Scarica Sentenza Tribunale di Patti N.519-2025
Le azioni giudiziarie per la richiesta dei danni derivati da responsabilità medica devono essere precedute dalla mediazione o dalla conciliazione art. 696 bis c.p.c
Responsabilità sanitaria e mediazione
Per poter avviare un’azione di risarcimento danni da responsabilità medica, la legge prevede che i tentativi di conciliazione della lite possano avvenire in alternativa tra loro, sia attraverso il ricorso ex articolo 696-bis c.p.c. che tramite la domanda di mediazione ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010. Lo ha chiarito il Tribunale di Patti nella sentenza n. 519/2025.
Responsabilità sanitaria: richiesta risarcitoria
Dopo una caduta accidentale un uomo viene sottoposto a un intervento chirurgico ortopedico e poi a un secondo a causa del dolore persistente. A causa delle continue sofferenze l’uomo si rivolge a un altro ortopedico che, dopo averlo sottoposto a due tamponi, rileva la presenza di un’infezione da stafilococco. L’uomo viene così sottoposto a un quarto intervento chirurgico per la rimozione di una vite rimasta all’interno dell’arto operato. L’uomo decide così di querelare i medici ritenuti responsabili, ma il procedimento viene archiviato. L’uomo intraprende quindi il percorso risarcitorio. In assenza di proposte riparatorie da parte dei sanitari responsabili l’uomo decide di agire in giudizio, dopo l’esperimento negativo della procedura di mediazione. La causa prosegue nelle forme ordinarie e viene decisa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
Risarcimento danni da responsabilità sanitaria: conciliazione o mediazione
Il Giudice in sede di decisione deve affrontare e decidere diverse questioni sollevate in corso di causa. Tra queste vi è l’eccezione di improcedibilità del giudizio per inottemperanza di quanto previsto dall’articolo 8 della legge n. 24/2017, sollevata dalle parti convenute, L’autorità giudiziaria ai fini del decidere riporta in sentenza il testo della norma che le parti convenute ritengono violata, ossia l’art. 8 della legge n. 24/2017. Questa la formulazione letterale dei commi 1 e 2: “chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del c.p.c. dinanzi al giudice competente. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. E fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”. Dalla lettura della norma emerge tutta la chiarezza della normativa. Essa stabilisce infatti che, per avviare un’azione di risarcimento per responsabilità medica, si può scegliere alternativamente tra presentare un ricorso ai sensi dell’articolo 669-bis o esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Nel caso specifico, il ricorrente ha correttamente adempiuto a tale requisito procedurale, avendo già tentato la mediazione obbligatoria, come risulta dagli atti di causa. Poiché il presente giudizio pertanto è stato instaurato correttamente, la condizione di procedibilità di cui all’articolo 8 della Legge n. 24/2017 deve ritenersi soddisfatta. Respinta quindi l’eccezione di improcedibilità sollevata.
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