Scarica Sentenza Tribunale di L’Aquila N.512-2025
Nella sovrapposizione tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria, quest’ultima prevale, fungendo da filtro procedurale
Mediazione e negoziazione: la prima prevale se concorrono
Quando una controversia rientra in una delle materie soggette sia alla negoziazione assistita che alla mediazione obbligatoria, prevale sempre quest’ultima. La mediazione infatti rappresenta il filtro prioritario per l’accesso alla giustizia. Questo perché, con la figura del mediatore imparziale, offre un processo più strutturato e mirato a sbloccare i conflitti, promuovendo una negoziazione facilitata tra le parti per raggiungere un accordo. Lo ha ribadito il Tribunale di L’Aquila nella sentenza n. 512/2025.
Mancata mediazione e negoziazione: domanda improcedibile
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per ottenere il pagamento relativa a un contratto di noleggio di un ponteggio, l’opponente eccepisce in via preliminare la mancata attivazione sia della mediazione obbligatoria (ai sensi del D.Lgs. 28/2010) che della negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 132/2014). A suo dire, il mancato esperimento di queste procedure rende l’azione giudiziaria improcedibile e il decreto ingiuntivo nullo.
Materia e procedura stragiudiziale applicabile
Il giudice esamina questa eccezione e stabilisce che la controversia, riguardando un contratto di noleggio equiparabile alla locazione, rientra tra le materie per cui è obbligatoria la mediazione.
Il giudice spiega quindi il rapporto tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria.
Il legislatore ha inteso dare prevalenza alla mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale sovrapposizione tra i due istituti. In pratica, se una materia è soggetta alla mediazione obbligatoria, le parti devono obbligatoriamente esperire quel tentativo prima di rivolgersi al giudice. L’attivazione della negoziazione assistita non è sufficiente in questi casi. Inoltre, la sentenza ribadisce un principio consolidato: nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare il tentativo di mediazione ricade sulla parte opposta, ovvero il creditore. La mancata attivazione da parte del creditore opposto comporta l’improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto.
Eccezione di improcedibilità rigettata
Nel caso specifico, la società opposta ha attivato la procedura di mediazione in corso di causa. Sebbene il tentativo si sia concluso senza un accordo, il giudice ha ritenuto regolarmente adempiuta la condizione di procedibilità. L’eccezione sollevata dall’opponente è quindi respinta, consentendo al processo di procedere nel merito.
Mediazione: filtro procedurale
Il focus della sentenza relativo al rapporto tra negoziazione e mediazione è di natura procedurale. Mostra come questi strumenti di risoluzione stragiudiziale non siano semplicemente alternativi, ma siano stati integrati nel sistema giudiziario italiano con una precisa gerarchia. La mediazione agisce come un filtro obbligatorio per specifiche controversie, promuovendo la conciliazione tra le parti con l’assistenza di un terzo neutrale prima che la disputa venga decisa da un giudice. La sua attivazione è un passaggio obbligato e, nel caso di un decreto ingiuntivo, è un onere procedurale del creditore.
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