Domanda improcedibile se in mediazione e in causa non sono presenti tutti i soggetti coinvolti nella successione e le domande non coincidono

Mancata partecipazione mediazione e domanda improcedibile

La domanda in giudizio deve dichiararsi improcedibile se tra la mediazione obbligatoria in materia successoria e la causa civile in materia successoria non coincidono tutti i soggetti e le domande avanzate in giudizio e nella procedura di conciliazione stragiudiziale. Se la finalità della mediazione è quella di evitare la moltiplicazione delle cause, la stessa non può essere utilizzata in maniera disfunzionale. Lo ha chiarito il Tribunale di Foggia nella sentenza n. 1582/2024.

Domanda improcedibile: in mediazione non sono stati chiamati tutti gli eredi

Nell’ambito di una causa in materia di successione ereditaria per lesione della legittima il Tribunale dispone la chiamata in giudizio di tutti gli aventi causa, ossia i restanti figli della madre defunta. Due sorelle restano contumaci, il fratello convenuto invece, nel costituirsi in giudizio, eccepisce in via preliminare l’improcedibilità della domanda in giudizio a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. La successione ereditaria infatti rientra tra le materie soggette alla mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010.

All’eccezione sollevata aderisce anche parte attrice. Il Tribunale dispone quindi il rinvio della causa per dare la possibilità alle parti di avviare la procedura di mediazione e soddisfare in questo modo la condizione di procedibilità.

La mediazione viene avviata, ma solo nei confronti del fratello e di una sorella. Uno dei chiamati in mediazione eccepisce così la mancata chiamata in mediazione di tutti gli altri eredi e la conseguente improcedibilità della domanda. La causa viene così istruita e rimessa al collegio per la decisione finale.

Mediazione non soddisfatta: non c’è corrispondenza tra soggetti e domande

Il Tribunale di Foggia adito dichiara la causa improcedibile per le ragioni che si vanno a illustrare.

La materia successoria rientra tra le materie che sono soggette alla mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 e il mancato esperimento determina l’improcedibilità della domanda.

Nel caso di specie la mediazione è stata esperita dall’attrice nei confronti della sorella e di altri eredi omettendo di procedere nei confronti degli altri coeredi coinvolti. La difesa di parte attrice, per scongiurare l’improcedibilità della domanda, ha precisato che la mediazione è stata svolta davanti a un organismo che è stato sede di due procedimenti di divisione ai quali hanno preso parte tutti i soggetti coinvolti. Poiché tutti i soggetti chiamati in causa hanno partecipato alla mediazione su tutte le domande portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria, anche se in due momenti diversi, la procedura di mediazione deve ritenersi espletata. Al limite, qualora si volesse considerare la mediazione non espletata completamente per mancata integrazione del contraddittorio, la valutazione di procedibilità dovrebbe riguardare solo la domanda di divisione dei beni mobili presenti all’interno degli immobili.

Per il Tribunale però la tesi difensiva non regge. Nella presente controversia in giudizio e in mediazione non è stata rispettata la necessaria corrispondenza tra soggetti, petitum e causa pretendi. Sul punto la giurisprudenza è chiara, nel senso che la condizione di procedibilità riconducibile all’esperimento della mediazione obbligatoria deve ritenersi soddisfatta qualora “vi sia esatta corrispondenza fra il petitum e la causa petendi dell’istanza di conciliazione e quelli della successiva domanda, azionata innanzi al giudice ordinario. Il giudice è chiamato ad accertare sia l’esatta corrispondenza, dal punto di vista soggettivo, fra i soggetti dell’azione giudiziale e della conciliazione stragiudiziale, che, dal punto di vista oggettivo, fra le domande presentate innanzi al giudice e quelle indicate in sede di conciliazione” (Cass. n.23072/2022)

La finalità della mediazione è proprio quella di evitare il proliferare di cause, nel rispetto del principio di economia processuale, per cui detto strumento non può essere utilizzato in modo disfunzionale o tale da creare intralcio al buon funzionamento della giustizia. Non può quindi ritenersi che nel caso di specie la mediazione si sia svolta correttamente: “non avendo assolto allo scopo che gli è proprio di deflazione del contenzioso giudiziario un procedimento che difetti del requisito della corrispondenza, dal punto di vista soggettivo, fra i soggetti dell’azione giudiziale e della conciliazione stragiudiziale, e, dal punto di vista oggettivo, fra le domande presentate innanzi al giudice e quelle indicate in sede di conciliazione. La domanda deve pertanto essere giudicata improcedibile.”

 Leggi anche questo articolo: Eredità: per quali azioni si deve andare in mediazione?

 

Omessa chiamata di eredi in mediazione: quali conseguenze

Il Tribunale di Foggia (sentenza 1582/2024) ha dichiarato improcedibile una domanda in materia successoria per mancato rispetto della mediazione obbligatoria. Il giudice ha stabilito che, per soddisfare la condizione di procedibilità, deve esserci un’esatta corrispondenza, sia soggettiva che oggettiva, tra i soggetti e le domande presentate in sede di conciliazione e quelle avanzate in giudizio. L’omissione di alcuni eredi o di specifici petitum rende il tentativo disfunzionale e non deflattivo.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 28/05/2024
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Presidente
Argomento/i: Eredità

Domanda improcedibile se in mediazione e in causa non sono presenti tutti i soggetti coinvolti nella successione e le domande non coincidono

Mancata partecipazione mediazione e domanda improcedibile

La domanda in giudizio deve dichiararsi improcedibile se tra la mediazione obbligatoria in materia successoria e la causa civile in materia successoria non coincidono tutti i soggetti e le domande avanzate in giudizio e nella procedura di conciliazione stragiudiziale. Se la finalità della mediazione è quella di evitare la moltiplicazione delle cause, la stessa non può essere utilizzata in maniera disfunzionale. Lo ha chiarito il Tribunale di Foggia nella sentenza n. 1582/2024.

Domanda improcedibile: in mediazione non sono stati chiamati tutti gli eredi

Nell’ambito di una causa in materia di successione ereditaria per lesione della legittima il Tribunale dispone la chiamata in giudizio di tutti gli aventi causa, ossia i restanti figli della madre defunta. Due sorelle restano contumaci, il fratello convenuto invece, nel costituirsi in giudizio, eccepisce in via preliminare l’improcedibilità della domanda in giudizio a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. La successione ereditaria infatti rientra tra le materie soggette alla mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010.

All’eccezione sollevata aderisce anche parte attrice. Il Tribunale dispone quindi il rinvio della causa per dare la possibilità alle parti di avviare la procedura di mediazione e soddisfare in questo modo la condizione di procedibilità.

La mediazione viene avviata, ma solo nei confronti del fratello e di una sorella. Uno dei chiamati in mediazione eccepisce così la mancata chiamata in mediazione di tutti gli altri eredi e la conseguente improcedibilità della domanda. La causa viene così istruita e rimessa al collegio per la decisione finale.

Mediazione non soddisfatta: non c’è corrispondenza tra soggetti e domande

Il Tribunale di Foggia adito dichiara la causa improcedibile per le ragioni che si vanno a illustrare.

La materia successoria rientra tra le materie che sono soggette alla mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 e il mancato esperimento determina l’improcedibilità della domanda.

Nel caso di specie la mediazione è stata esperita dall’attrice nei confronti della sorella e di altri eredi omettendo di procedere nei confronti degli altri coeredi coinvolti. La difesa di parte attrice, per scongiurare l’improcedibilità della domanda, ha precisato che la mediazione è stata svolta davanti a un organismo che è stato sede di due procedimenti di divisione ai quali hanno preso parte tutti i soggetti coinvolti. Poiché tutti i soggetti chiamati in causa hanno partecipato alla mediazione su tutte le domande portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria, anche se in due momenti diversi, la procedura di mediazione deve ritenersi espletata. Al limite, qualora si volesse considerare la mediazione non espletata completamente per mancata integrazione del contraddittorio, la valutazione di procedibilità dovrebbe riguardare solo la domanda di divisione dei beni mobili presenti all’interno degli immobili.

Per il Tribunale però la tesi difensiva non regge. Nella presente controversia in giudizio e in mediazione non è stata rispettata la necessaria corrispondenza tra soggetti, petitum e causa pretendi. Sul punto la giurisprudenza è chiara, nel senso che la condizione di procedibilità riconducibile all’esperimento della mediazione obbligatoria deve ritenersi soddisfatta qualora “vi sia esatta corrispondenza fra il petitum e la causa petendi dell’istanza di conciliazione e quelli della successiva domanda, azionata innanzi al giudice ordinario. Il giudice è chiamato ad accertare sia l’esatta corrispondenza, dal punto di vista soggettivo, fra i soggetti dell’azione giudiziale e della conciliazione stragiudiziale, che, dal punto di vista oggettivo, fra le domande presentate innanzi al giudice e quelle indicate in sede di conciliazione” (Cass. n.23072/2022)

La finalità della mediazione è proprio quella di evitare il proliferare di cause, nel rispetto del principio di economia processuale, per cui detto strumento non può essere utilizzato in modo disfunzionale o tale da creare intralcio al buon funzionamento della giustizia. Non può quindi ritenersi che nel caso di specie la mediazione si sia svolta correttamente: “non avendo assolto allo scopo che gli è proprio di deflazione del contenzioso giudiziario un procedimento che difetti del requisito della corrispondenza, dal punto di vista soggettivo, fra i soggetti dell’azione giudiziale e della conciliazione stragiudiziale, e, dal punto di vista oggettivo, fra le domande presentate innanzi al giudice e quelle indicate in sede di conciliazione. La domanda deve pertanto essere giudicata improcedibile.”

 Leggi anche questo articolo: Eredità: per quali azioni si deve andare in mediazione?

 

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia