Scarica Sentenza Tribunale Varese N.643-2024

La mancata produzione in giudizio della documentazione relativa alla proposizione e all’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio rende la domanda improcedibile

Conciliazione nelle telecomunicazioni
La mancata produzione in giudizio della documentazione relativa alla proposizione e all’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio in materia di telecomunicazioni, preclude al giudice la necessaria verifica sulla regolarità del procedimento intrapreso, per cui non consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla legge. È quanto ha affermato il tribunale di Varese, con la sentenza n. 643/2024, rigettando l’appello di un consumatore. 

La vicenda
Nella vicenda, un consumatore proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Varese con cui era stata dichiarata l’improcedibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attivazione di un contratto di utenza telefonica dallo stesso sottoscritto, per non aver documentato l’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie in materia di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1 co. 1 della legge 249/1997. L’appellante deduceva che il giudice di prime cure, nel dichiarare l’improcedibilità della domanda, aveva trascurato che, a seguito dell’invito del giudicante a promuovere la predetta procedura, il difensore dell’attore aveva dato atto che era in corso la procedura avanti al Corecom, la quale si chiudeva negativamente, per cui il tentativo di conciliazione era stato effettivamente svolto.

Improcedibilità della domanda
Il giudice però gli dà torto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione, ricorda preliminarmente il tribunale, “il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità della domanda giudiziale svolta (Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8241 del 28/04/2020; Cass. ord. ordinanza n. 23072 del 25/07/2022)”. Nel caso di specie, non essendo in contestazione quanto precede, la parte appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia dichiarato l’improcedibilità della domanda a fronte della mancata produzione della documentazione attestante l’effettivo avvio e esperimento del procedimento del quale, tuttavia, il difensore dell’odierno attore aveva dato atto a verbale. In particolare, dagli atti del procedimento di primo grado risultava che parte attrice chiedeva rinvio per “presentare documentazione attinente la mediazione obbligatoria” e li giudice “rilevata la necessità di siffatta mediazione presso l’organismo deputato per legge”, concedeva termine di giorni 15 per l’inoltro della relativa istanza; alla successiva udienza l’attore chiedeva un rinvio “essendo in corso la procedura avanti al Corecom” quindi, all’udienza riferiva che non era stato trovato l’accordo. Costituisce tuttavia circostanza non contestata che nell’ambito del giudizio di primo grado, osserva il giudice, “la parte attrice non abbia depositato documentazione alcuna ni relazione all’attivazione e al successivo esperimento del tentativo di conciliazione, invero depositata solo come allegato all’atto introduttivo dell’odierno giudizio di appello”. Per cui, a fronte delle predette risultanze, “la decisione del giudice di prime cure risulta invero corretta e scevra da vizi logici e giuridici”. Si deve infatti osservare, continua il tribunale, “che, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza, anche di merito, pur non essendo contestato l’effettivo esperimento del procedimento di conciliazione, in assenza del tempestivo deposito del verbale sono preclusi al giudice i necessari controlli, da effettuarsi anche d’ufficio prescindendosi dalle contestazioni della controparte, relativi alla regolarità della conciliazione stessa, per quanto attiene, in particolare, alla corretta individuazione dell’organismo di conciliazione secondo quanto disposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al rispetto del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda, alla regolare partecipazione delle parti nonché alla valutazione della conformità dell’oggetto del procedimento rispetto al giudizio intrapreso (Cfr. Cass. n. 23072 del 25/07/2022)”. Alla luce di tali considerazioni, conclude il tribunale rigettando l’appello, “si deve pertanto ritenere che la mancata produzione nel giudizio di primo grado della documentazione relativa alla proposizione e all’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, precludendo al giudice la necessaria verifica in ordine alla tempestività e alla regolarità del procedimento intrapreso, non consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità prevista ex lege, né la stessa può ritrarsi, in assenza di riscontro e peraltro nella contumacia della controparte, dalle mere dichiarazioni rese in udienza dal difensore”.

Leggi anche Telecomunicazioni: mancata conciliazione dà luogo a improcedibilità

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Mediazione telecomunicazioni: il tentativo va provato

Il Tribunale di Varese, con la sentenza n. 643/2024, ha confermato l’improcedibilità di una domanda di risarcimento in materia di telecomunicazioni per mancata prova del tentativo di conciliazione obbligatorio. Nonostante il difensore avesse dichiarato a verbale l’esito negativo della procedura Corecom, l’assenza di documentazione depositata in primo grado ha impedito al giudice di verificarne la regolarità. Tale omissione preclude la condizione di procedibilità prevista dalla legge 249/1997.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 27/06/2024
Curia: Tribunale di Varese
Giudice: Arianna Carimati
Argomento/i: Telecomunicazioni

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La mancata produzione in giudizio della documentazione relativa alla proposizione e all’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio rende la domanda improcedibile

Conciliazione nelle telecomunicazioni
La mancata produzione in giudizio della documentazione relativa alla proposizione e all’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio in materia di telecomunicazioni, preclude al giudice la necessaria verifica sulla regolarità del procedimento intrapreso, per cui non consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla legge. È quanto ha affermato il tribunale di Varese, con la sentenza n. 643/2024, rigettando l’appello di un consumatore. 

La vicenda
Nella vicenda, un consumatore proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Varese con cui era stata dichiarata l’improcedibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attivazione di un contratto di utenza telefonica dallo stesso sottoscritto, per non aver documentato l’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie in materia di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1 co. 1 della legge 249/1997. L’appellante deduceva che il giudice di prime cure, nel dichiarare l’improcedibilità della domanda, aveva trascurato che, a seguito dell’invito del giudicante a promuovere la predetta procedura, il difensore dell’attore aveva dato atto che era in corso la procedura avanti al Corecom, la quale si chiudeva negativamente, per cui il tentativo di conciliazione era stato effettivamente svolto.

Improcedibilità della domanda
Il giudice però gli dà torto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione, ricorda preliminarmente il tribunale, “il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità della domanda giudiziale svolta (Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8241 del 28/04/2020; Cass. ord. ordinanza n. 23072 del 25/07/2022)”. Nel caso di specie, non essendo in contestazione quanto precede, la parte appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia dichiarato l’improcedibilità della domanda a fronte della mancata produzione della documentazione attestante l’effettivo avvio e esperimento del procedimento del quale, tuttavia, il difensore dell’odierno attore aveva dato atto a verbale. In particolare, dagli atti del procedimento di primo grado risultava che parte attrice chiedeva rinvio per “presentare documentazione attinente la mediazione obbligatoria” e li giudice “rilevata la necessità di siffatta mediazione presso l’organismo deputato per legge”, concedeva termine di giorni 15 per l’inoltro della relativa istanza; alla successiva udienza l’attore chiedeva un rinvio “essendo in corso la procedura avanti al Corecom” quindi, all’udienza riferiva che non era stato trovato l’accordo. Costituisce tuttavia circostanza non contestata che nell’ambito del giudizio di primo grado, osserva il giudice, “la parte attrice non abbia depositato documentazione alcuna ni relazione all’attivazione e al successivo esperimento del tentativo di conciliazione, invero depositata solo come allegato all’atto introduttivo dell’odierno giudizio di appello”. Per cui, a fronte delle predette risultanze, “la decisione del giudice di prime cure risulta invero corretta e scevra da vizi logici e giuridici”. Si deve infatti osservare, continua il tribunale, “che, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza, anche di merito, pur non essendo contestato l’effettivo esperimento del procedimento di conciliazione, in assenza del tempestivo deposito del verbale sono preclusi al giudice i necessari controlli, da effettuarsi anche d’ufficio prescindendosi dalle contestazioni della controparte, relativi alla regolarità della conciliazione stessa, per quanto attiene, in particolare, alla corretta individuazione dell’organismo di conciliazione secondo quanto disposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al rispetto del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda, alla regolare partecipazione delle parti nonché alla valutazione della conformità dell’oggetto del procedimento rispetto al giudizio intrapreso (Cfr. Cass. n. 23072 del 25/07/2022)”. Alla luce di tali considerazioni, conclude il tribunale rigettando l’appello, “si deve pertanto ritenere che la mancata produzione nel giudizio di primo grado della documentazione relativa alla proposizione e all’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, precludendo al giudice la necessaria verifica in ordine alla tempestività e alla regolarità del procedimento intrapreso, non consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità prevista ex lege, né la stessa può ritrarsi, in assenza di riscontro e peraltro nella contumacia della controparte, dalle mere dichiarazioni rese in udienza dal difensore”.

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