Mediazione delegata – risarcimento del danno da circolazione da veicoli

Richiesta la concessione di termine per la proposizione della domanda di mediazione ex art. 5 comma secondo D.LGS. n. 28/2010 – l’art. 5 riserva al giudice d’appello senza alcun limite temporale, ma solo di materia, la facoltà di inviare le parti a procedere alla mediazione – Adesione all’invito (Ordinanza della Corte di Appello di Roma)

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione II civile

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 28.10.11 nella composizione che precede,

esaminata l’istanza con cui l’appellante Omissis ha chiesto la concessione di termine per la proposizione della domanda di mediazione ex art. 5 comma secondo D.LGS. n. 28/2010, questione discussa dalle parti nelle note autorizzate, dandosi atto che l’appellato Omissis ha eccepito l’inoperatività della normativa in oggetto in quanto applicabile ai procedimenti iniziati dopo il 5.03.2011;

considerato – quanto alla pregiudiziale di inoperatività della norma in questione – che l’art. 24 D.LGS. n. 28/2010, richiamato dall’appellato, circoscrive l’entrata in vigore della normativa espressamente al comma 1 dell’art. 5 e cioè alle ipotesi in cui per la prima volta vi è l’intenzione di azionare un giudizio in una delle materie che il legislatore individua ai fini del procedimento mediatorio de quo, mentre al caso di specie si applica il comma secondo del citato art. 5, che riserva al giudice d’appello senza alcun limite temporale, ma solo di materia, la facoltà di inviare le parti a procedere alla mediazione;

rilevato che il credito di cui alla sentenza impugnata in questa sede trova titolo in un giudizio di risarcimento del danno da circolazione da veicoli di cui alla sentenza inter partes della Corte d’Appello di sicchè trattasi di materia ricompresa in quelle di cui al suddetto art. 5 per cui, in considerazione della natura della causa, del fatto che in questo grado non vi è necessità di istruzione, nonché del comportamento dell’appellante che ne ha fatto esplicita richiesta, appare opportuno invitare le parti alla mediazione, dovendosi peraltro verificare l’adesione dell’appellato al presente invito, avendo nella propria memoria esclusivamente trattato dell’inoperatività della legge, senza esprimersi sul merito dell’istanza di controparte

p.q.m.

visto l’art. 5 comma secondo D.LGS. N. 28/2010, Omissis invita le parti a procede alla mediazione e fissa per la verifica dell’adesione al presente invito da parte di Omissis, l’udienza del 23.3.2012 ore 12,30.

La Corte di Appello di Roma invita le parti in mediazione su richiesta dell’appellante in un giudizio di risarcimento del danno da circolazione da veicoli

La Corte d’Appello di Roma, in un caso di risarcimento danni da circolazione, ha accolto l’istanza di mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010. Il giudice ha respinto l’eccezione di inoperatività della norma, precisando che la facoltà del giudice d’appello di inviare le parti in mediazione non è soggetta a limiti temporali, ma solo di materia. Ritenuta opportuna la procedura per la natura della causa e l’assenza di istruzioni, la Corte invita le parti a procedere, fissando l’udienza per verificarne l’adesione.
Autore: Redazione Soluzioni ADR
Data sentenza: 28/10/2011
Curia: Tribunale di Roma

Mediazione delegata – risarcimento del danno da circolazione da veicoli

Richiesta la concessione di termine per la proposizione della domanda di mediazione ex art. 5 comma secondo D.LGS. n. 28/2010 – l’art. 5 riserva al giudice d’appello senza alcun limite temporale, ma solo di materia, la facoltà di inviare le parti a procedere alla mediazione – Adesione all’invito (Ordinanza della Corte di Appello di Roma)

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione II civile

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 28.10.11 nella composizione che precede,

esaminata l’istanza con cui l’appellante Omissis ha chiesto la concessione di termine per la proposizione della domanda di mediazione ex art. 5 comma secondo D.LGS. n. 28/2010, questione discussa dalle parti nelle note autorizzate, dandosi atto che l’appellato Omissis ha eccepito l’inoperatività della normativa in oggetto in quanto applicabile ai procedimenti iniziati dopo il 5.03.2011;

considerato – quanto alla pregiudiziale di inoperatività della norma in questione – che l’art. 24 D.LGS. n. 28/2010, richiamato dall’appellato, circoscrive l’entrata in vigore della normativa espressamente al comma 1 dell’art. 5 e cioè alle ipotesi in cui per la prima volta vi è l’intenzione di azionare un giudizio in una delle materie che il legislatore individua ai fini del procedimento mediatorio de quo, mentre al caso di specie si applica il comma secondo del citato art. 5, che riserva al giudice d’appello senza alcun limite temporale, ma solo di materia, la facoltà di inviare le parti a procedere alla mediazione;

rilevato che il credito di cui alla sentenza impugnata in questa sede trova titolo in un giudizio di risarcimento del danno da circolazione da veicoli di cui alla sentenza inter partes della Corte d’Appello di sicchè trattasi di materia ricompresa in quelle di cui al suddetto art. 5 per cui, in considerazione della natura della causa, del fatto che in questo grado non vi è necessità di istruzione, nonché del comportamento dell’appellante che ne ha fatto esplicita richiesta, appare opportuno invitare le parti alla mediazione, dovendosi peraltro verificare l’adesione dell’appellato al presente invito, avendo nella propria memoria esclusivamente trattato dell’inoperatività della legge, senza esprimersi sul merito dell’istanza di controparte

p.q.m.

visto l’art. 5 comma secondo D.LGS. N. 28/2010, Omissis invita le parti a procede alla mediazione e fissa per la verifica dell’adesione al presente invito da parte di Omissis, l’udienza del 23.3.2012 ore 12,30.

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