Scarica Sentenza Sezioni Unite Cassazione n. 11959-2026

Una rapina in oreficeria e una clausola di polizza: la vicenda decisa dalle Sezioni Unite

La sentenza n. 11959/2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta un tema tecnico ma di ampia ricaduta pratica: la qualificazione giuridica della perizia contrattuale prevista in una polizza assicurativa, e i suoi riflessi sulla prescrizione del diritto all’indennizzo.

Il caso trae origine da una rapina subita da un’oreficeria nel novembre 2010, tempestivamente denunciata alla compagnia assicuratrice. Nel corso del rapporto, la titolarità dell’azienda passava, per donazione, alla figlia dell’originario titolare. La polizza conteneva, agli artt. 10 e 11 delle condizioni generali, una clausola che, in caso di disaccordo su accertamento e quantificazione del danno, demandava la questione a un collegio di periti.

Una prima procedura di questo tipo veniva attivata, ma si concludeva, nel settembre 2015, senza una quantificazione definitiva del danno. La compagnia assicuratrice agiva quindi in giudizio per far dichiarare la prescrizione del diritto all’indennizzo e l’inoperatività della garanzia. L’assicurata si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione, sostenendo che la clausola di polizza configurasse un arbitrato rituale, e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento dell’indennizzo. Sia il Tribunale di Padova sia la Corte d’appello di Venezia ritenevano che la clausola non integrasse un arbitrato rituale, e dichiaravano comunque prescritto il diritto della parte assicurata, collocando nel marzo 2017 la prima “chiamata” utile di perizia contrattuale, ossia dopo il decorso del termine biennale ex art. 2952, comma 2, c.c.

Il ricorso per cassazione portava la questione, per la sua rilevanza nomofilattica, all’esame delle Sezioni Unite: qualificare la clausola come arbitrato irrituale avrebbe comportato una temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale; qualificarla come perizia contrattuale “pura” imponeva invece di stabilire se, e come, l’attivazione di quella procedura incidesse sul decorso della prescrizione.

Perizia contrattuale “pura” o arbitrato: il criterio distintivo e l’effetto sulla prescrizione

Le Sezioni Unite muovono da una ricognizione delle molte forme che la perizia contrattuale assume nella prassi (dagli appalti alle polizze assicurative, dalle cessioni di partecipazioni alle clausole di price adjustment), per poi fissare il criterio che separa questo istituto dall’arbitrato, rituale o irrituale che sia.

Il discrimine, spiegano i giudici, non sta nell’ampiezza dei poteri attribuiti al terzo perito, né nella vincolatività della sua decisione per le parti, bensì nella presenza o assenza di una rinuncia espressa e inequivoca alla giurisdizione ordinaria, nei termini richiesti dall’art. 808-ter c.p.c. Se le parti hanno rinunciato, in modo esplicito, ad adire il giudice statale, la clausola ha natura compromissoria e il rimedio è, a tutti gli effetti, un arbitrato. Se questa rinuncia manca, come nel caso di specie, la perizia contrattuale resta una figura negoziale pienamente atipica, di natura meramente obbligatoria: uno strumento che consente alle parti di definire in via vincolante una porzione della controversia, senza però precludere il ricorso al giudice ordinario. Chi agisce in giudizio senza attendere l’esito della perizia contrattuale non compie un atto improponibile, ma un inadempimento contrattuale, con le relative conseguenze risarcitorie.

Da questa premessa discende il punto più innovativo della pronuncia, relativo al quarto motivo di ricorso. Se la perizia contrattuale non comporta rinuncia alla giurisdizione, non si giustifica la tesi, talora affacciata in passato, di una sospensione della prescrizione per il tempo delle operazioni peritali. Le Sezioni Unite adottano una ricostruzione diversa: l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale, con cui l’assicurato denuncia il sinistro e chiede la determinazione dell’indennizzo, ha un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 1219 c.c. Ma poiché quell’atto dà avvio a un procedimento che si sviluppa con continuità nel tempo, l’effetto interruttivo si rinnova “de die in diem” per l’intera durata delle operazioni peritali, fino alla loro conclusione o alla scadenza del termine contrattualmente previsto. Applicando questo principio al caso concreto, le Sezioni Unite rilevano che la prima procedura peritale, conclusasi nel settembre 2015, aveva fatto ripartire il termine di prescrizione biennale da quella data: la nuova “chiamata” di perizia contrattuale del marzo 2017 risultava quindi tempestiva, e non successiva alla maturazione della prescrizione come ritenuto dai giudici di merito.

Va precisato, per completezza, che negli atti di causa la parte assicurata richiamava anche la propria partecipazione, nel 2016, a un procedimento di mediazione attivato dalla controparte, quale ulteriore argomento a sostegno della tempestività della propria pretesa. Si tratta di un riferimento fattuale contenuto nella narrativa difensiva, che le Sezioni Unite non hanno posto a fondamento della decisione: il principio di diritto sulla prescrizione poggia esclusivamente sulla natura e sugli effetti della “chiamata” di perizia contrattuale, non su valutazioni relative alla mediazione.

Le implicazioni pratiche per chi gestisce clausole di perizia contrattuale in polizze assicurative

La pronuncia offre un criterio operativo chiaro a chi si trova a esaminare o redigere clausole di perizia contrattuale in polizze assicurative, particolarmente diffuse nei rami danni.

Il primo accorgimento riguarda la lettura del testo contrattuale: solo una rinuncia espressa e per iscritto alla giurisdizione ordinaria, conforme all’art. 808-ter c.p.c., trasforma la clausola in arbitrato. In assenza di tale rinuncia, l’assicurato mantiene sempre la possibilità di agire in giudizio, anche mentre la procedura peritale è ancora in corso o non è stata attivata: un’informazione rilevante per chi valuta strategie difensive in presenza di sinistri complessi o di ritardi nella definizione tecnica del danno.

Il secondo accorgimento riguarda la gestione dei termini di prescrizione. Il principio delle Sezioni Unite impone di monitorare con attenzione la sequenza degli atti che compongono il procedimento di perizia contrattuale: la prima “chiamata” interrompe la prescrizione, ma l’effetto si protrae solo finché il procedimento resta effettivamente in corso. Una volta che le operazioni si concludono (con o senza esito), il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da quella data, e una nuova iniziativa tardiva rispetto a quel momento rischia di essere inutile. Per gli avvocati che assistono assicurati o compagnie in controversie di questo tipo, la pronuncia impone quindi di ricostruire con precisione le date di attivazione e chiusura delle procedure peritali, poiché da questa cronologia dipende, spesso in modo decisivo, l’esito della controversia sull’indennizzo.

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Perizia contrattuale o arbitrato? Le Sezioni Unite tracciano il confine e i suoi effetti sulla prescrizione

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 11959/2026, chiariscono che la perizia contrattuale, priva di un’espressa rinuncia alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., non integra un arbitrato ma una figura negoziale atipica di natura obbligatoria, che non preclude l’azione giudiziaria. Ne consegue che l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale interrompe la prescrizione del diritto all’indennizzo, con un effetto che si rinnova di giorno in giorno per tutta la durata del procedimento peritale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 30/04/2026
N° sentenza: 11959
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Alberto Pazzi, PASQUALE D'ASCOLA
Argomento/i: prescrizione
Materia/e: Contratto di assicurazione

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Una rapina in oreficeria e una clausola di polizza: la vicenda decisa dalle Sezioni Unite

La sentenza n. 11959/2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta un tema tecnico ma di ampia ricaduta pratica: la qualificazione giuridica della perizia contrattuale prevista in una polizza assicurativa, e i suoi riflessi sulla prescrizione del diritto all’indennizzo.

Il caso trae origine da una rapina subita da un’oreficeria nel novembre 2010, tempestivamente denunciata alla compagnia assicuratrice. Nel corso del rapporto, la titolarità dell’azienda passava, per donazione, alla figlia dell’originario titolare. La polizza conteneva, agli artt. 10 e 11 delle condizioni generali, una clausola che, in caso di disaccordo su accertamento e quantificazione del danno, demandava la questione a un collegio di periti.

Una prima procedura di questo tipo veniva attivata, ma si concludeva, nel settembre 2015, senza una quantificazione definitiva del danno. La compagnia assicuratrice agiva quindi in giudizio per far dichiarare la prescrizione del diritto all’indennizzo e l’inoperatività della garanzia. L’assicurata si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione, sostenendo che la clausola di polizza configurasse un arbitrato rituale, e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento dell’indennizzo. Sia il Tribunale di Padova sia la Corte d’appello di Venezia ritenevano che la clausola non integrasse un arbitrato rituale, e dichiaravano comunque prescritto il diritto della parte assicurata, collocando nel marzo 2017 la prima “chiamata” utile di perizia contrattuale, ossia dopo il decorso del termine biennale ex art. 2952, comma 2, c.c.

Il ricorso per cassazione portava la questione, per la sua rilevanza nomofilattica, all’esame delle Sezioni Unite: qualificare la clausola come arbitrato irrituale avrebbe comportato una temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale; qualificarla come perizia contrattuale “pura” imponeva invece di stabilire se, e come, l’attivazione di quella procedura incidesse sul decorso della prescrizione.

Perizia contrattuale “pura” o arbitrato: il criterio distintivo e l’effetto sulla prescrizione

Le Sezioni Unite muovono da una ricognizione delle molte forme che la perizia contrattuale assume nella prassi (dagli appalti alle polizze assicurative, dalle cessioni di partecipazioni alle clausole di price adjustment), per poi fissare il criterio che separa questo istituto dall’arbitrato, rituale o irrituale che sia.

Il discrimine, spiegano i giudici, non sta nell’ampiezza dei poteri attribuiti al terzo perito, né nella vincolatività della sua decisione per le parti, bensì nella presenza o assenza di una rinuncia espressa e inequivoca alla giurisdizione ordinaria, nei termini richiesti dall’art. 808-ter c.p.c. Se le parti hanno rinunciato, in modo esplicito, ad adire il giudice statale, la clausola ha natura compromissoria e il rimedio è, a tutti gli effetti, un arbitrato. Se questa rinuncia manca, come nel caso di specie, la perizia contrattuale resta una figura negoziale pienamente atipica, di natura meramente obbligatoria: uno strumento che consente alle parti di definire in via vincolante una porzione della controversia, senza però precludere il ricorso al giudice ordinario. Chi agisce in giudizio senza attendere l’esito della perizia contrattuale non compie un atto improponibile, ma un inadempimento contrattuale, con le relative conseguenze risarcitorie.

Da questa premessa discende il punto più innovativo della pronuncia, relativo al quarto motivo di ricorso. Se la perizia contrattuale non comporta rinuncia alla giurisdizione, non si giustifica la tesi, talora affacciata in passato, di una sospensione della prescrizione per il tempo delle operazioni peritali. Le Sezioni Unite adottano una ricostruzione diversa: l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale, con cui l’assicurato denuncia il sinistro e chiede la determinazione dell’indennizzo, ha un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 1219 c.c. Ma poiché quell’atto dà avvio a un procedimento che si sviluppa con continuità nel tempo, l’effetto interruttivo si rinnova “de die in diem” per l’intera durata delle operazioni peritali, fino alla loro conclusione o alla scadenza del termine contrattualmente previsto. Applicando questo principio al caso concreto, le Sezioni Unite rilevano che la prima procedura peritale, conclusasi nel settembre 2015, aveva fatto ripartire il termine di prescrizione biennale da quella data: la nuova “chiamata” di perizia contrattuale del marzo 2017 risultava quindi tempestiva, e non successiva alla maturazione della prescrizione come ritenuto dai giudici di merito.

Va precisato, per completezza, che negli atti di causa la parte assicurata richiamava anche la propria partecipazione, nel 2016, a un procedimento di mediazione attivato dalla controparte, quale ulteriore argomento a sostegno della tempestività della propria pretesa. Si tratta di un riferimento fattuale contenuto nella narrativa difensiva, che le Sezioni Unite non hanno posto a fondamento della decisione: il principio di diritto sulla prescrizione poggia esclusivamente sulla natura e sugli effetti della “chiamata” di perizia contrattuale, non su valutazioni relative alla mediazione.

Le implicazioni pratiche per chi gestisce clausole di perizia contrattuale in polizze assicurative

La pronuncia offre un criterio operativo chiaro a chi si trova a esaminare o redigere clausole di perizia contrattuale in polizze assicurative, particolarmente diffuse nei rami danni.

Il primo accorgimento riguarda la lettura del testo contrattuale: solo una rinuncia espressa e per iscritto alla giurisdizione ordinaria, conforme all’art. 808-ter c.p.c., trasforma la clausola in arbitrato. In assenza di tale rinuncia, l’assicurato mantiene sempre la possibilità di agire in giudizio, anche mentre la procedura peritale è ancora in corso o non è stata attivata: un’informazione rilevante per chi valuta strategie difensive in presenza di sinistri complessi o di ritardi nella definizione tecnica del danno.

Il secondo accorgimento riguarda la gestione dei termini di prescrizione. Il principio delle Sezioni Unite impone di monitorare con attenzione la sequenza degli atti che compongono il procedimento di perizia contrattuale: la prima “chiamata” interrompe la prescrizione, ma l’effetto si protrae solo finché il procedimento resta effettivamente in corso. Una volta che le operazioni si concludono (con o senza esito), il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da quella data, e una nuova iniziativa tardiva rispetto a quel momento rischia di essere inutile. Per gli avvocati che assistono assicurati o compagnie in controversie di questo tipo, la pronuncia impone quindi di ricostruire con precisione le date di attivazione e chiusura delle procedure peritali, poiché da questa cronologia dipende, spesso in modo decisivo, l’esito della controversia sull’indennizzo.

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