Scarica Sentenza Tribunale di Patti 08 11 2023
Il tribunale di Patti ricorda che l’avvio della negoziazione assistita in luogo della mediazione rende improcedibile la domanda giudiziale
Negoziazione assistita in luogo della mediazione
L’avvio della negoziazione assistita al posto della mediazione civile rende improcedibile la domanda giudiziale. È quanto stabilito dal tribunale di Patti con la sentenza n. 1101 dell’8 novembre 2023 decidendo una vicenda avente ad oggetto un indennizzo da polizza assicurativa.
La vicenda
Nella vicenda, un uomo conveniva l’assicurazione per ottenere l’indennizzo conseguente all’infortunio subito cadendo dalle scale della propria abitazione, in quanto risultava assicurato con relativa polizza ad hoc.
La compagnia convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, contestava l’an ed il quantum richiesto ed in via incidentale chiedeva dichiararsi l’annullamento della polizza per avere l’assicurato dichiarato al momento della sottoscrizione di non essere stato coinvolto in precedenti sinistri contrariamente alle evidenze.
Domanda improcedibile
Il giudice rileva, preliminarmente, che la domanda attorea va dichiarata improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato.
Infatti, nonostante l’assegnazione del termine di 15 giorni alle parti per introdurre il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolato legislativo, tale incombente non risultava esser stato mai eseguito e “non v’è dubbio, d’altronde – scrive il giudicante – che la materia dei contratti assicurativi sia annoverata tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria, ex lege”.
Il D.Lgs. n. 28 del 2010, all’art. 5, infatti, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti assicurativi, l’esperimento di un procedimento di mediazione.
L’attore, invece, “anziché introdurre il procedimento di mediazione ha trasmesso a parte convenuta l’invito alla partecipazione alla negoziazione assistita, procedura prevista per altre ipotesi di richiesta di risarcimento del danno, diverse da quella per cui è oggi causa e per la quale il procedimento previsto a condizione di procedibilità della domanda è solo quello di mediazione”.
Da qui l’improcedibilità della domanda di parte attrice, poiché la stessa gravata dal relativo onere non ha proceduto nel termine assegnato dal giudice ad avviare il procedimento di mediazione ex art. 5, D.lgs n. 28/2010.
Per avviare la procedura di mediazione è sufficiente presentare formale istanza presso una delle sedi di ADR Center.