Scarica sentenza Corte di Cassazione 18 12 23

La Cassazione rammenta che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la condizione di procedibilità è realizzata anche laddove la mediazione venga attivata dal debitore e il creditore non vi partecipa

Opposizione a decreto ingiuntivo e mancata mediazione

La condizione di procedibilità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si realizza anche allorquando la mediazione venga attivata dal debitore, in luogo del creditore, il quale non vi partecipa. È quanto rammenta la Cassazione, con l’ordinanza n. 35364/2023 nel decidere una controversia tra un fideiussore e una banca creditrice. 

In Cassazione, il ricorrente si doleva, tra le altre cose, che la Corte d’appello non aveva dichiarato improcedibile la domanda di pagamento svolta a mezzo di procedimento monitorio, nonostante l’istituto bancario avesse volontariamente omesso di svolgere la mediazione obbligatoria. 

Mediazione attivata dal debitore

Per gli Ermellini, tuttavia, la doglianza è infondata. “Se è vero che nelle cause instaurate per via monitoria soggette a mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 occorre, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, promuovere la procedura di mediazione – affermano dal Palazzaccio – e ciò formalmente grava sul ricorrente/opposto, cosicché se non adempie al suo onere si verificano improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo (S.U. 18 settembre 2020 n. 19596), va peraltro constatato che, nel caso concreto, la procedura era stata attivata, pur non dalla banca, così comunque da integrare lo scopo deflattivo insito nella norma”. 

Pertanto, “la mancata partecipazione della banca alla procedura di mediazione è stata correttamente ritenuta dal giudice d’appello «irrilevante»”.

Ritenuti non fondati e inammissibili anche agli altri motivi di doglianza, la S.C. ha quindi rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese tra le parti. 

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Opposizione a decreto ingiuntivo: procedibile se attivata dal debitore

Con l’ordinanza n. 35364/2023, la Cassazione ha chiarito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la condizione di procedibilità relativa alla mediazione obbligatoria è soddisfatta anche se la procedura viene attivata dal debitore anziché dal creditore. Pertanto, l’eventuale mancata partecipazione della banca creditrice al tentativo di conciliazione risulta irrilevante, poiché l’iniziativa della controparte integra comunque lo scopo deflattivo previsto dalla normativa vigente.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 18/12/2023
Curia: Corte di Cassazione
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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La Cassazione rammenta che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la condizione di procedibilità è realizzata anche laddove la mediazione venga attivata dal debitore e il creditore non vi partecipa

Opposizione a decreto ingiuntivo e mancata mediazione

La condizione di procedibilità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si realizza anche allorquando la mediazione venga attivata dal debitore, in luogo del creditore, il quale non vi partecipa. È quanto rammenta la Cassazione, con l’ordinanza n. 35364/2023 nel decidere una controversia tra un fideiussore e una banca creditrice. 

In Cassazione, il ricorrente si doleva, tra le altre cose, che la Corte d’appello non aveva dichiarato improcedibile la domanda di pagamento svolta a mezzo di procedimento monitorio, nonostante l’istituto bancario avesse volontariamente omesso di svolgere la mediazione obbligatoria. 

Mediazione attivata dal debitore

Per gli Ermellini, tuttavia, la doglianza è infondata. “Se è vero che nelle cause instaurate per via monitoria soggette a mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 occorre, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, promuovere la procedura di mediazione – affermano dal Palazzaccio – e ciò formalmente grava sul ricorrente/opposto, cosicché se non adempie al suo onere si verificano improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo (S.U. 18 settembre 2020 n. 19596), va peraltro constatato che, nel caso concreto, la procedura era stata attivata, pur non dalla banca, così comunque da integrare lo scopo deflattivo insito nella norma”. 

Pertanto, “la mancata partecipazione della banca alla procedura di mediazione è stata correttamente ritenuta dal giudice d’appello «irrilevante»”.

Ritenuti non fondati e inammissibili anche agli altri motivi di doglianza, la S.C. ha quindi rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese tra le parti. 

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