Scarica sentenza Tribunale di Grosseto 17 02 2024

Il tribunale di Grosseto accoglie la richiesta di liquidazione delle spese per la fase di mediazione in quanto fase prodromica e necessaria del giudizio

Mediazione fase prodromica del giudizio

Va accolta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per la mediazione, in quanto fase prodromica e necessaria del giudizio. Così il tribunale di Grosseto, nella sentenza n. 191 del 17 febbraio 2024, decidendo una causa avente ad oggetto “azione di condanna al pagamento di indennità per uso esclusivo di bene in comunione”. 

Nella vicenda, parte attrice, comproprietaria di un fabbricato ricevuto per testamento, atteso che lo stesso è stato occupato in modo esclusivo sin dall’apertura della successione, chiede la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di 12mila euro a titolo di indennità di utilizzo esclusivo o comunque di frutti civili dell’immobile, oltre all’importo di 1.000 euro per ogni ulteriore anno di utilizzo esclusivo del bene. 

Indennità di occupazione immobile

Per il giudice, però, le domande proposte dall’attrice sono infondate e vanno respinte. 

Sul punto, scrive il tribunale, “va osservato che colui che agisce in giudizio deve allegare e provare i fatti posti a fondamento del diritto affermato (art. 2697 c.c.)”. 

Nel caso di specie, invece, parte attrice sostiene che il diritto alla percezione dell’indennità di occupazione richiesta si fonderebbe sul verbale dell’assemblea dei comunisti in cui i convenuti si sarebbero obbligati a pagare tale indennità per il godimento esclusivo degli immobili sopra richiamati. 

Inoltre, l’attrice sostiene che l’importo richiesto le spetterebbe in ogni caso in qualità di comproprietaria dei beni, essendo diritto del condividente avere i frutti civili del bene comune il cui utilizzo esclusivo è esercitato dall’altro comproprietario, richiamando i principi sanciti dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 20394/2013). 

Tuttavia, osserva il tribunale, dal verbale dell’assemblea dei comproprietari “non si evince alcun impegno negoziale dei convenuti al pagamento in favore dell’attrice dell’importo dalla stessa richiesto nel presente giudizio”, né tantomeno che gli stessi esercitassero sugli immobili un godimento esclusivo e idoneo a estromettere l’attrice dalla fruizione dei beni. 

Ed anzi i signori contestano la debenza dell’importo per gli anni trascorsi (ossia, sin dalla morte della de cuius, come richiede l’attrice) ma si dichiarano disponibili a versare la propria quota successivamente a un certo periodo. 

In sostanza, dunque, dagli atti si evince con chiarezza che al tempo non sussisteva alcuno stato di occupazione esclusiva degli immobili oggetto di causa ad opera dei convenuti ai danni dell’attrice. 

Ciò conduce il giudice “ad escludere che il diritto affermato da quest’ultima possa fondarsi sui principi affermati dalla già in precedenza richiamata sentenza n. 20394/2013” e pertanto le domande di condanna proposte da parte attrice vanno respinte. 

Liquidazione spese di mediazione

Il giudice a questo punto si pronuncia, per ciò che in questa sede rileva, anche sulle spese di mediazione. 

E, nello specifico, il respingimento della domanda attorea comporta anche il rigetto della domanda di rimborso delle spese di mediazione, “posto che le spese di mediazione, in quanto spese processuali, sono rimborsabili solo in caso di non soccombenza nel giudizio”. 

Viene accolta, invece, la richiesta avanzata dai convenuti di liquidazione delle spese per la fase di mediazione, “dovendosi considerare le spese della fase di mediazione obbligatoria comunque esborsi del presente giudizio, essendo la mediazione una fase prodromica e necessaria dello stesso”. 

Per cui, il giudice condanna l’attrice al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti liquidati in 4.500 euro a titolo di compensi del giudizio, oltre ad accessori di legge, nonché nella somma di 400 euro, oltre accessori di legge, a titolo di compensi per la fase di mediazione. 

Scopri come avviare la mediazione presso una delle sedi di ADR Center.

Scarica sentenza Tribunale di Grosseto 17 02 2024

Ok alla liquidazione delle spese di mediazione, fase necessaria del giudizio

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 17 febbraio 2024, ha respinto la richiesta di un’attrice volta a ottenere un’indennità per l’uso esclusivo di un immobile in comunione, poiché non è stata provata l’occupazione esclusiva da parte dei convenuti né alcun impegno negoziale al pagamento. Di conseguenza, il giudice ha rigettato il rimborso delle spese di mediazione per l’attrice, liquidando invece tali costi in favore dei convenuti, considerandola una fase prodromica e necessaria del giudizio.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 17/02/2024
Curia: Tribunale di Grosseto
Argomento/i: Spese mediazione
Materia/e: Mediazione

Scarica sentenza Tribunale di Grosseto 17 02 2024

Il tribunale di Grosseto accoglie la richiesta di liquidazione delle spese per la fase di mediazione in quanto fase prodromica e necessaria del giudizio

Mediazione fase prodromica del giudizio

Va accolta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per la mediazione, in quanto fase prodromica e necessaria del giudizio. Così il tribunale di Grosseto, nella sentenza n. 191 del 17 febbraio 2024, decidendo una causa avente ad oggetto “azione di condanna al pagamento di indennità per uso esclusivo di bene in comunione”. 

Nella vicenda, parte attrice, comproprietaria di un fabbricato ricevuto per testamento, atteso che lo stesso è stato occupato in modo esclusivo sin dall’apertura della successione, chiede la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di 12mila euro a titolo di indennità di utilizzo esclusivo o comunque di frutti civili dell’immobile, oltre all’importo di 1.000 euro per ogni ulteriore anno di utilizzo esclusivo del bene. 

Indennità di occupazione immobile

Per il giudice, però, le domande proposte dall’attrice sono infondate e vanno respinte. 

Sul punto, scrive il tribunale, “va osservato che colui che agisce in giudizio deve allegare e provare i fatti posti a fondamento del diritto affermato (art. 2697 c.c.)”. 

Nel caso di specie, invece, parte attrice sostiene che il diritto alla percezione dell’indennità di occupazione richiesta si fonderebbe sul verbale dell’assemblea dei comunisti in cui i convenuti si sarebbero obbligati a pagare tale indennità per il godimento esclusivo degli immobili sopra richiamati. 

Inoltre, l’attrice sostiene che l’importo richiesto le spetterebbe in ogni caso in qualità di comproprietaria dei beni, essendo diritto del condividente avere i frutti civili del bene comune il cui utilizzo esclusivo è esercitato dall’altro comproprietario, richiamando i principi sanciti dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 20394/2013). 

Tuttavia, osserva il tribunale, dal verbale dell’assemblea dei comproprietari “non si evince alcun impegno negoziale dei convenuti al pagamento in favore dell’attrice dell’importo dalla stessa richiesto nel presente giudizio”, né tantomeno che gli stessi esercitassero sugli immobili un godimento esclusivo e idoneo a estromettere l’attrice dalla fruizione dei beni. 

Ed anzi i signori contestano la debenza dell’importo per gli anni trascorsi (ossia, sin dalla morte della de cuius, come richiede l’attrice) ma si dichiarano disponibili a versare la propria quota successivamente a un certo periodo. 

In sostanza, dunque, dagli atti si evince con chiarezza che al tempo non sussisteva alcuno stato di occupazione esclusiva degli immobili oggetto di causa ad opera dei convenuti ai danni dell’attrice. 

Ciò conduce il giudice “ad escludere che il diritto affermato da quest’ultima possa fondarsi sui principi affermati dalla già in precedenza richiamata sentenza n. 20394/2013” e pertanto le domande di condanna proposte da parte attrice vanno respinte. 

Liquidazione spese di mediazione

Il giudice a questo punto si pronuncia, per ciò che in questa sede rileva, anche sulle spese di mediazione. 

E, nello specifico, il respingimento della domanda attorea comporta anche il rigetto della domanda di rimborso delle spese di mediazione, “posto che le spese di mediazione, in quanto spese processuali, sono rimborsabili solo in caso di non soccombenza nel giudizio”. 

Viene accolta, invece, la richiesta avanzata dai convenuti di liquidazione delle spese per la fase di mediazione, “dovendosi considerare le spese della fase di mediazione obbligatoria comunque esborsi del presente giudizio, essendo la mediazione una fase prodromica e necessaria dello stesso”. 

Per cui, il giudice condanna l’attrice al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti liquidati in 4.500 euro a titolo di compensi del giudizio, oltre ad accessori di legge, nonché nella somma di 400 euro, oltre accessori di legge, a titolo di compensi per la fase di mediazione. 

Scopri come avviare la mediazione presso una delle sedi di ADR Center.

Scarica sentenza Tribunale di Grosseto 17 02 2024

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia