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Il caso: danni da moto ondoso nel porto di Ischia

Il Tribunale di Napoli, Sezione Staccata di Ischia, con sentenza n. 476/2026 del 25 maggio 2026, ha deciso una controversia risalente a un sinistro avvenuto il 24 luglio 2016 nel porto turistico di Ischia.

Il proprietario e comandante di un’imbarcazione da diporto, ormeggiata a macchine spente presso un pontile galleggiante gestito da una società di ormeggio, aveva convenuto in giudizio la compagnia di navigazione Caremar e il gestore del porto. Secondo la ricostruzione attorea, l’ingresso di un traghetto della Caremar a velocità sostenuta aveva generato un moto ondoso e una risacca che aveva messo in movimento i pontili e le imbarcazioni ormeggiate, causando una collisione tra due natanti. La prua di una delle imbarcazioni, munita di ancora, aveva urtato la poppa dell’imbarcazione dell’attore, provocando danni stimati in 15.000 euro.

L’attore aveva in precedenza promosso un invito a negoziazione assistita, rimasto senza esito per mancata adesione, e aveva poi agito in giudizio chiedendo l’accertamento della responsabilità della compagnia di navigazione (per l’entrata a velocità sostenuta) e del gestore del porto (per omessa adozione di misure di protezione), con condanna al risarcimento anche in solido.

La negoziazione assistita come strumento interruttivo della prescrizione: il timing è decisivo

Uno degli aspetti di maggiore rilievo pratico della sentenza riguarda il rapporto tra la negoziazione assistita e la prescrizione.

Caremar aveva eccepito la prescrizione biennale del diritto dell’attore ai sensi degli artt. 487 e 488 del codice della navigazione. L’attore sosteneva che il termine si fosse interrotto in virtù di una raccomandata del 30 gennaio 2018 e dell’invito alla negoziazione assistita del 5 febbraio 2019.

Il Tribunale ha riconosciuto che la negoziazione assistita produce effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 8 del D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 162/2014). Tuttavia, ha rilevato un dato che si rivela fatale per l’attore: al momento della ricezione dell’invito, il 5 febbraio 2019, erano già decorsi oltre trenta mesi dal sinistro del 24 luglio 2016. La prescrizione biennale si era già compiuta il 24 luglio 2018.

Ne consegue un principio di immediata utilità operativa per chi assiste passeggeri, utenti di servizi di trasporto o proprietari di imbarcazioni: la negoziazione assistita è uno strumento efficace per interrompere la prescrizione, ma deve essere attivata prima che il termine sia scaduto. Se avviata in ritardo, non può sanare una prescrizione già maturata.

La prescrizione biennale marittima si applica anche ai danni a imbarcazioni da diporto

L’attore aveva tentato di sottrarsi alla prescrizione biennale marittima sostenendo che gli artt. 487 e 488 cod. nav. si applicherebbero esclusivamente all’urto tra navi in senso stretto, e non ai danni subiti da imbarcazioni da diporto causati dal moto ondoso di una nave. In alternativa, invocava la prescrizione quinquennale ordinaria ex art. 2947 c.c.

Il Tribunale ha respinto questa tesi con motivazione che chiarisce un profilo interpretativo non privo di dubbi in dottrina. L’art. 488 cod. nav. dispone testualmente che le norme sugli urti si applicano anche ai danni prodotti “per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un’altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale”. La norma riguarda i danni causati dallo spostamento di acqua generato da una nave; ciò che rileva è la fonte del danno (una nave), non la natura del soggetto che lo subisce. L’imbarcazione da diporto rientra quindi nell’ambito di applicazione della norma, con conseguente applicazione della prescrizione biennale.

Anche la raccomandata del 30 gennaio 2018, inviata tramite un operatore di posta privata, non ha prodotto effetto interruttivo: era indirizzata a una denominazione errata rispetto alla ragione sociale della convenuta, l’avviso di ricevimento era privo di timbro e recava una firma illeggibile senza indicazione del ricevente, e la convenuta aveva contestato tempestivamente il mancato ricevimento.

Il merito (in via assorbita): velocità regolare del traghetto e assenza di obbligo di custodia

Pur avendo accolto l’eccezione di prescrizione, il Tribunale ha affrontato il merito in via assorbita per completezza espositiva, offrendo una serie di osservazioni rilevanti.

La consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che il traghetto era entrato in porto a una velocità di circa 4 nodi, ritenuta regolare e necessaria per il governo della nave. Il moto ondoso generato era fisiologicamente connesso all’ingresso di navi di rilevante stazza in specchi acquei portuali e costituisce evento prevedibile. Non era stata fornita prova di una velocità eccessiva o di una manovra scorretta da parte del comandante.

Sul fronte del gestore del porto, il Tribunale ha chiarito che il contratto di ormeggio è un contratto atipico la cui struttura minima consiste nella messa a disposizione di uno spazio acqueo delimitato e protetto. L’obbligo di custodia non è implicito e deve essere espressamente pattuito; in sua assenza, è il proprietario dell’imbarcazione a rimanere custode e unico responsabile, come peraltro ribadito dal regolamento portuale. L’attore non aveva prodotto il contratto scritto né aveva fornito prova del preteso accordo verbale per la custodia, con conseguente esclusione della responsabilità contrattuale del gestore.

Il CTU aveva inoltre accertato un concorso di colpa dell’attore nella misura del 50%, per non aver ormeggiato secondo la buona tecnica marinaresca: le imbarcazioni erano fermate con sole cime estreme, senza le cime centrali incrociate necessarie a rendere il natante solidale al pontile in un porto commerciale ove transita regolarmente traffico ferroviario marittimo.

Il rifiuto della proposta conciliativa del giudice: le conseguenze dell’art. 96 comma 3 c.p.c.

Il profilo forse più significativo per i professionisti dell’ADR riguarda le conseguenze del rifiuto della proposta conciliativa formulata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.

Nel febbraio 2026, il Tribunale aveva proposto alle parti un accordo: l’attore avrebbe rinunciato alla domanda, sostenuto le spese di CTU e ottenuto la compensazione integrale delle spese processuali. Tutti i convenuti e i terzi chiamati avevano accettato. L’attore aveva invece rifiutato, chiedendo nuove prove testimoniali, una nuova CTU e impugnando gli esiti della consulenza già espletata.

Il Tribunale ha ritenuto questo rifiuto del tutto ingiustificato alla luce del quadro probatorio: prescrizione accertata, concorso di colpa del 50%, riduzione del danno da 15.000 a 5.800 euro secondo il CTU, assenza di prova degli obblighi di custodia. Il rifiuto, secondo il giudice, rivela il carattere pretestuoso della pretesa e configura un abuso dello strumento processuale.

Sul piano normativo, il Tribunale ha precisato che l’art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. (che prevede la condanna alle spese post-proposta in caso di rifiuto ingiustificato) si riferisce alle proposte formulate dalle parti, non a quelle del giudice ex art. 185-bis. Tuttavia, conformemente all’orientamento della Corte Costituzionale, ha ritenuto applicabile l’art. 96, comma 3, c.p.c., che consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, anche d’ufficio.

L’attore è stato quindi condannato a pagare 1.000 euro in favore di ciascuna delle cinque parti costituite, oltre alle spese di lite per complessivi oltre 22.000 euro e alle spese di CTU.

Implicazioni operative per avvocati e mediatori

La sentenza offre tre indicazioni concrete.

La prima riguarda la prescrizione nei sinistri navali: chiunque assista soggetti danneggiati da moto ondoso o da urto di nave deve verificare immediatamente i termini di prescrizione del codice della navigazione, che sono biennali e scattano dal giorno del sinistro. La negoziazione assistita e la mediazione sono strumenti efficaci per interrompere la prescrizione, ma devono essere attivati prima della scadenza, non dopo.

La seconda riguarda la negoziazione assistita come strumento preventivo: in presenza di controversie su danni da sinistri marittimi, attivare tempestivamente la procedura serve sia a tentare un accordo stragiudiziale sia a preservare il diritto sostanziale. Un invito rimasto senza risposta interrompe comunque la prescrizione se notificato in tempo.

La terza riguarda il rapporto tra proposta conciliativa del giudice e responsabilità processuale: il rifiuto ingiustificato di una proposta ex art. 185-bis c.p.c. può tradursi in una condanna aggiuntiva ex art. 96 comma 3 c.p.c. La valutazione deve essere attenta e ancorata al reale quadro probatorio, non a aspettative non supportate dai risultati istruttori già acquisiti.

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Negoziazione assistita tardiva e rifiuto della proposta conciliativa: l’attore paga due volte

In materia di danni da moto ondoso, la prescrizione biennale ex artt. 487-488 cod. nav. si applica anche alle imbarcazioni da diporto danneggiate, e non solo ai rapporti tra navi. La negoziazione assistita interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 8 D.L. 132/2014, ma solo se attivata prima che il termine sia già maturato. Il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c. può legittimare la condanna al pagamento di una somma equitativa ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. in favore di ciascuna delle controparti.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 25/05/2026
N° sentenza: 476
Curia: Tribunale di Napoli
Argomento/i: Negoziazione assistita
Materia/e: Risarcimento danni

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Il caso: danni da moto ondoso nel porto di Ischia

Il Tribunale di Napoli, Sezione Staccata di Ischia, con sentenza n. 476/2026 del 25 maggio 2026, ha deciso una controversia risalente a un sinistro avvenuto il 24 luglio 2016 nel porto turistico di Ischia.

Il proprietario e comandante di un’imbarcazione da diporto, ormeggiata a macchine spente presso un pontile galleggiante gestito da una società di ormeggio, aveva convenuto in giudizio la compagnia di navigazione Caremar e il gestore del porto. Secondo la ricostruzione attorea, l’ingresso di un traghetto della Caremar a velocità sostenuta aveva generato un moto ondoso e una risacca che aveva messo in movimento i pontili e le imbarcazioni ormeggiate, causando una collisione tra due natanti. La prua di una delle imbarcazioni, munita di ancora, aveva urtato la poppa dell’imbarcazione dell’attore, provocando danni stimati in 15.000 euro.

L’attore aveva in precedenza promosso un invito a negoziazione assistita, rimasto senza esito per mancata adesione, e aveva poi agito in giudizio chiedendo l’accertamento della responsabilità della compagnia di navigazione (per l’entrata a velocità sostenuta) e del gestore del porto (per omessa adozione di misure di protezione), con condanna al risarcimento anche in solido.

La negoziazione assistita come strumento interruttivo della prescrizione: il timing è decisivo

Uno degli aspetti di maggiore rilievo pratico della sentenza riguarda il rapporto tra la negoziazione assistita e la prescrizione.

Caremar aveva eccepito la prescrizione biennale del diritto dell’attore ai sensi degli artt. 487 e 488 del codice della navigazione. L’attore sosteneva che il termine si fosse interrotto in virtù di una raccomandata del 30 gennaio 2018 e dell’invito alla negoziazione assistita del 5 febbraio 2019.

Il Tribunale ha riconosciuto che la negoziazione assistita produce effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 8 del D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 162/2014). Tuttavia, ha rilevato un dato che si rivela fatale per l’attore: al momento della ricezione dell’invito, il 5 febbraio 2019, erano già decorsi oltre trenta mesi dal sinistro del 24 luglio 2016. La prescrizione biennale si era già compiuta il 24 luglio 2018.

Ne consegue un principio di immediata utilità operativa per chi assiste passeggeri, utenti di servizi di trasporto o proprietari di imbarcazioni: la negoziazione assistita è uno strumento efficace per interrompere la prescrizione, ma deve essere attivata prima che il termine sia scaduto. Se avviata in ritardo, non può sanare una prescrizione già maturata.

La prescrizione biennale marittima si applica anche ai danni a imbarcazioni da diporto

L’attore aveva tentato di sottrarsi alla prescrizione biennale marittima sostenendo che gli artt. 487 e 488 cod. nav. si applicherebbero esclusivamente all’urto tra navi in senso stretto, e non ai danni subiti da imbarcazioni da diporto causati dal moto ondoso di una nave. In alternativa, invocava la prescrizione quinquennale ordinaria ex art. 2947 c.c.

Il Tribunale ha respinto questa tesi con motivazione che chiarisce un profilo interpretativo non privo di dubbi in dottrina. L’art. 488 cod. nav. dispone testualmente che le norme sugli urti si applicano anche ai danni prodotti “per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un’altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale”. La norma riguarda i danni causati dallo spostamento di acqua generato da una nave; ciò che rileva è la fonte del danno (una nave), non la natura del soggetto che lo subisce. L’imbarcazione da diporto rientra quindi nell’ambito di applicazione della norma, con conseguente applicazione della prescrizione biennale.

Anche la raccomandata del 30 gennaio 2018, inviata tramite un operatore di posta privata, non ha prodotto effetto interruttivo: era indirizzata a una denominazione errata rispetto alla ragione sociale della convenuta, l’avviso di ricevimento era privo di timbro e recava una firma illeggibile senza indicazione del ricevente, e la convenuta aveva contestato tempestivamente il mancato ricevimento.

Il merito (in via assorbita): velocità regolare del traghetto e assenza di obbligo di custodia

Pur avendo accolto l’eccezione di prescrizione, il Tribunale ha affrontato il merito in via assorbita per completezza espositiva, offrendo una serie di osservazioni rilevanti.

La consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che il traghetto era entrato in porto a una velocità di circa 4 nodi, ritenuta regolare e necessaria per il governo della nave. Il moto ondoso generato era fisiologicamente connesso all’ingresso di navi di rilevante stazza in specchi acquei portuali e costituisce evento prevedibile. Non era stata fornita prova di una velocità eccessiva o di una manovra scorretta da parte del comandante.

Sul fronte del gestore del porto, il Tribunale ha chiarito che il contratto di ormeggio è un contratto atipico la cui struttura minima consiste nella messa a disposizione di uno spazio acqueo delimitato e protetto. L’obbligo di custodia non è implicito e deve essere espressamente pattuito; in sua assenza, è il proprietario dell’imbarcazione a rimanere custode e unico responsabile, come peraltro ribadito dal regolamento portuale. L’attore non aveva prodotto il contratto scritto né aveva fornito prova del preteso accordo verbale per la custodia, con conseguente esclusione della responsabilità contrattuale del gestore.

Il CTU aveva inoltre accertato un concorso di colpa dell’attore nella misura del 50%, per non aver ormeggiato secondo la buona tecnica marinaresca: le imbarcazioni erano fermate con sole cime estreme, senza le cime centrali incrociate necessarie a rendere il natante solidale al pontile in un porto commerciale ove transita regolarmente traffico ferroviario marittimo.

Il rifiuto della proposta conciliativa del giudice: le conseguenze dell’art. 96 comma 3 c.p.c.

Il profilo forse più significativo per i professionisti dell’ADR riguarda le conseguenze del rifiuto della proposta conciliativa formulata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.

Nel febbraio 2026, il Tribunale aveva proposto alle parti un accordo: l’attore avrebbe rinunciato alla domanda, sostenuto le spese di CTU e ottenuto la compensazione integrale delle spese processuali. Tutti i convenuti e i terzi chiamati avevano accettato. L’attore aveva invece rifiutato, chiedendo nuove prove testimoniali, una nuova CTU e impugnando gli esiti della consulenza già espletata.

Il Tribunale ha ritenuto questo rifiuto del tutto ingiustificato alla luce del quadro probatorio: prescrizione accertata, concorso di colpa del 50%, riduzione del danno da 15.000 a 5.800 euro secondo il CTU, assenza di prova degli obblighi di custodia. Il rifiuto, secondo il giudice, rivela il carattere pretestuoso della pretesa e configura un abuso dello strumento processuale.

Sul piano normativo, il Tribunale ha precisato che l’art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. (che prevede la condanna alle spese post-proposta in caso di rifiuto ingiustificato) si riferisce alle proposte formulate dalle parti, non a quelle del giudice ex art. 185-bis. Tuttavia, conformemente all’orientamento della Corte Costituzionale, ha ritenuto applicabile l’art. 96, comma 3, c.p.c., che consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, anche d’ufficio.

L’attore è stato quindi condannato a pagare 1.000 euro in favore di ciascuna delle cinque parti costituite, oltre alle spese di lite per complessivi oltre 22.000 euro e alle spese di CTU.

Implicazioni operative per avvocati e mediatori

La sentenza offre tre indicazioni concrete.

La prima riguarda la prescrizione nei sinistri navali: chiunque assista soggetti danneggiati da moto ondoso o da urto di nave deve verificare immediatamente i termini di prescrizione del codice della navigazione, che sono biennali e scattano dal giorno del sinistro. La negoziazione assistita e la mediazione sono strumenti efficaci per interrompere la prescrizione, ma devono essere attivati prima della scadenza, non dopo.

La seconda riguarda la negoziazione assistita come strumento preventivo: in presenza di controversie su danni da sinistri marittimi, attivare tempestivamente la procedura serve sia a tentare un accordo stragiudiziale sia a preservare il diritto sostanziale. Un invito rimasto senza risposta interrompe comunque la prescrizione se notificato in tempo.

La terza riguarda il rapporto tra proposta conciliativa del giudice e responsabilità processuale: il rifiuto ingiustificato di una proposta ex art. 185-bis c.p.c. può tradursi in una condanna aggiuntiva ex art. 96 comma 3 c.p.c. La valutazione deve essere attenta e ancorata al reale quadro probatorio, non a aspettative non supportate dai risultati istruttori già acquisiti.

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