Riassunto: Secondo il Tribunale di Monza, nella persona del Dott. Davide De Giorgio, nel caso di mediazioni delegate dal Giudice è necessaria la presenza personale delle Parti assistite dagli avvocati iscritti all’Albo. Il giudicante precisa che “per “mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti… … adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione”.

14.7.2015
                                                                      Tribunale di Monza
                                                                     Sezione Prima Civile
                                                                                Il Giudice

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 24 giugno 2015 ;
– rilevati gli elementi essenziali della lite come segue:
a . con il ricorso depositato nella fase monitoria, la ….. S.R.L. ha domandato condannarsi
Tizio al pagamento della somma di euro … a titolo di compenso per servizi di traposto effettuati
in favore dello stesso;
b. il predetto Tizio ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo tra l’altro di
aver pagato in contanti il dovuto e di essere pervenuto con la controparte ad un accordo
verbale in virtù del quale entrambe le parti non avrebbero avuto più nulla a pretendere vicendevolmente;
c. nel giudizio di opposizione, oltre alla ….. S.R.L., risultano essersi costituiti anche i soci
….. , ….. , ….. e ….. , disconoscendo le ricevute di pagamento prodotte dalla controparte;
– valutati la natura della causa ed il comportamento delle parti, e considerato in particolare
quanto segue ,:
I – la natura specifica del rapporto tra le parti (Tizio risulta essere stato anche dipendente
della società opposta nel periodo in questione, con conseguente commistione tra le questioni
fatte valere nel presente giudizio e quelle concernenti il rapporto di lavoro dipendente) che indica
l’opportunità di preservare una pacifica relazione attraverso una soluzione condivisa del
contrasto, tanto più che l’opponente si è riservato di promuovere autonoma causa di lavoro;
II – la fase processuale (non si è ancora provveduto sulle istane istruttorie delle parti);
III – la complessità dell’eventuale istruttoria (è stata domandata l’ammissione di prove per interrogatorio
formale e per testi, nonché di una C.T.U.) ed i relativi costi (specie ove dovesse
essere accolta la richiesta di un C.T.U. per la verificazione di scrittura privata);
IV – la richiesta di rinvio per l’eventuale conciliazione effettuata concordemente dalle parti
all’udienza del 26 maggio 2015, il che indica la volontà da parte delle stesse di pervenire ad
una soluzione condivisa del conflitto;
– ravvisata la possibilità, alla luce degli elementi emersi nel corso del procedimento, di una
soluzione conciliativa e ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione;
– rilevato altresì che una soluzione condivisa del conflitto risulterebbe auspicabile alla luce
delle eccezioni preliminari svolte in corso di causa, dei limiti probatori concernenti alcuni
aspetti della controversia e del rapporto di lavoro subordinato vigente all’epoca dei fatti per
cui è causa;
– viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla L. 9 agosto 2013, n.98;
                                                                         P.Q.M.

– letto ed applicato l’art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, dispone l’esperimento della
mediazione ed assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la relativa domanda
dinanzi a un organismo scelto dalle stesse, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4, comma 1,
del D.Lgs. 28/2010, salva la facoltà per le parti di scegliere concordemente un organismo
avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;
– precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi la mediatore personalmente e con
l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;
– precisa altresì che per “mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di
mediazione sia effettivamente avviato e che le parti –anziché limitarsi al formale primo
incontro- adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente
procedura di mediazione;
– fissa nuova udienza per il giorno 13 gennaio 2016 alle ore 11,15 per verificare l’esito della
procedura di mediazione.

Così deciso in Monza, 14.7.2015
Il Giudice
Davide De Giorgio

Nella mediazione delegata dal giudice è necessaria la partecipazione personale delle parti

Il Tribunale di Monza ha disposto il tentativo di mediazione in una causa per crediti di trasporto, valutando opportuna una soluzione condivisa data la natura del rapporto tra le parti, la complessità dell’istruttoria e la volontà di conciliare. Il Giudice ha precisato che l’ordine di mediazione richiede la partecipazione effettiva e non solo formale delle parti, le quali devono comparire personalmente e assistite da avvocati iscritti all’Albo per adempiere correttamente al precetto giudiziale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 14/07/2015
Curia: Tribunale di Monza
Giudice: Davide De Giorgio
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro, Mediazione delegata, Partecipazione personale
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo
giurisprudenza Mondo ADR

Riassunto: Secondo il Tribunale di Monza, nella persona del Dott. Davide De Giorgio, nel caso di mediazioni delegate dal Giudice è necessaria la presenza personale delle Parti assistite dagli avvocati iscritti all’Albo. Il giudicante precisa che “per “mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti… … adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione”.

14.7.2015
                                                                      Tribunale di Monza
                                                                     Sezione Prima Civile
                                                                                Il Giudice

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 24 giugno 2015 ;
– rilevati gli elementi essenziali della lite come segue:
a . con il ricorso depositato nella fase monitoria, la ….. S.R.L. ha domandato condannarsi
Tizio al pagamento della somma di euro … a titolo di compenso per servizi di traposto effettuati
in favore dello stesso;
b. il predetto Tizio ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo tra l’altro di
aver pagato in contanti il dovuto e di essere pervenuto con la controparte ad un accordo
verbale in virtù del quale entrambe le parti non avrebbero avuto più nulla a pretendere vicendevolmente;
c. nel giudizio di opposizione, oltre alla ….. S.R.L., risultano essersi costituiti anche i soci
….. , ….. , ….. e ….. , disconoscendo le ricevute di pagamento prodotte dalla controparte;
– valutati la natura della causa ed il comportamento delle parti, e considerato in particolare
quanto segue ,:
I – la natura specifica del rapporto tra le parti (Tizio risulta essere stato anche dipendente
della società opposta nel periodo in questione, con conseguente commistione tra le questioni
fatte valere nel presente giudizio e quelle concernenti il rapporto di lavoro dipendente) che indica
l’opportunità di preservare una pacifica relazione attraverso una soluzione condivisa del
contrasto, tanto più che l’opponente si è riservato di promuovere autonoma causa di lavoro;
II – la fase processuale (non si è ancora provveduto sulle istane istruttorie delle parti);
III – la complessità dell’eventuale istruttoria (è stata domandata l’ammissione di prove per interrogatorio
formale e per testi, nonché di una C.T.U.) ed i relativi costi (specie ove dovesse
essere accolta la richiesta di un C.T.U. per la verificazione di scrittura privata);
IV – la richiesta di rinvio per l’eventuale conciliazione effettuata concordemente dalle parti
all’udienza del 26 maggio 2015, il che indica la volontà da parte delle stesse di pervenire ad
una soluzione condivisa del conflitto;
– ravvisata la possibilità, alla luce degli elementi emersi nel corso del procedimento, di una
soluzione conciliativa e ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione;
– rilevato altresì che una soluzione condivisa del conflitto risulterebbe auspicabile alla luce
delle eccezioni preliminari svolte in corso di causa, dei limiti probatori concernenti alcuni
aspetti della controversia e del rapporto di lavoro subordinato vigente all’epoca dei fatti per
cui è causa;
– viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla L. 9 agosto 2013, n.98;
                                                                         P.Q.M.

– letto ed applicato l’art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, dispone l’esperimento della
mediazione ed assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la relativa domanda
dinanzi a un organismo scelto dalle stesse, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4, comma 1,
del D.Lgs. 28/2010, salva la facoltà per le parti di scegliere concordemente un organismo
avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;
– precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi la mediatore personalmente e con
l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;
– precisa altresì che per “mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di
mediazione sia effettivamente avviato e che le parti –anziché limitarsi al formale primo
incontro- adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente
procedura di mediazione;
– fissa nuova udienza per il giorno 13 gennaio 2016 alle ore 11,15 per verificare l’esito della
procedura di mediazione.

Così deciso in Monza, 14.7.2015
Il Giudice
Davide De Giorgio

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