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Mediazione non obbligatoria per la revoca dell’amministratore, trattasi di volontaria giurisdizione non di un’azione giudiziale 

Mediazione obbligatoria per la revoca dell’amministratore condominiale?
La revoca dell’amministratore di condominio rappresenta un tema di grande rilevanza nella gestione degli edifici condominiali. La normativa impone il rispetto di procedure specifiche. Il giudizio di revoca dell’amministratore condominiale però non è soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria. Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con il decreto n. 10441/2025.

Revoca dell’amministratrice di condominio
Alcuni condomini chiedono la revoca dell’amministratrice per gravi irregolarità. Le contestazioni riguardano la mancata redazione del rendiconto annuale, l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso e altre violazioni degli obblighi di gestione. L’amministratrice si difende eccependo l’improcedibilità della domanda, sostenendo che i condomini non avevano esperito la mediazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo n. 28/2010.

Mediazione obbligatoria: non per la revoca dell’amministratore
Nel disattendere l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall’amministratrice condominiale il Tribunale ricorda che il decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che chi intende agire in giudizio su questioni condominiali deve prima tentare la conciliazione. La norma mira a ridurre il contenzioso e favorire soluzioni consensuali. Il procedimento di revoca dell’amministratore condominiale tuttavia segue regole differenti. La revoca infatti rientra nei procedimenti in camera di consiglio. L’obbligo della mediazione preventiva quindi è escluso. La decisione del giudice in questo caso ha natura di volontaria giurisdizione e non impedisce eventuali azioni successive in sede contenziosa.

Revoca dell’amministratore: provvedimento sostitutivo della volontà assembleare
Il Tribunale di Napoli dichiara quindi che l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente non può essere accolta. La revoca dell’amministratore è un provvedimento sostitutivo della volontà assembleare e non un viene messo al termina di una controversia vera e propria. La sentenza stabilisce quindi che la revoca dell’amministratore di condominio non rientra nelle controversie condominiali che richiedono la mediazione obbligatoria preventiva. I condomini devono in ogni caso valutare la possibilità di risolvere le problematiche in via bonaria prima di ricorrere al tribunale. 

Leggi anche: Azione di responsabilità e revoca giudiziale dell’amministratore: la mediazione è obbligatoria?

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Revoca amministratore di condominio: mediazione obbligatoria? 

Il Tribunale di Napoli, con il decreto n. 10441/2025, ha stabilito che la revoca dell’amministratore di condominio non è soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010. Tale provvedimento, infatti, rientra nei procedimenti in camera di consiglio e assume la natura di volontaria giurisdizione, configurandosi come un atto sostitutivo della volontà assembleare piuttosto che come un’azione giudiziale contenziosa, rendendo così superflua la conciliazione preventiva.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 15/01/2025
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Angela Arena, Nunzia Tesone
Argomento/i: Revoca amministratore
Materia/e: Condominio

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Mediazione non obbligatoria per la revoca dell’amministratore, trattasi di volontaria giurisdizione non di un’azione giudiziale 

Mediazione obbligatoria per la revoca dell’amministratore condominiale?
La revoca dell’amministratore di condominio rappresenta un tema di grande rilevanza nella gestione degli edifici condominiali. La normativa impone il rispetto di procedure specifiche. Il giudizio di revoca dell’amministratore condominiale però non è soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria. Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con il decreto n. 10441/2025.

Revoca dell’amministratrice di condominio
Alcuni condomini chiedono la revoca dell’amministratrice per gravi irregolarità. Le contestazioni riguardano la mancata redazione del rendiconto annuale, l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso e altre violazioni degli obblighi di gestione. L’amministratrice si difende eccependo l’improcedibilità della domanda, sostenendo che i condomini non avevano esperito la mediazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo n. 28/2010.

Mediazione obbligatoria: non per la revoca dell’amministratore
Nel disattendere l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall’amministratrice condominiale il Tribunale ricorda che il decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che chi intende agire in giudizio su questioni condominiali deve prima tentare la conciliazione. La norma mira a ridurre il contenzioso e favorire soluzioni consensuali. Il procedimento di revoca dell’amministratore condominiale tuttavia segue regole differenti. La revoca infatti rientra nei procedimenti in camera di consiglio. L’obbligo della mediazione preventiva quindi è escluso. La decisione del giudice in questo caso ha natura di volontaria giurisdizione e non impedisce eventuali azioni successive in sede contenziosa.

Revoca dell’amministratore: provvedimento sostitutivo della volontà assembleare
Il Tribunale di Napoli dichiara quindi che l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente non può essere accolta. La revoca dell’amministratore è un provvedimento sostitutivo della volontà assembleare e non un viene messo al termina di una controversia vera e propria. La sentenza stabilisce quindi che la revoca dell’amministratore di condominio non rientra nelle controversie condominiali che richiedono la mediazione obbligatoria preventiva. I condomini devono in ogni caso valutare la possibilità di risolvere le problematiche in via bonaria prima di ricorrere al tribunale. 

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