Scarica Sentenza Tribunale di Foggia N.44-2026
Mediazione: la parte può delegare il difensore con procura non autenticata, purché includa i poteri sostanziali di transigere e conciliare la lite
Rappresentanza in mediazione: non occorre che la procura sia autenticata da un P.U
Nell’ambito del procedimento di mediazione obbligatoria, ai fini del valido ed efficace conferimento dei poteri di rappresentanza, la parte può rilasciare al proprio difensore una procura non autenticata da un pubblico ufficiale. Tale facoltà, coerente con la Riforma Cartabia, richiede però che l’atto conferisca espressamente il potere sostanziale di transigere e conciliare la controversia. Lo ha ribadito il Tribunale di Foggia nella sentenza n. 44/2026.
Decreto ingiuntivo recupero di spese condominiali
Un Condominio chiede e ottiene un decreto ingiuntivo contro una condomina per il recupero di crediti insoluti pari a € 4.179,10, relativi a oneri ordinari e straordinari sostenuti per effettuare dei lavori relativi ai pluviali dell’edificio condominiale. Il Giudice di Pace emette in favore del Condominio un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
La condomina propone opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo acquistato l’immobile a giugno 2022 e ritenendo quindi, di non dover rispondere dei debiti maturati nel 2020. Il Giudice di Pace accoglie parzialmente questa tesi, revocando il decreto e riducendo quindi la condanna a soli € 359,13. Il Condominio impugna la sentenza in appello, sostenendo che il credito sia fondato su una delibera del 2023 e quindi successiva all’acquisto, tra l’altro mai impugnata e quindi definitiva. La condomina nel costituirsi in secondo grado presenta un appello incidentale condizionato, sollevando un’eccezione pregiudiziale di improcedibilità, sostenendo che la mediazione obbligatoria non sia stata validamente esperita poiché l’amministratore del Condominio non si è presentato personalmente all’incontro. Il Tribunale rigetta però l’eccezione di improcedibilità, confermando il decreto ingiuntivo.
Quale procura per la mediazione?
La questione dell’appello incidentale sollevata dalla condomina riguarda quindi la regolarità della partecipazione del Condominio alla procedura di mediazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo n. 28/2010. L’appellata sostiene che la domanda del Condominio sia improcedibile poiché al primo incontro è comparso solo il difensore del Condominio, privo, a suo dire, di una valida procura di diritto sostanziale.
Potere di rappresentanza sostanziale (h3)
Il Tribunale, nell’occuparsi dell’eccezione di rito sollevata dalla condomina, chiarisce che, sebbene la mediazione richieda idealmente la partecipazione personale delle parti, tale presenza può essere delegata. Per gli enti la legge consente all’amministratore di delegare il legale a rappresentare il Condominio, purché il potere conferito non sia limitato alla sola assistenza giudiziale (procura alle liti), ma includa il potere sostanziale di disporre dei diritti in contesa, ossia il potere di transigere e conciliare. Nel caso di specie, è stato accertato il deposito di una procura speciale di diritto sostanziale rilasciata dall’amministratrice in data precedente all’incontro e trasmessa via PEC all’organismo di mediazione. Documento questo che conferisce espressamente al legale il potere di negoziare e concludere l’accordo. Il Tribunale ricorda che il nuovo dettato dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dal decreto legislativo n. 149/2022, prevede che i soggetti diversi dalle persone fisiche possano partecipare alla procedura di mediazione tramite rappresentanti a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari. In base alla nuova formulazione della norma non è necessaria l’autentica della firma da parte di un pubblico ufficiale. La procura sostanziale può essere conferita con scrittura privata, analogamente a quanto previsto per la rappresentanza comune. Poiché nel caso di specie la procedura è stata regolarmente introdotta e la parte regolarmente rappresentata, il verbale negativo redatto dal mediatore al primo incontro è sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità. La “partecipazione di fatto” del Condominio deve quindi considerarsi valida poiché il delegato era tecnicamente e legalmente attrezzato per definire la lite, rendendo l’eccezione della condomina del tutto infondata.
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