, con la conseguenza che, in quella sede, sarebbe stato assegnato nuovo termine per esperirla”.

“La mediazione” – rileva a questo riguardo il Tribunale di Ancona – “non è strumento pensato dal legislatore per allungare i tempi di svolgimento del processo, ma anzi funzionale alla risoluzione alternativa delle controversie, per cui è regolata da precise preclusioni; di conseguenza il ricorrente deve ritenersi decaduto dalla proponibilità della relativa eccezione. Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di locazione commerciale stipulato dalle parti (…) per inadempimento grave”.

Per approfondire l’argomento, leggi anche il nostro articolo “Domanda mediazione: ampiezza anche maggiore dell’oggetto del giudizio”, in cui, in un caso per certi versi analogo, si rileva che la mediazione non deve necessariamente avere oggetto identico a quello del giudizio, a condizione che sia più ampio e non, come invece nel caso appena descritto, più circoscritto.

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Scarica Sentenza Tribunale di Ancona 12 05 23

Tardiva eccezione dell’omessa mediazione: domanda giudiziale procedibile

Il Tribunale di Ancona ha stabilito che l’omessa mediazione obbligatoria non comporta l’improcedibilità del giudizio se l’eccezione non viene sollevata tempestivamente dalla controparte o rilevata d’ufficio dal giudice. Tale limite temporale coincide con la prima udienza o quella immediatamente successiva al tentativo di mediazione. Nel caso specifico, nonostante l’oggetto della mediazione fosse più limitato rispetto a quello del giudizio, la domanda è stata dichiarata procedibile poiché l’eccezione è risultata tardiva.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 12/05/2023
Curia: Tribunale di Ancona
Argomento/i: Omessa mediazione
Materia/e: condizione di procedibilità della domanda

Il Tribunale di Ancona ha dichiarato procedibile la domanda giudiziale, in quanto il mancato esperimento del tentativo di mediazione non era stato tempestivamente eccepito

Omessa mediazione, l’eccezione deve essere tempestiva

In alcune materie, la parte che vuole agire in giudizio per la difesa dei propri diritti deve necessariamente esperire un tentativo di mediazione civile, per non incorrere nella dichiarazione di improcedibilità del giudizio.

L’omessa mediazione, però, deve essere tempestivamente eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio dal giudice, altrimenti l’improcedibilità non può più essere dichiarata e il giudizio può andare avanti anche in mancanza del tentativo di mediazione.

È quanto ha rilevato il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 522/2023, evidenziando che il limite temporale per sollevare l’eccezione di improcedibilità del giudizio è la prima udienza o, nel caso di mediazione esperita ma con oggetto diverso da quello del giudizio, l’udienza immediatamente successiva alla mediazione; in caso contrario, si avrà un’eccezione tardiva e il giudizio andrà avanti regolarmente.

Mediazione e condizione di procedibilità della domanda

La controversia trae origine dalla stipula di un contratto di locazione immobiliare tra un soggetto privato e il Comune in cui si trova l’immobile.

A fronte della richiesta del conduttore di veder realizzati dei lavori di ristrutturazione a spese del Comune, quest’ultimo spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto, sia in considerazione dell’avvenuta scadenza del contratto, sia per il grave inadempimento contrattuale da parte del conduttore, che non aveva versato numerose rate del canone concordato.

Ebbene, riguardo a tale domanda, il Comune procedeva regolarmente a instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. 28/2010 qual condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tuttavia, l’oggetto dell’istanza di mediazione veniva dall’Ente indicato nella “risoluzione per maturata scadenza del termine del contratto”, senza far cenno, quindi, all’inadempimento contrattuale del conduttore.

Mediazione obbligatoria, domanda procedibile se l’eccezione è tardiva

Ebbene, in fase decisoria il Giudice rilevava che, sebbene la mediazione esperita avesse oggetto diverso, o comunque più limitato, rispetto a quello del giudizio, era altrettanto vero che tale circostanza non era stata tempestivamente eccepita dalla controparte né rilevata dallo stesso Giudice.

Per tale motivo, la domanda di risoluzione del contratto fondata sull’inadempimento da parte del conduttore, anziché sull’intervenuta scadenza del termine, doveva considerarsi a tutti gli effetti procedibile.

Come rileva la sentenza in oggetto, infatti, “la domanda di risoluzione del contratto di locazione (…) per inadempimento grave del conduttore neppure può ritenersi preclusa dalla omessa mediazione. È vero che dalla lettura della domanda di mediazione risulta che la stessa ha avuto oggetto la risoluzione del suddetto contratto per maturata scadenza, ma è altrettanto vero che il conduttore avrebbe dovuto eccepire la improcedibilità della domanda nella prima difesa utile, ovvero alla udienza successiva allo svolgimento della mediazione oppure in tale sede avrebbe dovuto essere rilevata dal Giudice. Come noto, la mediazione di cui al D.lgs 28/2010 è condizione di procedibilità della domanda nelle materie di cui all’art. 5 se ed in quanto sia rilevata dal Giudice o dalla controparte alla prima udienza, per cui il conduttore avrebbe dovuto eccepirla all’indomani dello svolgimento della mediazione, con la conseguenza che, in quella sede, sarebbe stato assegnato nuovo termine per esperirla”.

“La mediazione” – rileva a questo riguardo il Tribunale di Ancona – “non è strumento pensato dal legislatore per allungare i tempi di svolgimento del processo, ma anzi funzionale alla risoluzione alternativa delle controversie, per cui è regolata da precise preclusioni; di conseguenza il ricorrente deve ritenersi decaduto dalla proponibilità della relativa eccezione. Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di locazione commerciale stipulato dalle parti (…) per inadempimento grave”.

Per approfondire l’argomento, leggi anche il nostro articolo “Domanda mediazione: ampiezza anche maggiore dell’oggetto del giudizio”, in cui, in un caso per certi versi analogo, si rileva che la mediazione non deve necessariamente avere oggetto identico a quello del giudizio, a condizione che sia più ampio e non, come invece nel caso appena descritto, più circoscritto.

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