Scarica Sentenza Tribunale di Palermo N.90-2025

Sanzionata per responsabilità aggravata la parte che rifiuta la proposta di conciliazione formulata dal giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c

Rifiuto proposta art. 185 bis c.p.c. responsabilità aggravata
La parte che rifiuta senza giustificazione o che non valuta con attenzione e serietà la proposta di conciliazione formulata dal giudice, come previsto dall’articolo 185 bis c.p.c incorre nella responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c. Lo ha affermato il Tribunale di Palermo nella sentenza n. 90/2025.

Risoluzione contratto di compravendita e noleggio
Due società stipulano un contratto di compravendita avente ad oggetto due nostri trasportatori e un accordo per il noleggio di un trituratore. Il contratto di compravendita però viene dichiarato risolto e il Tribunale riconosce alla società attrice il diritto alla restituzione delle somme pagate, ma non il risarcimento del danno richiesto. Per quanto riguarda invece il noleggio, il Tribunale dichiara risolto l’accordo e condanna la società attrice a restituire il trituratore alla convenuta.

Responsabilità aggravata art. 96 comma 3 c.p.c.
La società convenuta viene condannata anche per responsabilità aggravata, come previsto dal comma 3 dell’art. 96 c.p.c, al pagamento di Euro 851,00 euro.
La motivazione della decisione in relazione a quest’ultimo punto si rinviene nel tentativo di risolvere bonariamente la controversia e alla conseguente formulazione della proposta conciliativa del giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c, che nel caso di specie la società attrice ha accettato, mentre la convenuta ha rifiutato. Tale rifiuto, secondo il giudice, ha determinato un allungamento inutile del processo e ha rappresentato un abuso del sistema giudiziario, già gravato da numerosi procedimenti pendenti.
Il rifiuto della proposta ha impedito infatti di risolvere rapidamente la vertenza e ha causato ulteriori attività processuali.
Secondo l’art. 96, comma 3, c.p.c., questo comportamento configura un caso di responsabilità processuale aggravata. L’art. 185 bis c.p.c. consente in effetti al giudice di proporre una soluzione equa basata sugli elementi raccolti, evitando la necessità di una sentenza. Rifiutare una proposta ragionevole implica quindi un comportamento processuale censurabile, soprattutto se i criteri della proposta sono poi confermati dalla sentenza.
Il Tribunale di Palermo ricorda che prima di lui, il Tribunale di Pistoia (30/01/2018) e il Tribunale di Roma (30/10/2014) hanno chiarito che un rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa può essere sanzionato.
In questo caso, precisa il Tribunale la Controparte che non ha accettato la proposta conciliativa, merita di essere adeguatamente sanzionata ex art. 96, comma 3, c.p.c. con il pagamento di una somma, in favore della società attrice equitativamente determinata in 851,00, pari al valore minimo delle spese processuali maturate dopo detta proposta e precisamente quelle relative alla fase decisionale.”

Leggi anche: Il tentativo di conciliazione art. 185 c.p.c. e Lite temeraria per chi non va in mediazione

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Responsabilità aggravata per chi rifiuta senza motivo la conciliazione ex art. 185-bis c.p.c. 

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 90/2025, ha risolto contratti di compravendita e noleggio tra due società, disponendo restituzioni reciproche. Il giudice ha inoltre condannato la convenuta alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per aver rifiutato ingiustificatamente la proposta di conciliazione formulata ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. Tale condotta è stata sanzionata poiché ha causato un inutile allungamento del processo, configurando un abuso del sistema giudiziario.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 09/01/2025
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Giuseppa Caraccia
Argomento/i: Sanzioni
Materia/e: Ex art. 185-bis c.p.c.

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Sanzionata per responsabilità aggravata la parte che rifiuta la proposta di conciliazione formulata dal giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c

Rifiuto proposta art. 185 bis c.p.c. responsabilità aggravata
La parte che rifiuta senza giustificazione o che non valuta con attenzione e serietà la proposta di conciliazione formulata dal giudice, come previsto dall’articolo 185 bis c.p.c incorre nella responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c. Lo ha affermato il Tribunale di Palermo nella sentenza n. 90/2025.

Risoluzione contratto di compravendita e noleggio
Due società stipulano un contratto di compravendita avente ad oggetto due nostri trasportatori e un accordo per il noleggio di un trituratore. Il contratto di compravendita però viene dichiarato risolto e il Tribunale riconosce alla società attrice il diritto alla restituzione delle somme pagate, ma non il risarcimento del danno richiesto. Per quanto riguarda invece il noleggio, il Tribunale dichiara risolto l’accordo e condanna la società attrice a restituire il trituratore alla convenuta.

Responsabilità aggravata art. 96 comma 3 c.p.c.
La società convenuta viene condannata anche per responsabilità aggravata, come previsto dal comma 3 dell’art. 96 c.p.c, al pagamento di Euro 851,00 euro.
La motivazione della decisione in relazione a quest’ultimo punto si rinviene nel tentativo di risolvere bonariamente la controversia e alla conseguente formulazione della proposta conciliativa del giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c, che nel caso di specie la società attrice ha accettato, mentre la convenuta ha rifiutato. Tale rifiuto, secondo il giudice, ha determinato un allungamento inutile del processo e ha rappresentato un abuso del sistema giudiziario, già gravato da numerosi procedimenti pendenti.
Il rifiuto della proposta ha impedito infatti di risolvere rapidamente la vertenza e ha causato ulteriori attività processuali.
Secondo l’art. 96, comma 3, c.p.c., questo comportamento configura un caso di responsabilità processuale aggravata. L’art. 185 bis c.p.c. consente in effetti al giudice di proporre una soluzione equa basata sugli elementi raccolti, evitando la necessità di una sentenza. Rifiutare una proposta ragionevole implica quindi un comportamento processuale censurabile, soprattutto se i criteri della proposta sono poi confermati dalla sentenza.
Il Tribunale di Palermo ricorda che prima di lui, il Tribunale di Pistoia (30/01/2018) e il Tribunale di Roma (30/10/2014) hanno chiarito che un rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa può essere sanzionato.
In questo caso, precisa il Tribunale la Controparte che non ha accettato la proposta conciliativa, merita di essere adeguatamente sanzionata ex art. 96, comma 3, c.p.c. con il pagamento di una somma, in favore della società attrice equitativamente determinata in 851,00, pari al valore minimo delle spese processuali maturate dopo detta proposta e precisamente quelle relative alla fase decisionale.”

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