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Nel procedimento per convalida di sfratto la mediazione diviene condizione di procedibilità soltanto dopo il mutamento del rito. Quando la parte chiamata, pur costituita in giudizio, non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro, la domanda della parte diligente resta procedibile, ma trova applicazione la condanna al doppio contributo unificato prevista dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010. Il Tribunale di Roma riconosce inoltre, nella liquidazione delle spese, l’attività svolta nella fase di mediazione. La decisione valorizza correttamente la procedura non come passaggio meramente formale, ma come occasione concreta di confronto in una controversia che, per struttura e interessi coinvolti, presentava evidenti margini negoziali.

Il caso

Una locatrice aveva intimato lo sfratto per morosità nei confronti di una società conduttrice di un immobile destinato ad attività ricettiva. La contestazione iniziale riguardava il pagamento soltanto parziale del canone di maggio 2025, il mancato pagamento delle mensilità di giugno e luglio e alcuni oneri accessori.

La conduttrice si opponeva alla convalida sostenendo di avere eseguito i pagamenti, anche se in ritardo e mediante bonifici cumulativi riferiti a più unità immobiliari condotte nello stesso stabile. Il giudice riteneva necessario approfondire sia l’effettiva persistenza della morosità sia la gravità dell’inesatto adempimento sotto il profilo temporale e disponeva il mutamento del rito.

Dopo il deposito delle memorie integrative, il procedimento di mediazione obbligatoria veniva esperito con esito negativo per mancata partecipazione della società conduttrice. La causa proseguiva e il Tribunale dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento, ordinava il rilascio dell’immobile, condannava la convenuta alle spese, includendo quelle della mediazione, e disponeva il versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.

La mediazione nello sfratto opera dopo il mutamento del rito

La sequenza processuale seguita dal Tribunale è coerente con la disciplina speciale dei procedimenti per convalida. La mediazione non deve precedere l’intimazione di sfratto e non costituisce un ostacolo alla fase sommaria diretta alla convalida o all’eventuale emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio.

La condizione di procedibilità diviene operativa quando l’opposizione dell’intimato impedisce la definizione sommaria e il giudizio prosegue nelle forme della cognizione piena. È in questo momento che il tentativo di mediazione deve essere effettivamente attivato, perché la lite non riguarda più soltanto l’adozione di un provvedimento sommario, ma la decisione sul rapporto locatizio, sull’inadempimento e sulla sua gravità.

La regola tutela contemporaneamente due esigenze. Da un lato, non rallenta la tutela urgente del locatore nella fase iniziale; dall’altro, impone un confronto negoziale quando la controversia diviene strutturata e richiede una decisione di merito.

L’assenza della parte chiamata non rende improcedibile la domanda

La locatrice aveva assolto l’onere posto a suo carico presentando la domanda e partecipando al procedimento. Il primo incontro si era concluso senza accordo perché la società chiamata non era comparsa.

La mancata partecipazione della controparte non può pregiudicare la parte diligente. La condizione di procedibilità si considera soddisfatta quando il primo incontro si conclude senza accordo, anche se la conclusione dipende dall’assenza della parte invitata. Diversamente, il convenuto potrebbe impedire la decisione semplicemente rifiutando di presentarsi.

Il sistema distingue quindi con chiarezza due piani: la procedibilità della domanda di chi ha attivato correttamente la mediazione e le conseguenze della condotta della parte che non ha partecipato senza una ragione giustificata.

La partecipazione non è un adempimento meramente formale

Il valore della pronuncia non risiede soltanto nell’applicazione di una conseguenza economica. La decisione ribadisce che la mediazione obbligatoria richiede una partecipazione effettiva, non una mera ricezione dell’invito o una scelta unilaterale di ignorare la procedura.

L’obbligo di partecipare al primo incontro non impone di raggiungere un accordo e non limita il diritto di difendersi nel processo. Impone, però, di presentarsi davanti al mediatore, conoscere la posizione altrui, valutare le possibili alternative e assumere consapevolmente la decisione di proseguire o meno il confronto.

La libertà negoziale resta integra. Ciò che l’ordinamento non considera neutrale è il rifiuto immotivato di prendere parte al luogo nel quale quella libertà può essere esercitata in modo informato.

Il doppio contributo unificato previsto dall’art. 12-bis

Il Tribunale condanna la società convenuta al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

La misura presuppone che la mediazione costituisca condizione di procedibilità, che la parte sia regolarmente coinvolta nella procedura e costituita nel processo, che non abbia partecipato al primo incontro e che non sussista un giustificato motivo. La sentenza ritiene integrati tali presupposti.

La formulazione del comma 2 attribuisce alla condanna carattere doveroso quando le condizioni previste risultino accertate. Il giudice non applica una sanzione per la mancata conciliazione, ma reagisce alla mancata partecipazione al procedimento che avrebbe dovuto consentire alle parti di verificare la possibilità di un accordo.

Una conseguenza autonoma rispetto alla soccombenza

Nel caso concreto la società assente è risultata anche soccombente. La risoluzione del contratto e l’ordine di rilascio sono però conseguenze dell’accertato grave inadempimento, mentre il doppio contributo unificato deriva dalla condotta tenuta nella mediazione.

I due piani non devono essere confusi. La misura non presuppone necessariamente che la parte perda la causa: è collegata all’assenza ingiustificata di una parte costituita da una mediazione che rappresentava condizione di procedibilità.

Questo carattere autonomo rafforza la funzione della norma. Partecipare alla mediazione non è conveniente soltanto quando si preveda di soccombere, ma costituisce un comportamento processualmente corretto per entrambe le parti, indipendentemente dalla valutazione che ciascuna compia sul merito della propria posizione.

La misura ulteriore in favore della controparte

L’art. 12-bis prevede anche una diversa conseguenza, consistente nella possibile condanna della parte soccombente che non abbia partecipato senza giustificato motivo al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata entro il limite delle spese maturate dopo la conclusione della mediazione.

Il Tribunale dichiara di non ravvisare i presupposti per applicare questa ulteriore misura. La decisione è possibile, perché la relativa condanna non è automatica ed è rimessa a una specifica valutazione giudiziale.

La motivazione sul punto è tuttavia essenziale. Non viene chiarito se mancasse una domanda espressa, se il comportamento successivo della convenuta fosse stato valutato in senso favorevole o se il giudice abbia ritenuto sufficiente la condanna pubblicistica. Sarebbe stato utile indicare le ragioni della diversa scelta, soprattutto perché l’assenza era stata ritenuta ingiustificata e la parte era risultata soccombente.

La mancata comparizione non viene usata come prova dell’inadempimento

Il Tribunale non fonda la decisione di merito sull’assenza in mediazione. La gravità dell’inadempimento viene ricostruita attraverso i pagamenti tardivi, la loro reiterazione e il carattere essenziale dell’obbligazione di corrispondere puntualmente il canone.

Questa impostazione è equilibrata. La mancata partecipazione può consentire al giudice di trarre argomenti di prova, ma non sostituisce automaticamente la dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda.

La mediazione viene così valorizzata senza trasformarla in uno strumento punitivo sul merito: la condotta processuale produce le conseguenze previste dalla legge, mentre la risoluzione del contratto resta ancorata agli elementi effettivamente accertati nel giudizio.

Perché questa controversia era adatta alla mediazione

La vicenda presentava caratteristiche che rendevano particolarmente utile un confronto assistito. I canoni compresi nel tema della decisione risultavano infine pagati, sia pure con ritardo, e la domanda di condanna al pagamento non veniva accolta. La questione decisiva era diventata la continuità del rapporto e la gravità della condotta della conduttrice.

In mediazione avrebbero potuto essere affrontati interessi più ampi di quelli strettamente dedotti in giudizio: la prosecuzione dell’attività ricettiva, la regolarizzazione delle modalità di pagamento, eventuali garanzie aggiuntive, un diverso calendario delle scadenze, la rinuncia o la modulazione della domanda di risoluzione, oppure tempi e condizioni concordate per il rilascio.

Il processo poteva soltanto stabilire se il contratto dovesse essere risolto e fissare la data del rilascio. La mediazione avrebbe invece consentito alle parti di costruire una soluzione graduata e sostenibile, tutelando il diritto della locatrice alla puntualità e, nello stesso tempo, il valore economico dell’attività esercitata nell’immobile.

La mancata partecipazione ha impedito proprio questa verifica. La decisione mostra quindi, in modo concreto, perché l’ordinamento attribuisca rilievo all’assenza ingiustificata.

Le spese della mediazione nella liquidazione giudiziale

Il Tribunale liquida le spese del giudizio tenendo conto espressamente anche di quelle sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria. Il passaggio riconosce che la fase conciliativa non è un’attività estranea alla tutela giudiziale, ma un segmento necessario per ottenere la decisione di merito.

Dopo il mutamento del rito, la locatrice non avrebbe potuto proseguire utilmente la causa senza promuovere la mediazione. L’attività di preparazione, deposito della domanda, partecipazione all’incontro e assistenza difensiva era dunque funzionalmente collegata al processo.

La liquidazione è effettuata in modo complessivo e non consente di individuare con precisione quale parte dei compensi o degli esborsi sia stata riferita alla procedura. Il principio resta però significativo: i costi necessari per assolvere la condizione non devono rimanere automaticamente a carico della parte vittoriosa.

Spese e doppio contributo unificato hanno funzioni diverse

Il rimborso delle spese della mediazione e la condanna al doppio contributo unificato possono coesistere perché perseguono finalità differenti.

Il primo reintegra la parte vittoriosa dei costi affrontati per una fase necessaria della tutela. Il secondo è versato allo Stato e risponde alla violazione dell’obbligo di partecipare senza giustificato motivo. Non costituisce un risarcimento in favore della locatrice e non si sostituisce alla regolazione delle spese.

L’eventuale somma prevista dal comma 3 avrebbe avuto ancora una diversa funzione, essendo destinata alla controparte e subordinata alla soccombenza e alla valutazione equitativa del giudice.

La gravità dell’inadempimento e il pagamento tardivo

Nel merito, la sentenza distingue correttamente tra estinzione del debito e permanenza dell’inadempimento. I canoni considerati nel tema della decisione erano stati corrisposti, ma il pagamento era avvenuto in ritardo e, in più occasioni, soltanto dopo l’avvio della procedura di sfratto.

Per le locazioni a uso diverso dall’abitativo non opera un automatismo identico a quello previsto per alcune ipotesi abitative. Il giudice deve valutare complessivamente importo, durata del ritardo, reiterazione, comportamento delle parti e interesse del locatore alla puntuale esecuzione.

Il Tribunale ritiene che la ripetizione dei ritardi, anche nelle mensilità successive, incida in modo grave sul sinallagma contrattuale. Il pagamento tardivo evita la condanna per le somme ormai versate, ma non elimina necessariamente il precedente inadempimento né impedisce la risoluzione.

La mediazione come luogo di emersione degli interessi

La decisione consente di cogliere una differenza essenziale tra processo e mediazione. Il processo seleziona fatti giuridicamente rilevanti e applica conseguenze tipiche; la mediazione consente di far emergere gli interessi che spiegano le posizioni e di lavorare su soluzioni non necessariamente coincidenti con l’esito binario della causa.

In una locazione commerciale o ricettiva, la puntualità del pagamento può essere tutelata attraverso strumenti diversi dalla risoluzione immediata: deposito cauzionale aggiuntivo, garanzia, addebito automatico, modifica delle scadenze, piano di rientro assistito da clausole risolutive, rilascio differito o accordo transattivo.

Nessuna di queste soluzioni può essere imposta dal mediatore. La loro esplorazione richiede però la presenza delle parti e la disponibilità ad ascoltare. È questa possibilità, non l’obbligo di accordarsi, che l’art. 12-bis intende proteggere.

Le indicazioni operative

Dopo il mutamento del rito, la parte onerata dovrebbe attivare tempestivamente la mediazione e depositare in giudizio la domanda, le comunicazioni e il verbale conclusivo. La parte chiamata deve valutare con attenzione l’invito: l’assenza non impedisce la prosecuzione del processo e può produrre conseguenze economiche autonome.

Un eventuale impedimento deve essere reale, documentabile e comunicato tempestivamente all’organismo, chiedendo, quando possibile, il rinvio dell’incontro. La semplice convinzione di avere ragione nel merito non costituisce un giustificato motivo per non partecipare.

La presenza dovrebbe essere accompagnata da una preparazione effettiva: ricostruzione dei pagamenti, definizione degli obiettivi, valutazione delle alternative al giudizio, disponibilità di poteri adeguati per negoziare e, nelle controversie societarie, individuazione del soggetto capace di assumere decisioni.

La parte vittoriosa che chiede il rimborso dei costi della procedura dovrebbe documentare separatamente esborsi e attività professionali, così da consentire al giudice una liquidazione trasparente.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Roma applica in modo lineare il sistema conseguente alla riforma: la mediazione diviene obbligatoria dopo il mutamento del rito, l’assenza della parte chiamata non paralizza la domanda della parte presente e la mancata partecipazione ingiustificata comporta il doppio contributo unificato.

La decisione è favorevole alla mediazione non perché attribuisca all’assenza effetti sproporzionati, ma perché mantiene distinti i diversi piani. Il merito viene deciso sulla base dei fatti provati; la procedura si considera regolarmente esperita dalla parte diligente; la condotta della parte assente riceve le conseguenze specificamente previste; i costi della fase necessaria vengono riconosciuti nella regolazione delle spese.

La vicenda dimostra, soprattutto, che la mediazione avrebbe potuto offrire strumenti più flessibili della sola risoluzione. I pagamenti erano stati eseguiti, ma la fiducia contrattuale risultava compromessa dalla reiterazione dei ritardi. Proprio in questa zona intermedia, tra adempimento tardivo e cessazione del rapporto, la negoziazione assistita da un mediatore avrebbe potuto consentire una soluzione capace di tutelare entrambi gli interessi.

Il principio

Nel procedimento per convalida di sfratto, la mediazione diviene condizione di procedibilità dopo il mutamento del rito. Quando la parte istante attiva correttamente il procedimento e partecipa al primo incontro, la mancata comparizione della controparte non rende improcedibile la domanda. La parte costituita che, senza giustificato motivo, non partecipi al primo incontro deve essere condannata, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010, al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Tale conseguenza è autonoma rispetto alla decisione sul merito, al rimborso delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria e all’eventuale ulteriore condanna equitativa in favore della controparte. La partecipazione non impone di conciliare, ma garantisce che le parti possano valutare in modo informato soluzioni più ampie e flessibili di quelle ottenibili con la sola sentenza.

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Sfratto opposto e mediazione disertata: chi non partecipa paga il doppio del contributo unificato e rimborso delle spese

Nello sfratto per morosità la mediazione diventa condizione di procedibilità dopo il mutamento del rito. Il Tribunale di Roma condanna la conduttrice, assente ingiustificata al primo incontro, al doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. 28/2010, riconoscendo comunque procedibile la domanda della locatrice diligente e liquidando anche le spese della mediazione.
Autore: Luca Tantalo
Data sentenza: 15/07/2026
N° sentenza: 11280
Curia: Tribunale di Roma
Argomento/i: Mancata partecipazione mediazione, Sanzione per mancata partecipazione
Materia/e: Locazione

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Nel procedimento per convalida di sfratto la mediazione diviene condizione di procedibilità soltanto dopo il mutamento del rito. Quando la parte chiamata, pur costituita in giudizio, non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro, la domanda della parte diligente resta procedibile, ma trova applicazione la condanna al doppio contributo unificato prevista dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010. Il Tribunale di Roma riconosce inoltre, nella liquidazione delle spese, l’attività svolta nella fase di mediazione. La decisione valorizza correttamente la procedura non come passaggio meramente formale, ma come occasione concreta di confronto in una controversia che, per struttura e interessi coinvolti, presentava evidenti margini negoziali.

Il caso

Una locatrice aveva intimato lo sfratto per morosità nei confronti di una società conduttrice di un immobile destinato ad attività ricettiva. La contestazione iniziale riguardava il pagamento soltanto parziale del canone di maggio 2025, il mancato pagamento delle mensilità di giugno e luglio e alcuni oneri accessori.

La conduttrice si opponeva alla convalida sostenendo di avere eseguito i pagamenti, anche se in ritardo e mediante bonifici cumulativi riferiti a più unità immobiliari condotte nello stesso stabile. Il giudice riteneva necessario approfondire sia l’effettiva persistenza della morosità sia la gravità dell’inesatto adempimento sotto il profilo temporale e disponeva il mutamento del rito.

Dopo il deposito delle memorie integrative, il procedimento di mediazione obbligatoria veniva esperito con esito negativo per mancata partecipazione della società conduttrice. La causa proseguiva e il Tribunale dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento, ordinava il rilascio dell’immobile, condannava la convenuta alle spese, includendo quelle della mediazione, e disponeva il versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.

La mediazione nello sfratto opera dopo il mutamento del rito

La sequenza processuale seguita dal Tribunale è coerente con la disciplina speciale dei procedimenti per convalida. La mediazione non deve precedere l’intimazione di sfratto e non costituisce un ostacolo alla fase sommaria diretta alla convalida o all’eventuale emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio.

La condizione di procedibilità diviene operativa quando l’opposizione dell’intimato impedisce la definizione sommaria e il giudizio prosegue nelle forme della cognizione piena. È in questo momento che il tentativo di mediazione deve essere effettivamente attivato, perché la lite non riguarda più soltanto l’adozione di un provvedimento sommario, ma la decisione sul rapporto locatizio, sull’inadempimento e sulla sua gravità.

La regola tutela contemporaneamente due esigenze. Da un lato, non rallenta la tutela urgente del locatore nella fase iniziale; dall’altro, impone un confronto negoziale quando la controversia diviene strutturata e richiede una decisione di merito.

L’assenza della parte chiamata non rende improcedibile la domanda

La locatrice aveva assolto l’onere posto a suo carico presentando la domanda e partecipando al procedimento. Il primo incontro si era concluso senza accordo perché la società chiamata non era comparsa.

La mancata partecipazione della controparte non può pregiudicare la parte diligente. La condizione di procedibilità si considera soddisfatta quando il primo incontro si conclude senza accordo, anche se la conclusione dipende dall’assenza della parte invitata. Diversamente, il convenuto potrebbe impedire la decisione semplicemente rifiutando di presentarsi.

Il sistema distingue quindi con chiarezza due piani: la procedibilità della domanda di chi ha attivato correttamente la mediazione e le conseguenze della condotta della parte che non ha partecipato senza una ragione giustificata.

La partecipazione non è un adempimento meramente formale

Il valore della pronuncia non risiede soltanto nell’applicazione di una conseguenza economica. La decisione ribadisce che la mediazione obbligatoria richiede una partecipazione effettiva, non una mera ricezione dell’invito o una scelta unilaterale di ignorare la procedura.

L’obbligo di partecipare al primo incontro non impone di raggiungere un accordo e non limita il diritto di difendersi nel processo. Impone, però, di presentarsi davanti al mediatore, conoscere la posizione altrui, valutare le possibili alternative e assumere consapevolmente la decisione di proseguire o meno il confronto.

La libertà negoziale resta integra. Ciò che l’ordinamento non considera neutrale è il rifiuto immotivato di prendere parte al luogo nel quale quella libertà può essere esercitata in modo informato.

Il doppio contributo unificato previsto dall’art. 12-bis

Il Tribunale condanna la società convenuta al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

La misura presuppone che la mediazione costituisca condizione di procedibilità, che la parte sia regolarmente coinvolta nella procedura e costituita nel processo, che non abbia partecipato al primo incontro e che non sussista un giustificato motivo. La sentenza ritiene integrati tali presupposti.

La formulazione del comma 2 attribuisce alla condanna carattere doveroso quando le condizioni previste risultino accertate. Il giudice non applica una sanzione per la mancata conciliazione, ma reagisce alla mancata partecipazione al procedimento che avrebbe dovuto consentire alle parti di verificare la possibilità di un accordo.

Una conseguenza autonoma rispetto alla soccombenza

Nel caso concreto la società assente è risultata anche soccombente. La risoluzione del contratto e l’ordine di rilascio sono però conseguenze dell’accertato grave inadempimento, mentre il doppio contributo unificato deriva dalla condotta tenuta nella mediazione.

I due piani non devono essere confusi. La misura non presuppone necessariamente che la parte perda la causa: è collegata all’assenza ingiustificata di una parte costituita da una mediazione che rappresentava condizione di procedibilità.

Questo carattere autonomo rafforza la funzione della norma. Partecipare alla mediazione non è conveniente soltanto quando si preveda di soccombere, ma costituisce un comportamento processualmente corretto per entrambe le parti, indipendentemente dalla valutazione che ciascuna compia sul merito della propria posizione.

La misura ulteriore in favore della controparte

L’art. 12-bis prevede anche una diversa conseguenza, consistente nella possibile condanna della parte soccombente che non abbia partecipato senza giustificato motivo al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata entro il limite delle spese maturate dopo la conclusione della mediazione.

Il Tribunale dichiara di non ravvisare i presupposti per applicare questa ulteriore misura. La decisione è possibile, perché la relativa condanna non è automatica ed è rimessa a una specifica valutazione giudiziale.

La motivazione sul punto è tuttavia essenziale. Non viene chiarito se mancasse una domanda espressa, se il comportamento successivo della convenuta fosse stato valutato in senso favorevole o se il giudice abbia ritenuto sufficiente la condanna pubblicistica. Sarebbe stato utile indicare le ragioni della diversa scelta, soprattutto perché l’assenza era stata ritenuta ingiustificata e la parte era risultata soccombente.

La mancata comparizione non viene usata come prova dell’inadempimento

Il Tribunale non fonda la decisione di merito sull’assenza in mediazione. La gravità dell’inadempimento viene ricostruita attraverso i pagamenti tardivi, la loro reiterazione e il carattere essenziale dell’obbligazione di corrispondere puntualmente il canone.

Questa impostazione è equilibrata. La mancata partecipazione può consentire al giudice di trarre argomenti di prova, ma non sostituisce automaticamente la dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda.

La mediazione viene così valorizzata senza trasformarla in uno strumento punitivo sul merito: la condotta processuale produce le conseguenze previste dalla legge, mentre la risoluzione del contratto resta ancorata agli elementi effettivamente accertati nel giudizio.

Perché questa controversia era adatta alla mediazione

La vicenda presentava caratteristiche che rendevano particolarmente utile un confronto assistito. I canoni compresi nel tema della decisione risultavano infine pagati, sia pure con ritardo, e la domanda di condanna al pagamento non veniva accolta. La questione decisiva era diventata la continuità del rapporto e la gravità della condotta della conduttrice.

In mediazione avrebbero potuto essere affrontati interessi più ampi di quelli strettamente dedotti in giudizio: la prosecuzione dell’attività ricettiva, la regolarizzazione delle modalità di pagamento, eventuali garanzie aggiuntive, un diverso calendario delle scadenze, la rinuncia o la modulazione della domanda di risoluzione, oppure tempi e condizioni concordate per il rilascio.

Il processo poteva soltanto stabilire se il contratto dovesse essere risolto e fissare la data del rilascio. La mediazione avrebbe invece consentito alle parti di costruire una soluzione graduata e sostenibile, tutelando il diritto della locatrice alla puntualità e, nello stesso tempo, il valore economico dell’attività esercitata nell’immobile.

La mancata partecipazione ha impedito proprio questa verifica. La decisione mostra quindi, in modo concreto, perché l’ordinamento attribuisca rilievo all’assenza ingiustificata.

Le spese della mediazione nella liquidazione giudiziale

Il Tribunale liquida le spese del giudizio tenendo conto espressamente anche di quelle sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria. Il passaggio riconosce che la fase conciliativa non è un’attività estranea alla tutela giudiziale, ma un segmento necessario per ottenere la decisione di merito.

Dopo il mutamento del rito, la locatrice non avrebbe potuto proseguire utilmente la causa senza promuovere la mediazione. L’attività di preparazione, deposito della domanda, partecipazione all’incontro e assistenza difensiva era dunque funzionalmente collegata al processo.

La liquidazione è effettuata in modo complessivo e non consente di individuare con precisione quale parte dei compensi o degli esborsi sia stata riferita alla procedura. Il principio resta però significativo: i costi necessari per assolvere la condizione non devono rimanere automaticamente a carico della parte vittoriosa.

Spese e doppio contributo unificato hanno funzioni diverse

Il rimborso delle spese della mediazione e la condanna al doppio contributo unificato possono coesistere perché perseguono finalità differenti.

Il primo reintegra la parte vittoriosa dei costi affrontati per una fase necessaria della tutela. Il secondo è versato allo Stato e risponde alla violazione dell’obbligo di partecipare senza giustificato motivo. Non costituisce un risarcimento in favore della locatrice e non si sostituisce alla regolazione delle spese.

L’eventuale somma prevista dal comma 3 avrebbe avuto ancora una diversa funzione, essendo destinata alla controparte e subordinata alla soccombenza e alla valutazione equitativa del giudice.

La gravità dell’inadempimento e il pagamento tardivo

Nel merito, la sentenza distingue correttamente tra estinzione del debito e permanenza dell’inadempimento. I canoni considerati nel tema della decisione erano stati corrisposti, ma il pagamento era avvenuto in ritardo e, in più occasioni, soltanto dopo l’avvio della procedura di sfratto.

Per le locazioni a uso diverso dall’abitativo non opera un automatismo identico a quello previsto per alcune ipotesi abitative. Il giudice deve valutare complessivamente importo, durata del ritardo, reiterazione, comportamento delle parti e interesse del locatore alla puntuale esecuzione.

Il Tribunale ritiene che la ripetizione dei ritardi, anche nelle mensilità successive, incida in modo grave sul sinallagma contrattuale. Il pagamento tardivo evita la condanna per le somme ormai versate, ma non elimina necessariamente il precedente inadempimento né impedisce la risoluzione.

La mediazione come luogo di emersione degli interessi

La decisione consente di cogliere una differenza essenziale tra processo e mediazione. Il processo seleziona fatti giuridicamente rilevanti e applica conseguenze tipiche; la mediazione consente di far emergere gli interessi che spiegano le posizioni e di lavorare su soluzioni non necessariamente coincidenti con l’esito binario della causa.

In una locazione commerciale o ricettiva, la puntualità del pagamento può essere tutelata attraverso strumenti diversi dalla risoluzione immediata: deposito cauzionale aggiuntivo, garanzia, addebito automatico, modifica delle scadenze, piano di rientro assistito da clausole risolutive, rilascio differito o accordo transattivo.

Nessuna di queste soluzioni può essere imposta dal mediatore. La loro esplorazione richiede però la presenza delle parti e la disponibilità ad ascoltare. È questa possibilità, non l’obbligo di accordarsi, che l’art. 12-bis intende proteggere.

Le indicazioni operative

Dopo il mutamento del rito, la parte onerata dovrebbe attivare tempestivamente la mediazione e depositare in giudizio la domanda, le comunicazioni e il verbale conclusivo. La parte chiamata deve valutare con attenzione l’invito: l’assenza non impedisce la prosecuzione del processo e può produrre conseguenze economiche autonome.

Un eventuale impedimento deve essere reale, documentabile e comunicato tempestivamente all’organismo, chiedendo, quando possibile, il rinvio dell’incontro. La semplice convinzione di avere ragione nel merito non costituisce un giustificato motivo per non partecipare.

La presenza dovrebbe essere accompagnata da una preparazione effettiva: ricostruzione dei pagamenti, definizione degli obiettivi, valutazione delle alternative al giudizio, disponibilità di poteri adeguati per negoziare e, nelle controversie societarie, individuazione del soggetto capace di assumere decisioni.

La parte vittoriosa che chiede il rimborso dei costi della procedura dovrebbe documentare separatamente esborsi e attività professionali, così da consentire al giudice una liquidazione trasparente.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Roma applica in modo lineare il sistema conseguente alla riforma: la mediazione diviene obbligatoria dopo il mutamento del rito, l’assenza della parte chiamata non paralizza la domanda della parte presente e la mancata partecipazione ingiustificata comporta il doppio contributo unificato.

La decisione è favorevole alla mediazione non perché attribuisca all’assenza effetti sproporzionati, ma perché mantiene distinti i diversi piani. Il merito viene deciso sulla base dei fatti provati; la procedura si considera regolarmente esperita dalla parte diligente; la condotta della parte assente riceve le conseguenze specificamente previste; i costi della fase necessaria vengono riconosciuti nella regolazione delle spese.

La vicenda dimostra, soprattutto, che la mediazione avrebbe potuto offrire strumenti più flessibili della sola risoluzione. I pagamenti erano stati eseguiti, ma la fiducia contrattuale risultava compromessa dalla reiterazione dei ritardi. Proprio in questa zona intermedia, tra adempimento tardivo e cessazione del rapporto, la negoziazione assistita da un mediatore avrebbe potuto consentire una soluzione capace di tutelare entrambi gli interessi.

Il principio

Nel procedimento per convalida di sfratto, la mediazione diviene condizione di procedibilità dopo il mutamento del rito. Quando la parte istante attiva correttamente il procedimento e partecipa al primo incontro, la mancata comparizione della controparte non rende improcedibile la domanda. La parte costituita che, senza giustificato motivo, non partecipi al primo incontro deve essere condannata, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010, al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Tale conseguenza è autonoma rispetto alla decisione sul merito, al rimborso delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria e all’eventuale ulteriore condanna equitativa in favore della controparte. La partecipazione non impone di conciliare, ma garantisce che le parti possano valutare in modo informato soluzioni più ampie e flessibili di quelle ottenibili con la sola sentenza.

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Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

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N.1

del registro al Ministero della Giustizia