Scarica sentenza Tribunale di Savona 05 12 2023

Il tribunale di Savona afferma che è ammissibile il patrocinio a spese dello stato anche in caso di mediazione conclusa negativamente

Patrocinio a spese dello Stato e mediazione

Anche in caso di mediazione obbligatoria conclusasi negativamente, va riconosciuta l’ammissibilità al gratuito patrocinio. Lo ha affermato il tribunale di Savona, con un decreto del 5 dicembre 2023, riconoscendo, in una vicenda soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità, la liquidazione dei compensi dell’avvocato per l’assistenza legale prestata alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 

Gratuito patrocinio anche in caso di mediazione negativa

Nel decreto, il giudice ricorda che già in più occasioni la Cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 24723/2011; n. 9529/2013) ha affermato una nozione lata di attività giudiziale sottolineando come “se tale attività venga espletata in vista di una successiva attività giudiziaria, essa è ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato” e che “devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio”. Ha osservato quindi che “tali dicta si attagliano perfettamente all’ipotesi di specie in cui l’esperimento della mediazione è considerato ex lege quale condizione di procedibilità dell’azione, ed il mancato esperimento importa decadenza dalla possibilità di agire in giudizio”. 

Inoltre, prosegue il giudicante, ad un’attenta lettura della decisione della Corte Costituzionale (n. 10/2022), “risulta del tutto presupposta la possibilità dì procedere a liquidazione e porre a carico dello Stato i compensi in favore del difensore della parte ammessa a PSS relativi alla fase di mediazione quando la stessa non abbia avuto esito positivo e sia condizione di procedibilità dell’azione giudiziale”. 

Da qui la conferma del decreto di liquidazione all’avvocato. 

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Sì al gratuito patrocinio in caso di mediazione conclusa senza accordo

Il Tribunale di Savona, con decreto del 5 dicembre 2023, ha stabilito che il patrocinio a spese dello Stato è ammissibile anche per l’assistenza legale prestata durante una mediazione obbligatoria conclusasi negativamente. Tale orientamento, in linea con la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale, considera l’attività stragiudiziale come strumentale all’azione giudiziaria, specialmente quando la mediazione costituisca una condizione di procedibilità necessaria per agire in giudizio.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 12/12/2023
Curia: Tribunale di Savona
Argomento/i: patrocinio gratuito
Materia/e: Mediazione

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Il tribunale di Savona afferma che è ammissibile il patrocinio a spese dello stato anche in caso di mediazione conclusa negativamente

Patrocinio a spese dello Stato e mediazione

Anche in caso di mediazione obbligatoria conclusasi negativamente, va riconosciuta l’ammissibilità al gratuito patrocinio. Lo ha affermato il tribunale di Savona, con un decreto del 5 dicembre 2023, riconoscendo, in una vicenda soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità, la liquidazione dei compensi dell’avvocato per l’assistenza legale prestata alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 

Gratuito patrocinio anche in caso di mediazione negativa

Nel decreto, il giudice ricorda che già in più occasioni la Cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 24723/2011; n. 9529/2013) ha affermato una nozione lata di attività giudiziale sottolineando come “se tale attività venga espletata in vista di una successiva attività giudiziaria, essa è ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato” e che “devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio”. Ha osservato quindi che “tali dicta si attagliano perfettamente all’ipotesi di specie in cui l’esperimento della mediazione è considerato ex lege quale condizione di procedibilità dell’azione, ed il mancato esperimento importa decadenza dalla possibilità di agire in giudizio”. 

Inoltre, prosegue il giudicante, ad un’attenta lettura della decisione della Corte Costituzionale (n. 10/2022), “risulta del tutto presupposta la possibilità dì procedere a liquidazione e porre a carico dello Stato i compensi in favore del difensore della parte ammessa a PSS relativi alla fase di mediazione quando la stessa non abbia avuto esito positivo e sia condizione di procedibilità dell’azione giudiziale”. 

Da qui la conferma del decreto di liquidazione all’avvocato. 

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