Scarica Sentenza Tribunale di Patti 08 11 2023

Il tribunale di Patti ricorda che l’avvio della negoziazione assistita in luogo della mediazione rende improcedibile la domanda giudiziale

Negoziazione assistita in luogo della mediazione

L’avvio della negoziazione assistita al posto della mediazione civile rende improcedibile la domanda giudiziale. È quanto stabilito dal tribunale di Patti con la sentenza n. 1101 dell’8 novembre 2023 decidendo una vicenda avente ad oggetto un indennizzo da polizza assicurativa. 

La vicenda

Nella vicenda, un uomo conveniva l’assicurazione per ottenere l’indennizzo conseguente all’infortunio subito cadendo dalle scale della propria abitazione, in quanto risultava assicurato con relativa polizza ad hoc. 

La compagnia convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, contestava l’an ed il quantum richiesto ed in via incidentale chiedeva dichiararsi l’annullamento della polizza per avere l’assicurato dichiarato al momento della sottoscrizione di non essere stato coinvolto in precedenti sinistri contrariamente alle evidenze. 

Domanda improcedibile

Il giudice rileva, preliminarmente, che la domanda attorea va dichiarata improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato. 

Infatti, nonostante l’assegnazione del termine di 15 giorni alle parti per introdurre il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolato legislativo, tale incombente non risultava esser stato mai eseguito e “non v’è dubbio, d’altronde – scrive il giudicante – che la materia dei contratti assicurativi sia annoverata tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria, ex lege”.

Il D.Lgs. n. 28 del 2010, all’art. 5, infatti, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti assicurativi, l’esperimento di un procedimento di mediazione. 

L’attore, invece, “anziché introdurre il procedimento di mediazione ha trasmesso a parte convenuta l’invito alla partecipazione alla negoziazione assistita, procedura prevista per altre ipotesi di richiesta di risarcimento del danno, diverse da quella per cui è oggi causa e per la quale il procedimento previsto a condizione di procedibilità della domanda è solo quello di mediazione”. 

Da qui l’improcedibilità della domanda di parte attrice, poiché la stessa gravata dal relativo onere non ha proceduto nel termine assegnato dal giudice ad avviare il procedimento di mediazione ex art. 5, D.lgs n. 28/2010. 

Per avviare la procedura di mediazione è sufficiente presentare formale istanza presso una delle sedi di ADR Center.

Scarica Sentenza Tribunale di Patti 08 11 2023

Negoziazione assistita al posto della mediazione? Domanda improcedibile

Il Tribunale di Patti, con la sentenza n. 1101/2023, ha dichiarato improcedibile una domanda di indennizzo assicurativo per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel caso specifico, l’attore aveva erroneamente avviato una negoziazione assistita invece della mediazione civile, procedura requisito essenziale per le controversie sui contratti assicurativi ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. Tale errore procedurale ha reso inammissibile l’azione giudiziale nonostante il termine concesso dal giudice.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 08/11/2023
Curia: Tribunale di Patti
Argomento/i: Improcedibilità della domanda
Materia/e: Mediazione

Scarica Sentenza Tribunale di Patti 08 11 2023

Il tribunale di Patti ricorda che l’avvio della negoziazione assistita in luogo della mediazione rende improcedibile la domanda giudiziale

Negoziazione assistita in luogo della mediazione

L’avvio della negoziazione assistita al posto della mediazione civile rende improcedibile la domanda giudiziale. È quanto stabilito dal tribunale di Patti con la sentenza n. 1101 dell’8 novembre 2023 decidendo una vicenda avente ad oggetto un indennizzo da polizza assicurativa. 

La vicenda

Nella vicenda, un uomo conveniva l’assicurazione per ottenere l’indennizzo conseguente all’infortunio subito cadendo dalle scale della propria abitazione, in quanto risultava assicurato con relativa polizza ad hoc. 

La compagnia convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, contestava l’an ed il quantum richiesto ed in via incidentale chiedeva dichiararsi l’annullamento della polizza per avere l’assicurato dichiarato al momento della sottoscrizione di non essere stato coinvolto in precedenti sinistri contrariamente alle evidenze. 

Domanda improcedibile

Il giudice rileva, preliminarmente, che la domanda attorea va dichiarata improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato. 

Infatti, nonostante l’assegnazione del termine di 15 giorni alle parti per introdurre il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolato legislativo, tale incombente non risultava esser stato mai eseguito e “non v’è dubbio, d’altronde – scrive il giudicante – che la materia dei contratti assicurativi sia annoverata tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria, ex lege”.

Il D.Lgs. n. 28 del 2010, all’art. 5, infatti, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti assicurativi, l’esperimento di un procedimento di mediazione. 

L’attore, invece, “anziché introdurre il procedimento di mediazione ha trasmesso a parte convenuta l’invito alla partecipazione alla negoziazione assistita, procedura prevista per altre ipotesi di richiesta di risarcimento del danno, diverse da quella per cui è oggi causa e per la quale il procedimento previsto a condizione di procedibilità della domanda è solo quello di mediazione”. 

Da qui l’improcedibilità della domanda di parte attrice, poiché la stessa gravata dal relativo onere non ha proceduto nel termine assegnato dal giudice ad avviare il procedimento di mediazione ex art. 5, D.lgs n. 28/2010. 

Per avviare la procedura di mediazione è sufficiente presentare formale istanza presso una delle sedi di ADR Center.

Scarica Sentenza Tribunale di Patti 08 11 2023

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia