Scarica Sentenza Tribunale di Patti N.309-2025

Nelle procedure di sfratto per morosità, in caso di opposizione, spetta al locatore esperire la mediazione obbligatoria

Sfratto per morosità: spetta al locatore avviare la mediazione
Nel procedimento di sfratto per morosità, nel caso in cui il giudice adito disponga il mutamento del rito conseguente all’opposizione proposta dal conduttore e inviti le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, è il locatore-intimante, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto, a dover introdurre la mediazione. Lo ha chiarito il Tribunale di Patti con la sentenza n. 309/2025.

Sfratto per morosità e ingiunzione di pagamento
Un locatore intima lo sfratto per morosità nei confronti della società conduttrice, accusata di non aver versato il canone di locazione per quattro mensilità (maggio-agosto 2023), per un totale di 2.200 euro. Oltre alla convalida dello sfratto, il proprietario chiede l’ingiunzione di pagamento per la somma dovuta e il rimborso delle spese processuali. Il conduttore si oppone sostenendo di aver sempre versato regolarmente i canoni in un libretto postale su indicazione del curatore dell’eredità giacente, in cui è compreso l’immobile oggetto della controversia, in attesa di ricevere l’autorizzazione del Giudice alla riscossione delle somme.

Mutamento del rito e mediazione
Il Giudice delle locazioni nega l’emissione dell’ordinanza di rilascio dell’immobile e dispone il mutamento del rito, richiedendo l’attivazione della mediazione obbligatoria. Il conduttore    eccepisce l’improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della mediazione da parte del locatore, come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2010.

Sfratto per morosità: mediazione a carico del locatore
Secondo l’art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 28/2010 infatti, chi intende promuovere un’azione giudiziaria in materia di locazione deve prima esperire la procedura di mediazione. L’assenza di tale passaggio rende la domanda improcedibile. Per legge inoltre, il Giudice ha facoltà di rilevare d’ufficio questa mancanza, non oltre la prima udienza. In questo caso, l’invito a proporre la domanda di mediazione è stato emesso formalmente con ordinanza del 20 ottobre 2023, ma il locatore non ha adempiuto. Per il Tribunale quindi la domanda di sfratto è improcedibile e il  locatore deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni per i locatori
La vicenda conferma che la mediazione è un passaggio obbligatorio per le controversie in materia di locazione, salvo i casi di convalida di licenza o sfratto prima del mutamento del rito. Pertanto, chi intende avviare un’azione per morosità deve prima avviare la mediazione presso un organismo competente. Solo in caso di esito negativo, sarà possibile procedere in Tribunale. La decisione sottolinea in questo modo l’importanza di seguire scrupolosamente l’iter legale per evitare ritardi e costi aggiuntivi. 

Leggi anche: Sfratto per morosità: onere della mediazione a carico del locatore

Scarica Sentenza Tribunale di Patti N.309-2025

Sfratto per morosità: mediazione a carico del locatore-intimante

La sentenza n. 309/2025 del Tribunale di Patti stabilisce che, nelle procedure di sfratto per morosità, l’onere di attivare la mediazione obbligatoria ricade sul locatore qualora il giudice disponga il mutamento del rito a seguito dell’opposizione del conduttore. La mancata attivazione di tale procedura, ai sensi del D.Lgs 28/2010, comporta l’improcedibilità delle domande avanzate. Il caso conferma che la mediazione è un passaggio imprescindibile per evitare l’estinzione del giudizio e i relativi costi.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 19/03/2025
Curia: Tribunale di Patti
Giudice: Elisabetta Artino Innaria
Argomento/i: Sfratto per morosità
Materia/e: Mediazione obbligatoria

Scarica Sentenza Tribunale di Patti N.309-2025

Nelle procedure di sfratto per morosità, in caso di opposizione, spetta al locatore esperire la mediazione obbligatoria

Sfratto per morosità: spetta al locatore avviare la mediazione
Nel procedimento di sfratto per morosità, nel caso in cui il giudice adito disponga il mutamento del rito conseguente all’opposizione proposta dal conduttore e inviti le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, è il locatore-intimante, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto, a dover introdurre la mediazione. Lo ha chiarito il Tribunale di Patti con la sentenza n. 309/2025.

Sfratto per morosità e ingiunzione di pagamento
Un locatore intima lo sfratto per morosità nei confronti della società conduttrice, accusata di non aver versato il canone di locazione per quattro mensilità (maggio-agosto 2023), per un totale di 2.200 euro. Oltre alla convalida dello sfratto, il proprietario chiede l’ingiunzione di pagamento per la somma dovuta e il rimborso delle spese processuali. Il conduttore si oppone sostenendo di aver sempre versato regolarmente i canoni in un libretto postale su indicazione del curatore dell’eredità giacente, in cui è compreso l’immobile oggetto della controversia, in attesa di ricevere l’autorizzazione del Giudice alla riscossione delle somme.

Mutamento del rito e mediazione
Il Giudice delle locazioni nega l’emissione dell’ordinanza di rilascio dell’immobile e dispone il mutamento del rito, richiedendo l’attivazione della mediazione obbligatoria. Il conduttore    eccepisce l’improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della mediazione da parte del locatore, come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2010.

Sfratto per morosità: mediazione a carico del locatore
Secondo l’art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 28/2010 infatti, chi intende promuovere un’azione giudiziaria in materia di locazione deve prima esperire la procedura di mediazione. L’assenza di tale passaggio rende la domanda improcedibile. Per legge inoltre, il Giudice ha facoltà di rilevare d’ufficio questa mancanza, non oltre la prima udienza. In questo caso, l’invito a proporre la domanda di mediazione è stato emesso formalmente con ordinanza del 20 ottobre 2023, ma il locatore non ha adempiuto. Per il Tribunale quindi la domanda di sfratto è improcedibile e il  locatore deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni per i locatori
La vicenda conferma che la mediazione è un passaggio obbligatorio per le controversie in materia di locazione, salvo i casi di convalida di licenza o sfratto prima del mutamento del rito. Pertanto, chi intende avviare un’azione per morosità deve prima avviare la mediazione presso un organismo competente. Solo in caso di esito negativo, sarà possibile procedere in Tribunale. La decisione sottolinea in questo modo l’importanza di seguire scrupolosamente l’iter legale per evitare ritardi e costi aggiuntivi. 

Leggi anche: Sfratto per morosità: onere della mediazione a carico del locatore

Scarica Sentenza Tribunale di Patti N.309-2025

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia