Scarica Sentena Tribunale di Ivrea N.472-2025
Domanda giudiziale improcedibile se la parte onerata ad avviare la mediazione delegata avvia una diversa ADR tecnica
Domanda improcedibile: ADR tecnica al posto della mediazione delegata
Il Tribunale di Ivrea con la sentenza n. 472 del 27 marzo 2025 precisa che l’esperimento di una procedura conciliativa di ADR diversa dalla mediazione delegata disposta dal giudice causa inevitabilmente l’improcedibilità della domanda giudiziale avanzata in appello.
Mediazione delegata: lite semplice, prevedibile e documentale
Nell’ambito di una controversia il giudice dispone la mediazione delegata perché la controversia ha natura documentale, non risulta complessa e l’esito della lite è altamente prevedibile. La parte onerata però non avvia la mediazione nelle forme indicate dal Giudice. Parte appellata in giudizio rileva l’inadempimento della mediazione disposta dal giudice perché controparte ha avviato un procedimento di conciliazione diverso da quello disposto.
Domanda improcedibile: mediazione delegata non esperita
Il giudice dell’appello nel pronunciarsi sulla questione della mediazione delegata ricorda che nel sistema giuridico italiano, la mediazione delegata ex art. 5-quater del decreto legislativo n. 28/2010 rappresenta una condizione di procedibilità obbligatoria quando viene disposta dal giudice. La mancata attivazione della procedura entro il termine indicato (nel caso in esame, l’udienza del 5 marzo 2025) comporta quindi l’improcedibilità della domanda, come chiarito dalla Cassazione (sentenza n. 40035/2021). A differenza della mediazione obbligatoria per materia, quella “delegata” deriva inoltre da una valutazione discrezionale del giudice sulla conciliabilità della lite. Pertanto, non spetta alle parti valutare l’opportunità di procedere, né è sufficiente presentarsi al primo incontro per ascoltare solo le informazioni preliminari. Al contrario, il mediatore e le parti devono affrontare da subito i profili di merito per cercare una soluzione condivisa. Nel caso in questione, la parte appellante, pur consapevole della possibilità di una risoluzione transattiva (come evidenziato dallo stesso provvedimento che disponeva la mediazione), ha omesso di attivare la procedura. Di conseguenza, la domanda d’appello è improcedibile a causa del mancato rispetto della condizione di procedibilità.
Condotta temeraria dell’appellante
A ciò si aggiunge un comportamento processuale temerario da parte della stessa. La parte aveva sollecitato una proposta conciliativa con note depositate il 12 novembre 2024, ma poi ha trascurato l’unico adempimento necessario: avviare effettivamente la mediazione delegata. La stessa inoltre ha depositato note cartolari affermando falsamente che la mediazione fosse stata svolta e ha contestato le note della controparte come “non autorizzate”, nonostante l’udienza fosse stata espressamente prevista in forma scritta, ex art. 127-ter c.p.c., e quindi pienamente legittime. L’appellante infine ha cercato di equiparare la procedura ADR svolta (alternativa alla mediazione) a quella della mediazione delegata, richiamando una presunta “giurisprudenza pacifica” in merito, senza però fornire alcun riscontro giurisprudenziale concreto. Tale posizione è priva di fondamento e rivela una carenza di perizia, poiché l’ADR attivata (in ambito telecomunicazioni) ha funzione e finalità diverse. La procedura ADR infatti serve per controversie tecniche e non richiede assistenza legale, mentre la mediazione delegata consente una valutazione anche di questioni giuridiche complesse come la compensazione o il rimborso delle spese, secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c. e i parametri del D.M. 55/2014. In conclusione, la condotta dell’appellante integra una grave violazione dell’obbligo di correttezza processuale. Dopo aver richiesto l’intervento conciliativo del giudice, l’appellante ha infatti eluso l’obbligo più importante: attivare la procedura ordinata. Ha infine cercato di escludere le legittime difese della controparte con motivazioni infondate e richiamato principi giurisprudenziali inesistenti. Parte appellante deve quindi essere condannato ai sensi dell’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. per lite temeraria.
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