Scarica Sentenza Tribunale di Treviso N. 186-2026

Con la sentenza del 10 febbraio 2026, il Tribunale di Treviso offre una delle applicazioni più complete del sistema di conseguenze previsto dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro di mediazione.

Il caso nasce da un procedimento di sfratto per morosità. Il conduttore si era opposto alla convalida, aveva contestato la legittimità della sospensione dei canoni e aveva formulato una domanda riconvenzionale per il rimborso di alcuni lavori eseguiti nell’immobile. Dopo il mutamento del rito, la locatrice aveva regolarmente attivato la mediazione obbligatoria, ma il conduttore, pur ritualmente convocato, non aveva partecipato e non aveva fornito alcuna giustificazione.

Il Tribunale, una volta accertata la totale soccombenza del conduttore, applica cumulativamente diverse conseguenze:

  • condanna al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato;
  • condanna al pagamento di 1.000 euro in favore della locatrice;
  • rimborso delle spese vive e del compenso professionale relativi alla mediazione;
  • possibile valutazione probatoria dell’assenza ingiustificata.

La decisione mostra così che la mancata partecipazione alla mediazione non costituisce un comportamento processualmente neutro e che le conseguenze previste dal legislatore possono sommarsi tra loro, perché perseguono finalità differenti.

Lo sfratto per morosità e l’opposizione del conduttore

La locatrice aveva intimato lo sfratto per il mancato pagamento di undici mensilità, pari inizialmente a 4.400 euro.

Il conduttore si costituiva contestando la domanda. Sosteneva di avere legittimamente sospeso il pagamento perché l’immobile presentava problemi che ne riducevano il godimento: pericolo di caduta di tegole, inutilizzabilità del cortile e del vano lavanderia, umidità, problemi all’impianto elettrico e un cortocircuito che avrebbe provocato un incendio in alcune stanze.

Deduceva inoltre di avere eseguito lavori di sistemazione per conto della proprietaria e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di quest’ultima al pagamento di 3.260 euro, con compensazione rispetto ai canoni richiesti.

Il Tribunale, già nella fase sommaria, ordinava il rilascio dell’immobile, disponeva il mutamento del rito e assegnava il termine per l’attivazione della mediazione obbligatoria.

La locatrice presentava tempestivamente la domanda. Il primo incontro si teneva il 29 maggio 2025, ma il conduttore non partecipava, nonostante la regolare convocazione. La procedura si concludeva quindi con esito negativo.

Nel frattempo, la morosità continuava ad aumentare, raggiungendo, alla data della decisione, 9.200 euro.

La mediazione era stata resa necessaria dall’opposizione

Un elemento particolarmente valorizzato dal Tribunale è il rapporto tra la condotta processuale del conduttore e la successiva assenza dalla mediazione.

La procedura era stata attivata dopo l’opposizione allo sfratto. Il conduttore aveva scelto di contrastare la domanda della locatrice, aveva chiesto il rigetto dello sfratto e aveva formulato una pretesa economica riconvenzionale. Proprio tale iniziativa aveva determinato il passaggio dalla fase sommaria al giudizio a cognizione piena e la necessità di esperire la mediazione.

Tuttavia, una volta avviato il procedimento, il soggetto che aveva introdotto le contestazioni non si era presentato al primo incontro.

Il Tribunale ritiene questo comportamento censurabile. Non perché la parte avesse l’obbligo di raggiungere un accordo, ma perché, dopo avere provocato la prosecuzione del contenzioso e l’attivazione della condizione di procedibilità, aveva scelto di sottrarsi senza motivo al confronto mediativo.

La pronuncia conferma così una distinzione essenziale: nessuna parte è obbligata a conciliare, ma la parte regolarmente convocata deve partecipare al primo incontro, salvo che possa allegare un giustificato motivo.

La sospensione integrale del canone non era giustificata

La decisione di merito non viene fondata sull’assenza dalla mediazione.

Il Tribunale esamina autonomamente le difese del conduttore e ritiene che i problemi lamentati non giustificassero la sospensione totale del pagamento dei canoni.

Il conduttore continuava infatti a occupare l’immobile con la propria famiglia e non aveva dimostrato una perdita completa del godimento del bene. I vizi dedotti risultavano inoltre privi di un adeguato riscontro probatorio.

La sentenza richiama il consolidato principio secondo cui l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c. deve rispettare un criterio di proporzionalità. Il conduttore non può sospendere integralmente il pagamento quando continui a utilizzare il bene e la prestazione del locatore non sia venuta completamente meno.

Anche in presenza di una diminuzione del godimento imputabile al locatore, la sospensione totale del canone risulta normalmente sproporzionata. Il conduttore deve continuare ad adempiere oppure attivare gli strumenti giudiziali necessari per ottenere la riduzione del corrispettivo, la risoluzione o il risarcimento.

Nel caso concreto, la morosità riguardava inizialmente undici mensilità ed era poi proseguita sino alla decisione. Il Tribunale dichiara pertanto risolto il contratto, condanna il conduttore al rilascio e al pagamento di 9.200 euro, oltre ai canoni successivi sino alla riconsegna.

Viene rigettata anche la domanda riconvenzionale: non risultavano provati né l’accordo con il quale la proprietaria avrebbe assunto l’obbligo di rimborsare i lavori, né l’effettiva esecuzione degli interventi. La sola fattura era stata emessa dallo stesso conduttore dopo la notificazione dello sfratto.

La totale soccombenza assume poi rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 12-bis, comma 3.

Il doppio contributo unificato previsto dal comma 2

La prima conseguenza della mancata partecipazione è quella prevista dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non abbia partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento, in favore dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Nel caso esaminato ricorrevano tutti i presupposti:

  • la controversia locatizia rientrava nella mediazione obbligatoria;
  • il conduttore era stato regolarmente invitato;
  • non aveva partecipato al primo incontro;
  • non aveva fornito alcuna giustificazione;
  • era regolarmente costituito nel processo.

Il Tribunale dispone quindi espressamente la condanna nel dispositivo.

Questa conseguenza ha carattere autonomo rispetto alla soccombenza. La norma non richiede che il giudice accerti che, in caso di partecipazione, sarebbe stato raggiunto un accordo. Non richiede neppure che l’assenza abbia inciso concretamente sulla durata del processo.

Il fatto sanzionato è la mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro, in una controversia nella quale la mediazione costituisce condizione di procedibilità.

La somma non è versata alla controparte, ma allo Stato. La previsione è diretta a rafforzare l’effettività dell’obbligo di partecipazione e a contrastare la riduzione della mediazione a un adempimento meramente formale sostenuto soltanto dalla parte istante.

La condanna aggiuntiva di 1.000 euro alla locatrice

La parte più interessante della sentenza riguarda l’applicazione dell’art. 12-bis, comma 3.

Questa disposizione stabilisce che, nei casi contemplati dal comma 2, il giudice, se richiesto, può condannare la parte soccombente che non abbia partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento.

Diversamente dal doppio contributo unificato, questa seconda condanna non è automatica.

Il Tribunale si sofferma proprio sull’utilizzo del verbo “può”, osservando che la decisione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiere sulla base delle peculiarità del caso concreto.

Devono essere considerate, tra l’altro:

  • le ragioni dell’assenza;
  • l’eventuale presenza di un giustificato motivo;
  • il comportamento complessivo della parte;
  • l’esito del giudizio;
  • la possibilità che una partecipazione effettiva potesse favorire il confronto;
  • la funzione della norma, volta a promuovere la presenza personale delle parti.

Nel caso esaminato, il conduttore non aveva addotto alcuna spiegazione per l’assenza ed era risultato totalmente soccombente. Inoltre, la mediazione era stata resa necessaria dalla sua stessa opposizione allo sfratto.

Il Tribunale ritiene pertanto la condotta censurabile e determina equitativamente la somma dovuta alla locatrice in 1.000 euro.

Il comma 3 non opera automaticamente

La sentenza è utile perché evita una lettura meccanica dell’art. 12-bis, comma 3.

La mancata partecipazione e la soccombenza non determinano necessariamente, in ogni caso, la condanna aggiuntiva alla controparte. La disposizione richiede una specifica domanda e attribuisce al giudice un potere valutativo.

Potrebbero assumere rilievo, ad esempio:

  • un impedimento oggettivo tempestivamente comunicato;
  • un errore scusabile nella convocazione;
  • l’impossibilità materiale di partecipare;
  • la condotta collaborativa comunque mantenuta dalla parte;
  • un esito del giudizio soltanto parzialmente sfavorevole;
  • la presenza di questioni giuridiche realmente controverse.

Nel caso di Treviso, invece, non emergeva alcun elemento idoneo a giustificare l’assenza. Il conduttore aveva partecipato attivamente al processo, aveva sollevato numerose contestazioni e formulato una domanda riconvenzionale, ma non si era presentato nel momento in cui quelle stesse questioni avrebbero potuto essere affrontate in mediazione.

L’applicazione del comma 3 deriva quindi dalla valutazione complessiva del comportamento, non dalla sola constatazione formale della mancata presenza.

Il rimborso delle spese della mediazione

La locatrice aveva chiesto anche il rimborso delle spese sostenute per l’attivazione e lo svolgimento della procedura.

Il Tribunale riconosce:

  • 190,32 euro per le spese vive di avvio;
  • 498 euro a titolo di compenso professionale per l’assistenza legale nella mediazione.

La sentenza richiama l’orientamento secondo cui i costi della mediazione obbligatoria sono assimilabili alle spese processuali e devono essere regolati secondo il principio della soccombenza.

La procedura costituisce infatti un passaggio necessario per poter ottenere la decisione giudiziale. Le spese sostenute per adempiere alla condizione di procedibilità non possono essere considerate estranee al costo complessivo della tutela.

Nel caso concreto, la locatrice era stata costretta ad attivare la mediazione dopo l’opposizione del conduttore e aveva partecipato alla procedura con l’assistenza del proprio difensore. L’esito negativo era dipeso dalla mancata comparizione dell’invitato.

Il Tribunale ritiene quindi che sia le spese vive sia il compenso dell’avvocato debbano essere posti a carico della parte soccombente.

Tre conseguenze diverse e cumulabili

Uno degli aspetti più importanti della pronuncia è la chiara distinzione tra tre diverse conseguenze economiche:

  1. il rimborso delle spese e dei compensi relativi alla mediazione;
  2. il versamento allo Stato del doppio contributo unificato;
  3. il pagamento alla controparte della somma equitativamente determinata ai sensi del comma 3.

Le tre voci non si sovrappongono.

Il rimborso delle spese trova fondamento nel principio di soccombenza e serve a reintegrare la parte vittoriosa dei costi sostenuti per adempiere alla condizione di procedibilità.

Il doppio contributo unificato è una conseguenza prevista in favore dello Stato per la mancata partecipazione ingiustificata.

La somma prevista dal comma 3 è invece una condanna aggiuntiva in favore della controparte, collegata sia all’assenza sia alla successiva soccombenza e rimessa alla valutazione equitativa del giudice.

La decisione di Treviso conferma che tali conseguenze possono essere applicate congiuntamente, perché rispondono a funzioni differenti.

Il limite massimo della condanna ex comma 3

L’art. 12-bis, comma 3, stabilisce che la somma equitativamente determinata non possa superare le spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione.

Il Tribunale tiene conto dell’importo complessivamente liquidato a titolo di spese processuali e fissa la condanna in 1.000 euro.

La motivazione non effettua un calcolo analitico delle sole spese maturate dopo la conclusione della procedura, ma precisa di avere considerato l’importo liquidato per l’attività processuale.

Il rispetto del limite previsto dalla norma è essenziale. La condanna del comma 3 non può trasformarsi in una sanzione svincolata dai costi del giudizio successivo alla mediazione.

La quantificazione resta equitativa, ma deve muoversi entro il tetto stabilito dal legislatore.

Gli argomenti di prova non equivalgono a una confessione

La sentenza richiama anche il comma 1 dell’art. 12-bis, secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice può ricavare argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.

Il Tribunale afferma che l’assenza può concorrere alla valutazione del materiale probatorio raccolto nel processo.

Il passaggio deve essere interpretato con cautela.

La mancata partecipazione non costituisce confessione e non rende automaticamente fondate le allegazioni della parte presente. Gli argomenti di prova hanno natura indiziaria e possono soltanto concorrere, insieme agli altri elementi, alla formazione del convincimento.

Nel caso di Treviso, il giudice disponeva comunque di elementi autonomi:

  • la mancata corresponsione dei canoni era pacifica;
  • il contratto era stato prodotto;
  • il conduttore continuava a occupare il bene;
  • i vizi lamentati non erano provati;
  • il credito per i lavori non era documentato;
  • la morosità aveva raggiunto un importo assai rilevante.

La decisione di merito non deriva dunque dalla mancata partecipazione alla mediazione. L’assenza assume rilievo autonomo sul piano sanzionatorio e, al più, concorrente sul piano probatorio.

Partecipare non significa essere obbligati a conciliare

Le conseguenze applicate dal Tribunale non introducono un obbligo di raggiungere l’accordo.

Il conduttore avrebbe potuto partecipare al primo incontro, illustrare i problemi dell’immobile, produrre la documentazione relativa ai lavori, contestare l’entità della morosità e dichiarare, all’esito del confronto, di non ritenere possibile un’intesa.

La mediazione tutela la libertà negoziale delle parti e nessuno può essere costretto ad accettare una proposta.

Ciò che il legislatore richiede è la partecipazione effettiva al primo incontro, salvo giustificato motivo. La libertà di non conciliare non comprende il diritto di ignorare senza conseguenze una procedura che costituisce condizione di procedibilità.

Questa distinzione è particolarmente importante nelle controversie locatizie, nelle quali la mediazione può consentire di affrontare congiuntamente rilascio, debito maturato, tempi di pagamento, condizioni dell’immobile e modalità della riconsegna.

Anche quando la prosecuzione del rapporto non sia più possibile, può essere negoziata una soluzione che riduca i tempi e i costi del contenzioso.

La funzione della condanna in favore della controparte

L’art. 12-bis, comma 3, tutela anche la parte che ha partecipato correttamente alla procedura.

Nel caso concreto, la locatrice aveva:

  • presentato la domanda nel termine assegnato;
  • sostenuto i costi di avvio;
  • incaricato il proprio difensore;
  • partecipato al primo incontro;
  • proseguito il giudizio dopo la mancata comparizione del conduttore;
  • ottenuto infine l’accoglimento delle proprie domande.

La somma di 1.000 euro si aggiunge al rimborso dei costi effettivamente sostenuti. Non costituisce quindi una duplicazione, ma la conseguenza specifica prevista dalla legge per il comportamento della parte assente e soccombente.

La norma intende evitare che il peso economico dell’inutile attivazione della mediazione ricada soltanto sul soggetto che vi ha partecipato correttamente.

Una decisione significativa per la pratica

La sentenza offre indicazioni operative molto chiare.

La parte convocata deve valutare con attenzione la scelta di non partecipare. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità e il successivo giudizio si conclude con la sua soccombenza, l’assenza può determinare un aggravamento economico considerevole.

Alla condanna principale e alle ordinarie spese di lite possono aggiungersi:

  • il rimborso dei costi della mediazione;
  • il doppio contributo unificato;
  • la condanna equitativa in favore della controparte.

L’eventuale giustificato motivo deve inoltre essere allegato e documentato. Non è sufficiente rimanere assenti e formulare spiegazioni generiche soltanto dopo la conclusione della procedura.

Per la parte presente, invece, è importante formulare espressamente la richiesta prevista dal comma 3 e documentare le spese sostenute nella mediazione.

Conclusione

Il principio ricavabile dalla sentenza può essere formulato nei seguenti termini: nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, la parte costituita che non partecipi senza giustificato motivo al primo incontro deve essere condannata al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Qualora risulti anche soccombente, il giudice può, su richiesta, condannarla al pagamento in favore della controparte di un’ulteriore somma equitativamente determinata, entro il limite delle spese maturate dopo la conclusione della mediazione. Tali conseguenze sono cumulabili con il rimborso delle spese vive e dei compensi professionali sostenuti per il procedimento, regolati secondo il principio di soccombenza.

La decisione del Tribunale di Treviso mostra la concreta portata del nuovo art. 12-bis. La mancata partecipazione non determina automaticamente la soccombenza nel merito, ma può aggravare sensibilmente le conseguenze economiche della decisione.

Il messaggio è chiaro: chi sceglie di difendersi nel processo non può considerare la mediazione una fase priva di rilievo. Può rifiutare l’accordo, contestare le pretese avversarie e proseguire la causa, ma deve partecipare al confronto oppure dimostrare una seria ragione che giustifichi la propria assenza.

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Non partecipa alla mediazione dopo essersi opposto allo sfratto: doppio contributo unificato, 1.000 euro alla locatrice e spese della procedura

Tribunale di Treviso, sentenza del 10 febbraio 2026: in una controversia di sfratto per morosità, il Tribunale applica cumulativamente le conseguenze previste dall’art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 a carico del conduttore che, dopo essersi opposto allo sfratto e aver reso necessaria la mediazione obbligatoria, non ha partecipato al primo incontro senza fornire alcuna giustificazione. Condanna il conduttore, risultato interamente soccombente nel merito, al versamento allo Stato del doppio del contributo unificato (comma 2), al pagamento di 1.000 euro in favore della locatrice (comma 3) e al rimborso delle spese vive e del compenso professionale sostenuti per la mediazione. Il Tribunale chiarisce che le tre voci rispondono a funzioni diverse e sono pertanto cumulabili.
Autore: Luca Tantalo
Data sentenza: 10/02/2026
N° sentenza: 186
Curia: Tribunale di Treviso
Giudice: Sonia Andreatta
Argomento/i: Mancata partecipazione
Materia/e: Sfratto per morosità

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Con la sentenza del 10 febbraio 2026, il Tribunale di Treviso offre una delle applicazioni più complete del sistema di conseguenze previsto dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro di mediazione.

Il caso nasce da un procedimento di sfratto per morosità. Il conduttore si era opposto alla convalida, aveva contestato la legittimità della sospensione dei canoni e aveva formulato una domanda riconvenzionale per il rimborso di alcuni lavori eseguiti nell’immobile. Dopo il mutamento del rito, la locatrice aveva regolarmente attivato la mediazione obbligatoria, ma il conduttore, pur ritualmente convocato, non aveva partecipato e non aveva fornito alcuna giustificazione.

Il Tribunale, una volta accertata la totale soccombenza del conduttore, applica cumulativamente diverse conseguenze:

  • condanna al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato;
  • condanna al pagamento di 1.000 euro in favore della locatrice;
  • rimborso delle spese vive e del compenso professionale relativi alla mediazione;
  • possibile valutazione probatoria dell’assenza ingiustificata.

La decisione mostra così che la mancata partecipazione alla mediazione non costituisce un comportamento processualmente neutro e che le conseguenze previste dal legislatore possono sommarsi tra loro, perché perseguono finalità differenti.

Lo sfratto per morosità e l’opposizione del conduttore

La locatrice aveva intimato lo sfratto per il mancato pagamento di undici mensilità, pari inizialmente a 4.400 euro.

Il conduttore si costituiva contestando la domanda. Sosteneva di avere legittimamente sospeso il pagamento perché l’immobile presentava problemi che ne riducevano il godimento: pericolo di caduta di tegole, inutilizzabilità del cortile e del vano lavanderia, umidità, problemi all’impianto elettrico e un cortocircuito che avrebbe provocato un incendio in alcune stanze.

Deduceva inoltre di avere eseguito lavori di sistemazione per conto della proprietaria e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di quest’ultima al pagamento di 3.260 euro, con compensazione rispetto ai canoni richiesti.

Il Tribunale, già nella fase sommaria, ordinava il rilascio dell’immobile, disponeva il mutamento del rito e assegnava il termine per l’attivazione della mediazione obbligatoria.

La locatrice presentava tempestivamente la domanda. Il primo incontro si teneva il 29 maggio 2025, ma il conduttore non partecipava, nonostante la regolare convocazione. La procedura si concludeva quindi con esito negativo.

Nel frattempo, la morosità continuava ad aumentare, raggiungendo, alla data della decisione, 9.200 euro.

La mediazione era stata resa necessaria dall’opposizione

Un elemento particolarmente valorizzato dal Tribunale è il rapporto tra la condotta processuale del conduttore e la successiva assenza dalla mediazione.

La procedura era stata attivata dopo l’opposizione allo sfratto. Il conduttore aveva scelto di contrastare la domanda della locatrice, aveva chiesto il rigetto dello sfratto e aveva formulato una pretesa economica riconvenzionale. Proprio tale iniziativa aveva determinato il passaggio dalla fase sommaria al giudizio a cognizione piena e la necessità di esperire la mediazione.

Tuttavia, una volta avviato il procedimento, il soggetto che aveva introdotto le contestazioni non si era presentato al primo incontro.

Il Tribunale ritiene questo comportamento censurabile. Non perché la parte avesse l’obbligo di raggiungere un accordo, ma perché, dopo avere provocato la prosecuzione del contenzioso e l’attivazione della condizione di procedibilità, aveva scelto di sottrarsi senza motivo al confronto mediativo.

La pronuncia conferma così una distinzione essenziale: nessuna parte è obbligata a conciliare, ma la parte regolarmente convocata deve partecipare al primo incontro, salvo che possa allegare un giustificato motivo.

La sospensione integrale del canone non era giustificata

La decisione di merito non viene fondata sull’assenza dalla mediazione.

Il Tribunale esamina autonomamente le difese del conduttore e ritiene che i problemi lamentati non giustificassero la sospensione totale del pagamento dei canoni.

Il conduttore continuava infatti a occupare l’immobile con la propria famiglia e non aveva dimostrato una perdita completa del godimento del bene. I vizi dedotti risultavano inoltre privi di un adeguato riscontro probatorio.

La sentenza richiama il consolidato principio secondo cui l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c. deve rispettare un criterio di proporzionalità. Il conduttore non può sospendere integralmente il pagamento quando continui a utilizzare il bene e la prestazione del locatore non sia venuta completamente meno.

Anche in presenza di una diminuzione del godimento imputabile al locatore, la sospensione totale del canone risulta normalmente sproporzionata. Il conduttore deve continuare ad adempiere oppure attivare gli strumenti giudiziali necessari per ottenere la riduzione del corrispettivo, la risoluzione o il risarcimento.

Nel caso concreto, la morosità riguardava inizialmente undici mensilità ed era poi proseguita sino alla decisione. Il Tribunale dichiara pertanto risolto il contratto, condanna il conduttore al rilascio e al pagamento di 9.200 euro, oltre ai canoni successivi sino alla riconsegna.

Viene rigettata anche la domanda riconvenzionale: non risultavano provati né l’accordo con il quale la proprietaria avrebbe assunto l’obbligo di rimborsare i lavori, né l’effettiva esecuzione degli interventi. La sola fattura era stata emessa dallo stesso conduttore dopo la notificazione dello sfratto.

La totale soccombenza assume poi rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 12-bis, comma 3.

Il doppio contributo unificato previsto dal comma 2

La prima conseguenza della mancata partecipazione è quella prevista dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non abbia partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento, in favore dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Nel caso esaminato ricorrevano tutti i presupposti:

  • la controversia locatizia rientrava nella mediazione obbligatoria;
  • il conduttore era stato regolarmente invitato;
  • non aveva partecipato al primo incontro;
  • non aveva fornito alcuna giustificazione;
  • era regolarmente costituito nel processo.

Il Tribunale dispone quindi espressamente la condanna nel dispositivo.

Questa conseguenza ha carattere autonomo rispetto alla soccombenza. La norma non richiede che il giudice accerti che, in caso di partecipazione, sarebbe stato raggiunto un accordo. Non richiede neppure che l’assenza abbia inciso concretamente sulla durata del processo.

Il fatto sanzionato è la mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro, in una controversia nella quale la mediazione costituisce condizione di procedibilità.

La somma non è versata alla controparte, ma allo Stato. La previsione è diretta a rafforzare l’effettività dell’obbligo di partecipazione e a contrastare la riduzione della mediazione a un adempimento meramente formale sostenuto soltanto dalla parte istante.

La condanna aggiuntiva di 1.000 euro alla locatrice

La parte più interessante della sentenza riguarda l’applicazione dell’art. 12-bis, comma 3.

Questa disposizione stabilisce che, nei casi contemplati dal comma 2, il giudice, se richiesto, può condannare la parte soccombente che non abbia partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento.

Diversamente dal doppio contributo unificato, questa seconda condanna non è automatica.

Il Tribunale si sofferma proprio sull’utilizzo del verbo “può”, osservando che la decisione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiere sulla base delle peculiarità del caso concreto.

Devono essere considerate, tra l’altro:

  • le ragioni dell’assenza;
  • l’eventuale presenza di un giustificato motivo;
  • il comportamento complessivo della parte;
  • l’esito del giudizio;
  • la possibilità che una partecipazione effettiva potesse favorire il confronto;
  • la funzione della norma, volta a promuovere la presenza personale delle parti.

Nel caso esaminato, il conduttore non aveva addotto alcuna spiegazione per l’assenza ed era risultato totalmente soccombente. Inoltre, la mediazione era stata resa necessaria dalla sua stessa opposizione allo sfratto.

Il Tribunale ritiene pertanto la condotta censurabile e determina equitativamente la somma dovuta alla locatrice in 1.000 euro.

Il comma 3 non opera automaticamente

La sentenza è utile perché evita una lettura meccanica dell’art. 12-bis, comma 3.

La mancata partecipazione e la soccombenza non determinano necessariamente, in ogni caso, la condanna aggiuntiva alla controparte. La disposizione richiede una specifica domanda e attribuisce al giudice un potere valutativo.

Potrebbero assumere rilievo, ad esempio:

  • un impedimento oggettivo tempestivamente comunicato;
  • un errore scusabile nella convocazione;
  • l’impossibilità materiale di partecipare;
  • la condotta collaborativa comunque mantenuta dalla parte;
  • un esito del giudizio soltanto parzialmente sfavorevole;
  • la presenza di questioni giuridiche realmente controverse.

Nel caso di Treviso, invece, non emergeva alcun elemento idoneo a giustificare l’assenza. Il conduttore aveva partecipato attivamente al processo, aveva sollevato numerose contestazioni e formulato una domanda riconvenzionale, ma non si era presentato nel momento in cui quelle stesse questioni avrebbero potuto essere affrontate in mediazione.

L’applicazione del comma 3 deriva quindi dalla valutazione complessiva del comportamento, non dalla sola constatazione formale della mancata presenza.

Il rimborso delle spese della mediazione

La locatrice aveva chiesto anche il rimborso delle spese sostenute per l’attivazione e lo svolgimento della procedura.

Il Tribunale riconosce:

  • 190,32 euro per le spese vive di avvio;
  • 498 euro a titolo di compenso professionale per l’assistenza legale nella mediazione.

La sentenza richiama l’orientamento secondo cui i costi della mediazione obbligatoria sono assimilabili alle spese processuali e devono essere regolati secondo il principio della soccombenza.

La procedura costituisce infatti un passaggio necessario per poter ottenere la decisione giudiziale. Le spese sostenute per adempiere alla condizione di procedibilità non possono essere considerate estranee al costo complessivo della tutela.

Nel caso concreto, la locatrice era stata costretta ad attivare la mediazione dopo l’opposizione del conduttore e aveva partecipato alla procedura con l’assistenza del proprio difensore. L’esito negativo era dipeso dalla mancata comparizione dell’invitato.

Il Tribunale ritiene quindi che sia le spese vive sia il compenso dell’avvocato debbano essere posti a carico della parte soccombente.

Tre conseguenze diverse e cumulabili

Uno degli aspetti più importanti della pronuncia è la chiara distinzione tra tre diverse conseguenze economiche:

  1. il rimborso delle spese e dei compensi relativi alla mediazione;
  2. il versamento allo Stato del doppio contributo unificato;
  3. il pagamento alla controparte della somma equitativamente determinata ai sensi del comma 3.

Le tre voci non si sovrappongono.

Il rimborso delle spese trova fondamento nel principio di soccombenza e serve a reintegrare la parte vittoriosa dei costi sostenuti per adempiere alla condizione di procedibilità.

Il doppio contributo unificato è una conseguenza prevista in favore dello Stato per la mancata partecipazione ingiustificata.

La somma prevista dal comma 3 è invece una condanna aggiuntiva in favore della controparte, collegata sia all’assenza sia alla successiva soccombenza e rimessa alla valutazione equitativa del giudice.

La decisione di Treviso conferma che tali conseguenze possono essere applicate congiuntamente, perché rispondono a funzioni differenti.

Il limite massimo della condanna ex comma 3

L’art. 12-bis, comma 3, stabilisce che la somma equitativamente determinata non possa superare le spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione.

Il Tribunale tiene conto dell’importo complessivamente liquidato a titolo di spese processuali e fissa la condanna in 1.000 euro.

La motivazione non effettua un calcolo analitico delle sole spese maturate dopo la conclusione della procedura, ma precisa di avere considerato l’importo liquidato per l’attività processuale.

Il rispetto del limite previsto dalla norma è essenziale. La condanna del comma 3 non può trasformarsi in una sanzione svincolata dai costi del giudizio successivo alla mediazione.

La quantificazione resta equitativa, ma deve muoversi entro il tetto stabilito dal legislatore.

Gli argomenti di prova non equivalgono a una confessione

La sentenza richiama anche il comma 1 dell’art. 12-bis, secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice può ricavare argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.

Il Tribunale afferma che l’assenza può concorrere alla valutazione del materiale probatorio raccolto nel processo.

Il passaggio deve essere interpretato con cautela.

La mancata partecipazione non costituisce confessione e non rende automaticamente fondate le allegazioni della parte presente. Gli argomenti di prova hanno natura indiziaria e possono soltanto concorrere, insieme agli altri elementi, alla formazione del convincimento.

Nel caso di Treviso, il giudice disponeva comunque di elementi autonomi:

  • la mancata corresponsione dei canoni era pacifica;
  • il contratto era stato prodotto;
  • il conduttore continuava a occupare il bene;
  • i vizi lamentati non erano provati;
  • il credito per i lavori non era documentato;
  • la morosità aveva raggiunto un importo assai rilevante.

La decisione di merito non deriva dunque dalla mancata partecipazione alla mediazione. L’assenza assume rilievo autonomo sul piano sanzionatorio e, al più, concorrente sul piano probatorio.

Partecipare non significa essere obbligati a conciliare

Le conseguenze applicate dal Tribunale non introducono un obbligo di raggiungere l’accordo.

Il conduttore avrebbe potuto partecipare al primo incontro, illustrare i problemi dell’immobile, produrre la documentazione relativa ai lavori, contestare l’entità della morosità e dichiarare, all’esito del confronto, di non ritenere possibile un’intesa.

La mediazione tutela la libertà negoziale delle parti e nessuno può essere costretto ad accettare una proposta.

Ciò che il legislatore richiede è la partecipazione effettiva al primo incontro, salvo giustificato motivo. La libertà di non conciliare non comprende il diritto di ignorare senza conseguenze una procedura che costituisce condizione di procedibilità.

Questa distinzione è particolarmente importante nelle controversie locatizie, nelle quali la mediazione può consentire di affrontare congiuntamente rilascio, debito maturato, tempi di pagamento, condizioni dell’immobile e modalità della riconsegna.

Anche quando la prosecuzione del rapporto non sia più possibile, può essere negoziata una soluzione che riduca i tempi e i costi del contenzioso.

La funzione della condanna in favore della controparte

L’art. 12-bis, comma 3, tutela anche la parte che ha partecipato correttamente alla procedura.

Nel caso concreto, la locatrice aveva:

  • presentato la domanda nel termine assegnato;
  • sostenuto i costi di avvio;
  • incaricato il proprio difensore;
  • partecipato al primo incontro;
  • proseguito il giudizio dopo la mancata comparizione del conduttore;
  • ottenuto infine l’accoglimento delle proprie domande.

La somma di 1.000 euro si aggiunge al rimborso dei costi effettivamente sostenuti. Non costituisce quindi una duplicazione, ma la conseguenza specifica prevista dalla legge per il comportamento della parte assente e soccombente.

La norma intende evitare che il peso economico dell’inutile attivazione della mediazione ricada soltanto sul soggetto che vi ha partecipato correttamente.

Una decisione significativa per la pratica

La sentenza offre indicazioni operative molto chiare.

La parte convocata deve valutare con attenzione la scelta di non partecipare. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità e il successivo giudizio si conclude con la sua soccombenza, l’assenza può determinare un aggravamento economico considerevole.

Alla condanna principale e alle ordinarie spese di lite possono aggiungersi:

  • il rimborso dei costi della mediazione;
  • il doppio contributo unificato;
  • la condanna equitativa in favore della controparte.

L’eventuale giustificato motivo deve inoltre essere allegato e documentato. Non è sufficiente rimanere assenti e formulare spiegazioni generiche soltanto dopo la conclusione della procedura.

Per la parte presente, invece, è importante formulare espressamente la richiesta prevista dal comma 3 e documentare le spese sostenute nella mediazione.

Conclusione

Il principio ricavabile dalla sentenza può essere formulato nei seguenti termini: nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, la parte costituita che non partecipi senza giustificato motivo al primo incontro deve essere condannata al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Qualora risulti anche soccombente, il giudice può, su richiesta, condannarla al pagamento in favore della controparte di un’ulteriore somma equitativamente determinata, entro il limite delle spese maturate dopo la conclusione della mediazione. Tali conseguenze sono cumulabili con il rimborso delle spese vive e dei compensi professionali sostenuti per il procedimento, regolati secondo il principio di soccombenza.

La decisione del Tribunale di Treviso mostra la concreta portata del nuovo art. 12-bis. La mancata partecipazione non determina automaticamente la soccombenza nel merito, ma può aggravare sensibilmente le conseguenze economiche della decisione.

Il messaggio è chiaro: chi sceglie di difendersi nel processo non può considerare la mediazione una fase priva di rilievo. Può rifiutare l’accordo, contestare le pretese avversarie e proseguire la causa, ma deve partecipare al confronto oppure dimostrare una seria ragione che giustifichi la propria assenza.

Scarica Sentenza Tribunale di Treviso N. 186-2026

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