Domanda improcedibile se in mediazione e in causa non sono presenti tutti i soggetti coinvolti nella successione e le domande non coincidono
Mancata partecipazione mediazione e domanda improcedibile
La domanda in giudizio deve dichiararsi improcedibile se tra la mediazione obbligatoria in materia successoria e la causa civile in materia successoria non coincidono tutti i soggetti e le domande avanzate in giudizio e nella procedura di conciliazione stragiudiziale. Se la finalità della mediazione è quella di evitare la moltiplicazione delle cause, la stessa non può essere utilizzata in maniera disfunzionale. Lo ha chiarito il Tribunale di Foggia nella sentenza n. 1582/2024.
Domanda improcedibile: in mediazione non sono stati chiamati tutti gli eredi
Nell’ambito di una causa in materia di successione ereditaria per lesione della legittima il Tribunale dispone la chiamata in giudizio di tutti gli aventi causa, ossia i restanti figli della madre defunta. Due sorelle restano contumaci, il fratello convenuto invece, nel costituirsi in giudizio, eccepisce in via preliminare l’improcedibilità della domanda in giudizio a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. La successione ereditaria infatti rientra tra le materie soggette alla mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
All’eccezione sollevata aderisce anche parte attrice. Il Tribunale dispone quindi il rinvio della causa per dare la possibilità alle parti di avviare la procedura di mediazione e soddisfare in questo modo la condizione di procedibilità.
La mediazione viene avviata, ma solo nei confronti del fratello e di una sorella. Uno dei chiamati in mediazione eccepisce così la mancata chiamata in mediazione di tutti gli altri eredi e la conseguente improcedibilità della domanda. La causa viene così istruita e rimessa al collegio per la decisione finale.
Mediazione non soddisfatta: non c’è corrispondenza tra soggetti e domande
Il Tribunale di Foggia adito dichiara la causa improcedibile per le ragioni che si vanno a illustrare.
La materia successoria rientra tra le materie che sono soggette alla mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 e il mancato esperimento determina l’improcedibilità della domanda.
Nel caso di specie la mediazione è stata esperita dall’attrice nei confronti della sorella e di altri eredi omettendo di procedere nei confronti degli altri coeredi coinvolti. La difesa di parte attrice, per scongiurare l’improcedibilità della domanda, ha precisato che la mediazione è stata svolta davanti a un organismo che è stato sede di due procedimenti di divisione ai quali hanno preso parte tutti i soggetti coinvolti. Poiché tutti i soggetti chiamati in causa hanno partecipato alla mediazione su tutte le domande portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria, anche se in due momenti diversi, la procedura di mediazione deve ritenersi espletata. Al limite, qualora si volesse considerare la mediazione non espletata completamente per mancata integrazione del contraddittorio, la valutazione di procedibilità dovrebbe riguardare solo la domanda di divisione dei beni mobili presenti all’interno degli immobili.
Per il Tribunale però la tesi difensiva non regge. Nella presente controversia in giudizio e in mediazione non è stata rispettata la necessaria corrispondenza tra soggetti, petitum e causa pretendi. Sul punto la giurisprudenza è chiara, nel senso che la condizione di procedibilità riconducibile all’esperimento della mediazione obbligatoria deve ritenersi soddisfatta qualora “vi sia esatta corrispondenza fra il petitum e la causa petendi dell’istanza di conciliazione e quelli della successiva domanda, azionata innanzi al giudice ordinario. Il giudice è chiamato ad accertare sia l’esatta corrispondenza, dal punto di vista soggettivo, fra i soggetti dell’azione giudiziale e della conciliazione stragiudiziale, che, dal punto di vista oggettivo, fra le domande presentate innanzi al giudice e quelle indicate in sede di conciliazione” (Cass. n.23072/2022)”
La finalità della mediazione è proprio quella di evitare il proliferare di cause, nel rispetto del principio di economia processuale, per cui detto strumento non può essere utilizzato in modo disfunzionale o tale da creare intralcio al buon funzionamento della giustizia. Non può quindi ritenersi che nel caso di specie la mediazione si sia svolta correttamente: “non avendo assolto allo scopo che gli è proprio di deflazione del contenzioso giudiziario un procedimento che difetti del requisito della corrispondenza, dal punto di vista soggettivo, fra i soggetti dell’azione giudiziale e della conciliazione stragiudiziale, e, dal punto di vista oggettivo, fra le domande presentate innanzi al giudice e quelle indicate in sede di conciliazione. La domanda deve pertanto essere giudicata improcedibile.”
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