Scarica Sentenza Tribunale di Patti N.309-2025
Nelle procedure di sfratto per morosità, in caso di opposizione, spetta al locatore esperire la mediazione obbligatoria
Sfratto per morosità: spetta al locatore avviare la mediazione
Nel procedimento di sfratto per morosità, nel caso in cui il giudice adito disponga il mutamento del rito conseguente all’opposizione proposta dal conduttore e inviti le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, è il locatore-intimante, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto, a dover introdurre la mediazione. Lo ha chiarito il Tribunale di Patti con la sentenza n. 309/2025.
Sfratto per morosità e ingiunzione di pagamento
Un locatore intima lo sfratto per morosità nei confronti della società conduttrice, accusata di non aver versato il canone di locazione per quattro mensilità (maggio-agosto 2023), per un totale di 2.200 euro. Oltre alla convalida dello sfratto, il proprietario chiede l’ingiunzione di pagamento per la somma dovuta e il rimborso delle spese processuali. Il conduttore si oppone sostenendo di aver sempre versato regolarmente i canoni in un libretto postale su indicazione del curatore dell’eredità giacente, in cui è compreso l’immobile oggetto della controversia, in attesa di ricevere l’autorizzazione del Giudice alla riscossione delle somme.
Mutamento del rito e mediazione
Il Giudice delle locazioni nega l’emissione dell’ordinanza di rilascio dell’immobile e dispone il mutamento del rito, richiedendo l’attivazione della mediazione obbligatoria. Il conduttore eccepisce l’improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della mediazione da parte del locatore, come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2010.
Sfratto per morosità: mediazione a carico del locatore
Secondo l’art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 28/2010 infatti, chi intende promuovere un’azione giudiziaria in materia di locazione deve prima esperire la procedura di mediazione. L’assenza di tale passaggio rende la domanda improcedibile. Per legge inoltre, il Giudice ha facoltà di rilevare d’ufficio questa mancanza, non oltre la prima udienza. In questo caso, l’invito a proporre la domanda di mediazione è stato emesso formalmente con ordinanza del 20 ottobre 2023, ma il locatore non ha adempiuto. Per il Tribunale quindi la domanda di sfratto è improcedibile e il locatore deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni per i locatori
La vicenda conferma che la mediazione è un passaggio obbligatorio per le controversie in materia di locazione, salvo i casi di convalida di licenza o sfratto prima del mutamento del rito. Pertanto, chi intende avviare un’azione per morosità deve prima avviare la mediazione presso un organismo competente. Solo in caso di esito negativo, sarà possibile procedere in Tribunale. La decisione sottolinea in questo modo l’importanza di seguire scrupolosamente l’iter legale per evitare ritardi e costi aggiuntivi.
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