Scarica Sentenza Corte d’Appello di Roma 21 07 23

La condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se la parte opposta attiva la mediazione, non importa che controparte non partecipi all’incontro

Condizione di procedibilità soddisfatta se la parte opposto si attiva

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria perché relativo alla materia della locazione a rilevare è che la parte opposta si attivi per avviare la mediazione. La condizione di procedibilità è soddisfatta anche se l’opponente non si presenta all’incontro di mediazione.

Lo ha affermato la Corte di Appello di Roma, Sezione VIII civile, nella sentenza n. 5309 del 21 luglio 2023.

Decreto ingiuntivo e locazione: la mediazione è condizione di procedibilità

In una controversia in materia di locazione, il giudice di pace concede ai ricorrenti il decreto ingiuntivo necessario a ottenere il pagamento dell’indennità di occupazione di un immobile.  

Il decreto ingiuntivo però viene opposto, così come la richiesta di pagamento in esso contenuta. Il Tribunale però respinge l’opposizione.

L’opponente a questo punto appella la decisione. Nel giudizio di impugnazione la parte appellante fa valere anche una questione di rito, ossia l’eccezione di improcedibilità dovuta al mancato esperimento della procedura di mediazione, che può essere avviata presentando domanda anche presso una delle sedi di ADRcenter.

Condizione di procedibilità soddisfatta se l’opposta si attiva e controparte non partecipa

La Corte di Appello chiamata a pronunciarsi ritiene che il motivo di rito sollevato dall’appellante relativo alla mediazione sia infondato.

Nello specifico la parte ha fatto valere l’eccezione di improcedibilità della mediazione in quanto la sentenza appellata non si è pronunciata sul punto, non ha dato alcuna motivazione e non ha dato importanza alla mancata partecipazione delle controparti alla procedura.

Questo motivo di impugnazione per la Corte capitolina deve essere respinto perché si basa su una interpretazione sbagliata della giurisprudenza di legittimità.

Le SU n. 19596/2020 hanno infatti chiarito che nelle cause che prevedono l’avvio della procedura di mediazione, perché condizione di procedibilità della domanda, quando i giudizi vengono introdotti con la richiesta di un decreto ingiuntivo, instaurato poi il giudizio di opposizione e decise le questioni relative alla concessione o alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto, è la parte opposta, ossia quella che ha ottenuto il decreto ingiuntivo a dover promuovere la mediazione. Nel caso in cui questo non avvenga il giudice dichiarerà la domanda improcedibile e il decreto ingiuntivo verrà revocato.  

Questa interpretazione della Cassazione è confermata del resto anche dalla formulazione dell’articolo 5 bis del decreto legislativo 28/2010 riformato.

La norma sancisce infatti un onere di attivazione della procedura di mediazione che non esclude l’adempimento della condizione di procedibilità della domanda quando la mediazione viene avviata dall’opponente e non estende la sanzione di improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo se la parte opposta non partecipa alla mediazione.

Per questa condotta le conseguenze sono diverse dalla pronuncia di improcedibilità dell’azione e dalla revoca del decreto ingiuntivo.

Per comprendere al meglio la sentenza in commento leggi anche l’articolo “Riforma Cartabia: mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo.”

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Opposizione a decreto ingiuntivo: se la parte si attiva ok alla condizione di procedibilità anche se controparte diserta l’incontro

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5309/2023, ha stabilito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione la condizione di procedibilità è soddisfatta se la parte opposta promuove la mediazione. L’onere di attivazione ricade infatti su chi ha ottenuto il decreto e l’adempimento formale è sufficiente per evitare l’improcedibilità, a prescindere dalla partecipazione effettiva della controparte all’incontro, evitando così la revoca del titolo esecutivo.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 21/07/2023
Curia: Corte d'Appello di Roma
Giudice: Franca Mangano, Gisella Dedato, Paolo Russo
Argomento/i: Procedibilità della domanda
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo
 

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La condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se la parte opposta attiva la mediazione, non importa che controparte non partecipi all’incontro

Condizione di procedibilità soddisfatta se la parte opposto si attiva

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria perché relativo alla materia della locazione a rilevare è che la parte opposta si attivi per avviare la mediazione. La condizione di procedibilità è soddisfatta anche se l’opponente non si presenta all’incontro di mediazione.

Lo ha affermato la Corte di Appello di Roma, Sezione VIII civile, nella sentenza n. 5309 del 21 luglio 2023.

Decreto ingiuntivo e locazione: la mediazione è condizione di procedibilità

In una controversia in materia di locazione, il giudice di pace concede ai ricorrenti il decreto ingiuntivo necessario a ottenere il pagamento dell’indennità di occupazione di un immobile.  

Il decreto ingiuntivo però viene opposto, così come la richiesta di pagamento in esso contenuta. Il Tribunale però respinge l’opposizione.

L’opponente a questo punto appella la decisione. Nel giudizio di impugnazione la parte appellante fa valere anche una questione di rito, ossia l’eccezione di improcedibilità dovuta al mancato esperimento della procedura di mediazione, che può essere avviata presentando domanda anche presso una delle sedi di ADRcenter.

Condizione di procedibilità soddisfatta se l’opposta si attiva e controparte non partecipa

La Corte di Appello chiamata a pronunciarsi ritiene che il motivo di rito sollevato dall’appellante relativo alla mediazione sia infondato.

Nello specifico la parte ha fatto valere l’eccezione di improcedibilità della mediazione in quanto la sentenza appellata non si è pronunciata sul punto, non ha dato alcuna motivazione e non ha dato importanza alla mancata partecipazione delle controparti alla procedura.

Questo motivo di impugnazione per la Corte capitolina deve essere respinto perché si basa su una interpretazione sbagliata della giurisprudenza di legittimità.

Le SU n. 19596/2020 hanno infatti chiarito che nelle cause che prevedono l’avvio della procedura di mediazione, perché condizione di procedibilità della domanda, quando i giudizi vengono introdotti con la richiesta di un decreto ingiuntivo, instaurato poi il giudizio di opposizione e decise le questioni relative alla concessione o alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto, è la parte opposta, ossia quella che ha ottenuto il decreto ingiuntivo a dover promuovere la mediazione. Nel caso in cui questo non avvenga il giudice dichiarerà la domanda improcedibile e il decreto ingiuntivo verrà revocato.  

Questa interpretazione della Cassazione è confermata del resto anche dalla formulazione dell’articolo 5 bis del decreto legislativo 28/2010 riformato.

La norma sancisce infatti un onere di attivazione della procedura di mediazione che non esclude l’adempimento della condizione di procedibilità della domanda quando la mediazione viene avviata dall’opponente e non estende la sanzione di improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo se la parte opposta non partecipa alla mediazione.

Per questa condotta le conseguenze sono diverse dalla pronuncia di improcedibilità dell’azione e dalla revoca del decreto ingiuntivo.

Per comprendere al meglio la sentenza in commento leggi anche l’articolo “Riforma Cartabia: mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo.”

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