Scarica Sentenza Tribunale di Avezzano N.148-2025

La domanda giudiziale è improcedibile se la mediazione viene avviata dalla parte davanti a un organismo territorialmente incompetente

Domanda improcedibile: organismo territorialmente incompetente
Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 148/2025, ha riaffermato un principio giurisprudenziale di fondamentale importanza in materia di mediazione obbligatoria, stabilendo l’improcedibilità della domanda giudiziale qualora la parte obbligata alla mediazione presenti, unilateralmente, l’istanza presso un organismo incompetente per territorio.

Opposizione a decreto ingiuntivo
La vicenda trae origine dall’opposizione di privato verso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avezzano, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di una somma superiore ai 20.000,00 euro in favore della società opposta, a titolo di saldo debitore derivante dal mancato pagamento di tre contratti di finanziamento. L’opponente eccepisce in giudizio vari profili di illegittimità del decreto ingiuntivo, tra cui la carenza di legittimazione attiva della controparte, la mancata prova del credito ingiunto e l’invalidità delle clausole relative agli interessi per usurarietà e/o indeterminatezza. Contestualmente, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la rideterminazione del credito eventuale di controparte.

Mediazione obbligatoria: incompetenza territoriale organismo
Nel corso del giudizio, il Giudice rileva la necessità di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010. Di conseguenza, assegna alla parte opposta un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa per la verifica dell’adempimento. L’opponente, tuttavia, solleva eccezioni in merito alla validità della procedura di mediazione avviata dall’opposta, evidenziando che:

  • l’organismo di mediazione scelto dall’opposta non aveva una sede effettiva nel territorio di Avezzano;
  • la presunta convenzione tra l’organismo di mediazione scelto e un altro organismo con sede ad Avezzano risultava inesistente e priva di validità giuridica;
  • l’incontro di mediazione si era tenuto in una sede del tutto estemporanea e non conforme ai requisiti normativi.

Nonostante le obiezioni sollevate, l’organismo di mediazione procedeva ugualmente con gli incontri, a cui l’opponente non partecipava, ritenendo la procedura illegittima.

Domanda improcedibile: organismo incompetente per territorio
Il Tribunale di Avezzano accoglie l’eccezione dell’opponente e dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo territorialmente competente. A fondamento della decisione, il Giudice richiama l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, che impone di presentare la domanda di mediazione presso un organismo situato nel luogo del giudice territorialmente competente. Inoltre, l’art. 5, comma 1 bis, dello stesso decreto prevede che l’esperimento della mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, pena l’improcedibilità della stessa. A sostegno della propria decisione il Tribunale ricorda che secondo giurisprudenza ormai consolidata, la domanda di mediazione presentata unilateralmente presso un organismo territorialmente incompetente non produce alcun effetto (cfr. Trib. Foggia n. 1831/2021; Trib. Napoli Nord n. 3889/2022). La competenza territoriale dell’organismo di mediazione può essere derogata solo con il consenso di entrambe le parti, circostanza non verificatasi nel caso di specie. La decisione del Tribunale di Avezzano si colloca quindi nel solco di questo orientamento consolidato, ribadendo che la corretta instaurazione della mediazione obbligatoria è un requisito essenziale per la procedibilità della domanda giudiziale e che la scelta dell’organismo territorialmente competente è un elemento imprescindibile per evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

Leggi anche: Organismo territorialmente incompetente: improcedibilità della domanda

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Mediazione unilaterale presso organismo incompetente: improcedibilità della domanda

Con la sentenza n. 148/2025, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato l’improcedibilità di una domanda giudiziale nata da un’opposizione a decreto ingiuntivo, poiché la mediazione obbligatoria era stata avviata presso un organismo territorialmente incompetente. Il Giudice ha ribadito che, ai sensi del d.lgs. 28/2010, la scelta dell’organismo competente è un requisito essenziale di procedibilità, derogabile solo col consenso di entrambe le parti. Tale inadempimento rende l’istanza priva di effetti giuridici.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 11/03/2025
Curia: Tribunale di Avezzano
Giudice: Carla Di Stefano
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: Incompetenza territoriale

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La domanda giudiziale è improcedibile se la mediazione viene avviata dalla parte davanti a un organismo territorialmente incompetente

Domanda improcedibile: organismo territorialmente incompetente
Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 148/2025, ha riaffermato un principio giurisprudenziale di fondamentale importanza in materia di mediazione obbligatoria, stabilendo l’improcedibilità della domanda giudiziale qualora la parte obbligata alla mediazione presenti, unilateralmente, l’istanza presso un organismo incompetente per territorio.

Opposizione a decreto ingiuntivo
La vicenda trae origine dall’opposizione di privato verso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avezzano, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di una somma superiore ai 20.000,00 euro in favore della società opposta, a titolo di saldo debitore derivante dal mancato pagamento di tre contratti di finanziamento. L’opponente eccepisce in giudizio vari profili di illegittimità del decreto ingiuntivo, tra cui la carenza di legittimazione attiva della controparte, la mancata prova del credito ingiunto e l’invalidità delle clausole relative agli interessi per usurarietà e/o indeterminatezza. Contestualmente, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la rideterminazione del credito eventuale di controparte.

Mediazione obbligatoria: incompetenza territoriale organismo
Nel corso del giudizio, il Giudice rileva la necessità di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010. Di conseguenza, assegna alla parte opposta un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa per la verifica dell’adempimento. L’opponente, tuttavia, solleva eccezioni in merito alla validità della procedura di mediazione avviata dall’opposta, evidenziando che:

  • l’organismo di mediazione scelto dall’opposta non aveva una sede effettiva nel territorio di Avezzano;
  • la presunta convenzione tra l’organismo di mediazione scelto e un altro organismo con sede ad Avezzano risultava inesistente e priva di validità giuridica;
  • l’incontro di mediazione si era tenuto in una sede del tutto estemporanea e non conforme ai requisiti normativi.

Nonostante le obiezioni sollevate, l’organismo di mediazione procedeva ugualmente con gli incontri, a cui l’opponente non partecipava, ritenendo la procedura illegittima.

Domanda improcedibile: organismo incompetente per territorio
Il Tribunale di Avezzano accoglie l’eccezione dell’opponente e dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo territorialmente competente. A fondamento della decisione, il Giudice richiama l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, che impone di presentare la domanda di mediazione presso un organismo situato nel luogo del giudice territorialmente competente. Inoltre, l’art. 5, comma 1 bis, dello stesso decreto prevede che l’esperimento della mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, pena l’improcedibilità della stessa. A sostegno della propria decisione il Tribunale ricorda che secondo giurisprudenza ormai consolidata, la domanda di mediazione presentata unilateralmente presso un organismo territorialmente incompetente non produce alcun effetto (cfr. Trib. Foggia n. 1831/2021; Trib. Napoli Nord n. 3889/2022). La competenza territoriale dell’organismo di mediazione può essere derogata solo con il consenso di entrambe le parti, circostanza non verificatasi nel caso di specie. La decisione del Tribunale di Avezzano si colloca quindi nel solco di questo orientamento consolidato, ribadendo che la corretta instaurazione della mediazione obbligatoria è un requisito essenziale per la procedibilità della domanda giudiziale e che la scelta dell’organismo territorialmente competente è un elemento imprescindibile per evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

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