Scarica Sentenza Tribunale di Messina N. 2176-2025

L’onere di attivare la procedura di conciliazione nelle controversie di luce e gas, in base al TICO, è a carico dell’utente finale

Controversie energia e gas: conciliazione a carico dell’utente finale
Nelle controversie relative alla fornitura di energia elettrica e gas, come quelle introdotte da un’opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare il tentativo di conciliazione previsto dal Testo Integrato Conciliazione (TICO) ricade esclusivamente sull’utente finale. Di conseguenza, il gestore opposto, che coincide con il creditore che ha ottenuto il decreto, non è tenuto a esperire tale procedura come condizione di procedibilità per il ricorso monitorio o per il giudizio di opposizione. 
Lo sancisce il Tribunale di Messina nella sentenza n. 2176/2025.

Opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento consumi di gas
Con atto di citazione, un Condominio impugna un decreto ingiuntivo con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore dell’opposta di una fattura di quasi 16.000 euro, relativa a presunti consumi di gas. L’opponente sostiene di aver cessato ogni rapporto contrattuale con l’opposta e di aver saldato tutte le pendenze relative. Eccepisce inoltre l’improcedibilità del giudizio monitorio per omessa preventiva conciliazione, la prescrizione del credito vantato da controparte e l’insussistenza della pretesa creditoria, contestando l’effettiva misura del consumo riportata in fattura, ritenuta ulteriore rispetto alle quantità già fatturate e pagate, e mancante di prova effettiva del consumo, essendo la fattura relativa a un “consumo gas”. L’opposta, costituitasi in giudizio, contesta le argomentazioni avversarie, spiegando che la fattura precedentemente emessa il 22/03/2016 si basava su una lettura di cessazione errata (mc. 38) comunicata dal distributore. La lettura corretta (mc. 23468) pervenuta solo il 05/10/2017, ha causato un blocco della fatturazione. Per questo, la fattura contestata del 25/09/2018 recepiva la lettura rettificata, applicando comunque una tariffa forfettaria inferiore a quella contrattuale.

Tentativo di conciliazione e improcedibilità 
Il procedimento viene istruito in modalità prevalentemente documentale e giunge in decisione. Il Giudice si pronuncia quindi sull’eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa attivazione del tentativo di conciliazione, sollevata dall’opponente. Nel motivare la decisione ricorda che nelle controversie che hanno ad oggetto i servizi di fornitura di energia elettrica e gas, la disciplina di riferimento è quella prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera n. 209/2016.
Fatta questa premessa il Tribunale fonda la sua decisione su un principio di diritto ormai consolidato e sancito dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1498/2025, la quale specifica che nelle controversie soggette al TICO, l’onere di attivare la procedura di conciliazione (ai sensi dell’art. 6, comma 1, TICO) ricade unicamente sul cliente o utente finale, e non anche sull’operatore o sul gestore.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuta, riveste la posizione sostanziale di attore che ha azionato il credito. Tuttavia, ai fini della disciplina TICO, l’attivazione della procedura di conciliazione preventiva è imposta come condizione di ammissibilità della domanda quando è il cliente a intraprendere l’azione contro il gestore, o quando l’azione è intrapresa dal gestore (come nel caso del ricorso per decreto ingiuntivo), e il cliente contesta l’esistenza stessa del credito. Ora, nel caso in esame la domanda originaria, ovvero il ricorso per ingiunzione, è stata promossa dal gestore per recuperare il credito, il Tribunale ritiene quindi che l’onere di avviare la conciliazione non possa ricadere sullo stesso, ma sull’utente che ha contestato il credito. Il Tribunale respinge quindi l’eccezione preliminare di improcedibilità, consentendo al giudizio di proseguire nel merito.

Leggi anche: Luce e gas: tentativo di conciliazione a carico del cliente finale

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Opposizione a DI: conciliazione a carico dell’utente finale  

La sentenza n. 2176/2025 del Tribunale di Messina stabilisce che, nelle controversie su luce e gas regolate dal TICO, l’onere di attivare la conciliazione preventiva ricade esclusivamente sull’utente finale. Nel caso di un’opposizione a decreto ingiuntivo, il gestore non è tenuto a esperire tale procedura per rendere procedibile il ricorso monitorio. Pertanto, l’eccezione di improcedibilità sollevata dal cliente è respinta, poiché l’obbligo di conciliare grava su chi contesta il credito.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 27/11/2025
Curia: Tribunale di Messina
Giudice: Rosa Aricò
Argomento/i: Controversie di luce e gas
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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L’onere di attivare la procedura di conciliazione nelle controversie di luce e gas, in base al TICO, è a carico dell’utente finale

Controversie energia e gas: conciliazione a carico dell’utente finale
Nelle controversie relative alla fornitura di energia elettrica e gas, come quelle introdotte da un’opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare il tentativo di conciliazione previsto dal Testo Integrato Conciliazione (TICO) ricade esclusivamente sull’utente finale. Di conseguenza, il gestore opposto, che coincide con il creditore che ha ottenuto il decreto, non è tenuto a esperire tale procedura come condizione di procedibilità per il ricorso monitorio o per il giudizio di opposizione. 
Lo sancisce il Tribunale di Messina nella sentenza n. 2176/2025.

Opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento consumi di gas
Con atto di citazione, un Condominio impugna un decreto ingiuntivo con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore dell’opposta di una fattura di quasi 16.000 euro, relativa a presunti consumi di gas. L’opponente sostiene di aver cessato ogni rapporto contrattuale con l’opposta e di aver saldato tutte le pendenze relative. Eccepisce inoltre l’improcedibilità del giudizio monitorio per omessa preventiva conciliazione, la prescrizione del credito vantato da controparte e l’insussistenza della pretesa creditoria, contestando l’effettiva misura del consumo riportata in fattura, ritenuta ulteriore rispetto alle quantità già fatturate e pagate, e mancante di prova effettiva del consumo, essendo la fattura relativa a un “consumo gas”. L’opposta, costituitasi in giudizio, contesta le argomentazioni avversarie, spiegando che la fattura precedentemente emessa il 22/03/2016 si basava su una lettura di cessazione errata (mc. 38) comunicata dal distributore. La lettura corretta (mc. 23468) pervenuta solo il 05/10/2017, ha causato un blocco della fatturazione. Per questo, la fattura contestata del 25/09/2018 recepiva la lettura rettificata, applicando comunque una tariffa forfettaria inferiore a quella contrattuale.

Tentativo di conciliazione e improcedibilità 
Il procedimento viene istruito in modalità prevalentemente documentale e giunge in decisione. Il Giudice si pronuncia quindi sull’eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa attivazione del tentativo di conciliazione, sollevata dall’opponente. Nel motivare la decisione ricorda che nelle controversie che hanno ad oggetto i servizi di fornitura di energia elettrica e gas, la disciplina di riferimento è quella prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera n. 209/2016.
Fatta questa premessa il Tribunale fonda la sua decisione su un principio di diritto ormai consolidato e sancito dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1498/2025, la quale specifica che nelle controversie soggette al TICO, l’onere di attivare la procedura di conciliazione (ai sensi dell’art. 6, comma 1, TICO) ricade unicamente sul cliente o utente finale, e non anche sull’operatore o sul gestore.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuta, riveste la posizione sostanziale di attore che ha azionato il credito. Tuttavia, ai fini della disciplina TICO, l’attivazione della procedura di conciliazione preventiva è imposta come condizione di ammissibilità della domanda quando è il cliente a intraprendere l’azione contro il gestore, o quando l’azione è intrapresa dal gestore (come nel caso del ricorso per decreto ingiuntivo), e il cliente contesta l’esistenza stessa del credito. Ora, nel caso in esame la domanda originaria, ovvero il ricorso per ingiunzione, è stata promossa dal gestore per recuperare il credito, il Tribunale ritiene quindi che l’onere di avviare la conciliazione non possa ricadere sullo stesso, ma sull’utente che ha contestato il credito. Il Tribunale respinge quindi l’eccezione preliminare di improcedibilità, consentendo al giudizio di proseguire nel merito.

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