Scarica sentenza Tribunale di Grosseto 17 02 2024
Il tribunale di Grosseto accoglie la richiesta di liquidazione delle spese per la fase di mediazione in quanto fase prodromica e necessaria del giudizio
Mediazione fase prodromica del giudizio
Va accolta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per la mediazione, in quanto fase prodromica e necessaria del giudizio. Così il tribunale di Grosseto, nella sentenza n. 191 del 17 febbraio 2024, decidendo una causa avente ad oggetto “azione di condanna al pagamento di indennità per uso esclusivo di bene in comunione”.
Nella vicenda, parte attrice, comproprietaria di un fabbricato ricevuto per testamento, atteso che lo stesso è stato occupato in modo esclusivo sin dall’apertura della successione, chiede la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di 12mila euro a titolo di indennità di utilizzo esclusivo o comunque di frutti civili dell’immobile, oltre all’importo di 1.000 euro per ogni ulteriore anno di utilizzo esclusivo del bene.
Indennità di occupazione immobile
Per il giudice, però, le domande proposte dall’attrice sono infondate e vanno respinte.
Sul punto, scrive il tribunale, “va osservato che colui che agisce in giudizio deve allegare e provare i fatti posti a fondamento del diritto affermato (art. 2697 c.c.)”.
Nel caso di specie, invece, parte attrice sostiene che il diritto alla percezione dell’indennità di occupazione richiesta si fonderebbe sul verbale dell’assemblea dei comunisti in cui i convenuti si sarebbero obbligati a pagare tale indennità per il godimento esclusivo degli immobili sopra richiamati.
Inoltre, l’attrice sostiene che l’importo richiesto le spetterebbe in ogni caso in qualità di comproprietaria dei beni, essendo diritto del condividente avere i frutti civili del bene comune il cui utilizzo esclusivo è esercitato dall’altro comproprietario, richiamando i principi sanciti dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 20394/2013).
Tuttavia, osserva il tribunale, dal verbale dell’assemblea dei comproprietari “non si evince alcun impegno negoziale dei convenuti al pagamento in favore dell’attrice dell’importo dalla stessa richiesto nel presente giudizio”, né tantomeno che gli stessi esercitassero sugli immobili un godimento esclusivo e idoneo a estromettere l’attrice dalla fruizione dei beni.
Ed anzi i signori contestano la debenza dell’importo per gli anni trascorsi (ossia, sin dalla morte della de cuius, come richiede l’attrice) ma si dichiarano disponibili a versare la propria quota successivamente a un certo periodo.
In sostanza, dunque, dagli atti si evince con chiarezza che al tempo non sussisteva alcuno stato di occupazione esclusiva degli immobili oggetto di causa ad opera dei convenuti ai danni dell’attrice.
Ciò conduce il giudice “ad escludere che il diritto affermato da quest’ultima possa fondarsi sui principi affermati dalla già in precedenza richiamata sentenza n. 20394/2013” e pertanto le domande di condanna proposte da parte attrice vanno respinte.
Liquidazione spese di mediazione
Il giudice a questo punto si pronuncia, per ciò che in questa sede rileva, anche sulle spese di mediazione.
E, nello specifico, il respingimento della domanda attorea comporta anche il rigetto della domanda di rimborso delle spese di mediazione, “posto che le spese di mediazione, in quanto spese processuali, sono rimborsabili solo in caso di non soccombenza nel giudizio”.
Viene accolta, invece, la richiesta avanzata dai convenuti di liquidazione delle spese per la fase di mediazione, “dovendosi considerare le spese della fase di mediazione obbligatoria comunque esborsi del presente giudizio, essendo la mediazione una fase prodromica e necessaria dello stesso”.
Per cui, il giudice condanna l’attrice al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti liquidati in 4.500 euro a titolo di compensi del giudizio, oltre ad accessori di legge, nonché nella somma di 400 euro, oltre accessori di legge, a titolo di compensi per la fase di mediazione.
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