Scarica Sentenza Tribunale di Foggia N.2401-2024

Procura autenticata da un notaio a da un pubblico ufficiale al delegato della parte che vuole farsi sostituire nel procedimento di mediazione

Procura autenticata per la sostituzione in mediazione
Per svolgere validamente il procedimento di mediazione obbligatoria, la parte che vuole farsi sostituire nella procedura deve conferire al delegato che lo rappresenta una procura autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale. Lo ha affermato il Tribunale di Foggia nell’ordinanza n. 2401/2024.

Sostituzione in mediazione: al delegato serve la procura autenticata
Il provvedimento in esame dichiara improcedibile la domanda giudiziaria perché la mediazione obbligatoria non è stata regolarmente esperita. Nel caso specifico, la parte ricorrente aveva delegato il proprio difensore tramite una procura speciale redatta nella forma della scrittura privata. Questa procura non attribuiva però al difensore il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della lite, requisito imprescindibile secondo la normativa e la giurisprudenza. Il giudice ha evidenziato che l’assenza di una procura autenticata da un pubblico ufficiale ha reso invalido il procedimento di mediazione. 
La procura necessaria per partecipare alla mediazione deve avere uno specifico oggetto: la partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali. Questo tipo di procura non rientra però nei poteri di autentica del difensore previsti dall’articolo 82 del Codice di Procedura Civile. La procura sostanziale deve essere redatta con forma solenne, sia per garantire la certezza della rappresentanza sia per identificare con precisione il soggetto delegante, il luogo e la data della sua emissione. Solo un pubblico ufficiale, come un notaio, può conferire questa certezza.
Il caso di specie mette quindi in evidenza un principio fondamentale in tema di mediazione obbligatoria: la necessità di conferire una procura autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale per validare la partecipazione di un rappresentante in luogo della parte. Questo requisito emerge dalla natura peculiare della mediazione, che richiede il rispetto rigoroso delle regole procedurali per garantire la regolarità del tentativo di conciliazione.

La normativa di riferimento
Il giudice ricorda che ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010, in alcune materie (tra cui le successioni ereditarie), il procedimento di mediazione rappresenta una condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria. L’articolo 8, comma 4, dello stesso decreto prevede anche che le parti partecipino personalmente alla mediazione. In alternativa le stesse possono delegare un rappresentante con procura specifica, purché quest’ultimo sia a conoscenza dei fatti e dotato dei poteri necessari per la composizione della controversia. La norma stabilisce inoltre che, anche se il primo incontro con il mediatore si conclude senza accordo, il procedimento non è valido se la partecipazione non rispetta i requisiti previsti, compresa la presenza personale o tramite un rappresentante munito di procura conforme.

Lorientamento della giurisprudenza
Secondo la Corte di Cassazione, la partecipazione alla mediazione da parte di un rappresentante è ammessa solo se il rappresentante dispone di una procura speciale sostanziale. Tale procura deve conferire espressamente il potere di disporre dei diritti sostanziali in oggetto. La giurisprudenza chiarisce altresì che la procura non può essere autenticata dall’avvocato che assiste la parte, ma deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. Le sentenze della Cassazione (es. Cass. civ., sez. I, n. 13029/2022 e Cass. civ., sez. III, n. 8473/2019) ribadiscono che l’autentica da parte dell’avvocato infatti non è sufficiente per delegare il potere di partecipare alla mediazione. Questo principio si fonda sulla natura precontenziosa della mediazione, che richiede una rappresentanza fondata su una procura certa e solenne.

Leggi questa nota a una sentenza che afferma il principio contrario: Procura speciale in mediazione: non richiede autentica del pubblico ufficiale

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Procura autenticata per farsi sostituire in mediazione

Il Tribunale di Foggia, con l’ordinanza n. 2401/2024, ha dichiarato improcedibile una domanda giudiziaria poiché la mediazione obbligatoria non era stata regolarmente esperita. Il giudice ha stabilito che, per validare la sostituzione della parte, il delegato deve possedere una procura speciale autenticata da un notaio o pubblico ufficiale, che conferisca il potere di disporre dei diritti sostanziali. Tale requisito non può essere soddisfatto da una scrittura privata o dall’autentica del difensore.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 30/09/2024
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Alessio Marfè
Argomento/i: Procura in mediazione

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Procura autenticata da un notaio a da un pubblico ufficiale al delegato della parte che vuole farsi sostituire nel procedimento di mediazione

Procura autenticata per la sostituzione in mediazione
Per svolgere validamente il procedimento di mediazione obbligatoria, la parte che vuole farsi sostituire nella procedura deve conferire al delegato che lo rappresenta una procura autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale. Lo ha affermato il Tribunale di Foggia nell’ordinanza n. 2401/2024.

Sostituzione in mediazione: al delegato serve la procura autenticata
Il provvedimento in esame dichiara improcedibile la domanda giudiziaria perché la mediazione obbligatoria non è stata regolarmente esperita. Nel caso specifico, la parte ricorrente aveva delegato il proprio difensore tramite una procura speciale redatta nella forma della scrittura privata. Questa procura non attribuiva però al difensore il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della lite, requisito imprescindibile secondo la normativa e la giurisprudenza. Il giudice ha evidenziato che l’assenza di una procura autenticata da un pubblico ufficiale ha reso invalido il procedimento di mediazione. 
La procura necessaria per partecipare alla mediazione deve avere uno specifico oggetto: la partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali. Questo tipo di procura non rientra però nei poteri di autentica del difensore previsti dall’articolo 82 del Codice di Procedura Civile. La procura sostanziale deve essere redatta con forma solenne, sia per garantire la certezza della rappresentanza sia per identificare con precisione il soggetto delegante, il luogo e la data della sua emissione. Solo un pubblico ufficiale, come un notaio, può conferire questa certezza.
Il caso di specie mette quindi in evidenza un principio fondamentale in tema di mediazione obbligatoria: la necessità di conferire una procura autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale per validare la partecipazione di un rappresentante in luogo della parte. Questo requisito emerge dalla natura peculiare della mediazione, che richiede il rispetto rigoroso delle regole procedurali per garantire la regolarità del tentativo di conciliazione.

La normativa di riferimento
Il giudice ricorda che ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010, in alcune materie (tra cui le successioni ereditarie), il procedimento di mediazione rappresenta una condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria. L’articolo 8, comma 4, dello stesso decreto prevede anche che le parti partecipino personalmente alla mediazione. In alternativa le stesse possono delegare un rappresentante con procura specifica, purché quest’ultimo sia a conoscenza dei fatti e dotato dei poteri necessari per la composizione della controversia. La norma stabilisce inoltre che, anche se il primo incontro con il mediatore si conclude senza accordo, il procedimento non è valido se la partecipazione non rispetta i requisiti previsti, compresa la presenza personale o tramite un rappresentante munito di procura conforme.

Lorientamento della giurisprudenza
Secondo la Corte di Cassazione, la partecipazione alla mediazione da parte di un rappresentante è ammessa solo se il rappresentante dispone di una procura speciale sostanziale. Tale procura deve conferire espressamente il potere di disporre dei diritti sostanziali in oggetto. La giurisprudenza chiarisce altresì che la procura non può essere autenticata dall’avvocato che assiste la parte, ma deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. Le sentenze della Cassazione (es. Cass. civ., sez. I, n. 13029/2022 e Cass. civ., sez. III, n. 8473/2019) ribadiscono che l’autentica da parte dell’avvocato infatti non è sufficiente per delegare il potere di partecipare alla mediazione. Questo principio si fonda sulla natura precontenziosa della mediazione, che richiede una rappresentanza fondata su una procura certa e solenne.

Leggi questa nota a una sentenza che afferma il principio contrario: Procura speciale in mediazione: non richiede autentica del pubblico ufficiale

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