Il tribunale di Palermo dichiara che nella mediazione delegata, la procura notarile deve essere autentica soltanto se gli atti richiedono la forma scritta ad substantiam

Mediazione delegata

Nella mediazione delegata, la procura deve seguire la forma dell’atto che il procuratore va a concludere, per cui dovrà essere autenticata dal notaio soltanto laddove gli atti abbiano ad oggetto il trasferimento di diritti reali ovvero se per gli stessi sia richiesta la forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. E’ quanto affermato dal tribunale di Palermo con sentenza n. 4035/2022, decidendo una vicenda di sfratto per morosità. 

Nella fattispecie, il proprietario di un terreno, intimava sfratto per morosità nei confronti del presidente di un’Associazione sportiva dilettantistica per il mancato pagamento di alcuni canoni di locazione. 

L’intimato si costituiva in giudizio, opponendosi alla convalida e dichiarando di non essere moroso nel pagamento dei canoni, in quanto aveva preventivamente comunicato al locatore con lettera raccomandata l’intenzione di rilasciare l’immobile locato, che veniva quindi restituito. 

L’intimato spiegava altresì che le parti si accordavano per la compensazione dei canoni non versati con il costo della recinzione installata dallo stesso che restava, quindi, debitore soltanto di una piccola somma residua. 

Il giudice emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, mutava il rito e onerava la parte che aveva interesse a proporre domanda di mediazione. Parte ricorrente proponeva l’istanza di mediazione, ma non compariva personalmente al primo incontro inviando invece il procuratore costituito non munito di procura speciale e il procedimento veniva chiuso con esito negativo. 

Per cui, parte resistente chiedeva dichiararsi l’improcedibilità della domanda, a causa del mancato esperimento della mediazione delegata. 

Mediazione delegata: basta la procura sostanziale

Il giudice, tuttavia, non è d’accordo con tale tesi. Preliminarmente, osserva che “l’art. 5, c. 1 bis del d.lgs. 28/2010 prevede che il giudice, ove rilevi che non è stata esperita la mediazione nelle materie nelle quali la stessa è condizione di procedibilità, invita le parti a promuovere il procedimento di mediazione. Il successivo comma 2-bis prevede che ‘quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l’accordo’”. 

Quanto alla presenza all’incontro di un delegato in luogo della parte, il giudice si riporta quindi alla nota pronuncia della Cassazione, n. 8473/2019, secondo il quale “ha chiarito che la parte che non possa presenziare personalmente in mediazione, può farsi sostituire dal proprio difensore o da altro soggetto, previa specifica procura notarile avente ad oggetto sia la partecipazione alla procedura di mediazione, sia il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”. L’art. 8 del d.lgs. 28/2010, infatti, prosegue il giudicante, “non prescrive la partecipazione personale delle parti alla mediazione e, di conseguenza, non è escluso che queste ultime possano delegare un terzo soggetto o addirittura il proprio difensore a partecipare alla mediazione. La Cassazione – inoltre, ha spiegato – che è sufficiente una procura speciale sostanziale, non necessariamente la procura speciale autenticata dal notaio ai fini della partecipazione alla mediazione”. 

Riportandosi all’interpretazione di tale pronuncia, dunque, sostiene il tribunale, “la procura deve seguire la forma dell’atto che il procuratore va a concludere; ne deriva che, in ossequio a tale principio, la procura dovrà essere conferita con autentica notarile – soltanto – nel caso in cui il procuratore debba compiere per conto della parte atti che abbiano ad oggetto il trasferimento di diritti reali o altri atti per i quali sia richiesta la forma ad substantiam ex art. 1350 c.c.”. 

Da qui il rigetto dell’eccezione di improcedibilità, avendo il ricorrente promosso la mediazione delegata dal giudice, alla quale ha presenziato il procuratore dello stesso, e, ritenuto provato il rilascio dell’immobile, l’accoglimento nel merito della domanda riconvenzionale di compensazione dei canoni di locazione. 

Scarica sentenza Tribunale di Palermo 10.10.22

Mediazione: procura autenticata dal notaio solo se si trasferiscono diritti reali

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4035/2022, ha stabilito che nella mediazione delegata la procura speciale non richieda necessariamente l’autentica notarile. Tale formalità è infatti necessaria solo se l’atto da concludere riguardi il trasferimento di diritti reali o richieda la forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. Nel caso di specie, il giudice ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda, confermando che è sufficiente una procura sostanziale per validare la partecipazione del delegato.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 10/10/2022
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Antonina Giardina Giardina
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: mediazione legale

Il tribunale di Palermo dichiara che nella mediazione delegata, la procura notarile deve essere autentica soltanto se gli atti richiedono la forma scritta ad substantiam

Mediazione delegata

Nella mediazione delegata, la procura deve seguire la forma dell’atto che il procuratore va a concludere, per cui dovrà essere autenticata dal notaio soltanto laddove gli atti abbiano ad oggetto il trasferimento di diritti reali ovvero se per gli stessi sia richiesta la forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. E’ quanto affermato dal tribunale di Palermo con sentenza n. 4035/2022, decidendo una vicenda di sfratto per morosità. 

Nella fattispecie, il proprietario di un terreno, intimava sfratto per morosità nei confronti del presidente di un’Associazione sportiva dilettantistica per il mancato pagamento di alcuni canoni di locazione. 

L’intimato si costituiva in giudizio, opponendosi alla convalida e dichiarando di non essere moroso nel pagamento dei canoni, in quanto aveva preventivamente comunicato al locatore con lettera raccomandata l’intenzione di rilasciare l’immobile locato, che veniva quindi restituito. 

L’intimato spiegava altresì che le parti si accordavano per la compensazione dei canoni non versati con il costo della recinzione installata dallo stesso che restava, quindi, debitore soltanto di una piccola somma residua. 

Il giudice emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, mutava il rito e onerava la parte che aveva interesse a proporre domanda di mediazione. Parte ricorrente proponeva l’istanza di mediazione, ma non compariva personalmente al primo incontro inviando invece il procuratore costituito non munito di procura speciale e il procedimento veniva chiuso con esito negativo. 

Per cui, parte resistente chiedeva dichiararsi l’improcedibilità della domanda, a causa del mancato esperimento della mediazione delegata. 

Mediazione delegata: basta la procura sostanziale

Il giudice, tuttavia, non è d’accordo con tale tesi. Preliminarmente, osserva che “l’art. 5, c. 1 bis del d.lgs. 28/2010 prevede che il giudice, ove rilevi che non è stata esperita la mediazione nelle materie nelle quali la stessa è condizione di procedibilità, invita le parti a promuovere il procedimento di mediazione. Il successivo comma 2-bis prevede che ‘quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l’accordo’”. 

Quanto alla presenza all’incontro di un delegato in luogo della parte, il giudice si riporta quindi alla nota pronuncia della Cassazione, n. 8473/2019, secondo il quale “ha chiarito che la parte che non possa presenziare personalmente in mediazione, può farsi sostituire dal proprio difensore o da altro soggetto, previa specifica procura notarile avente ad oggetto sia la partecipazione alla procedura di mediazione, sia il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”. L’art. 8 del d.lgs. 28/2010, infatti, prosegue il giudicante, “non prescrive la partecipazione personale delle parti alla mediazione e, di conseguenza, non è escluso che queste ultime possano delegare un terzo soggetto o addirittura il proprio difensore a partecipare alla mediazione. La Cassazione – inoltre, ha spiegato – che è sufficiente una procura speciale sostanziale, non necessariamente la procura speciale autenticata dal notaio ai fini della partecipazione alla mediazione”. 

Riportandosi all’interpretazione di tale pronuncia, dunque, sostiene il tribunale, “la procura deve seguire la forma dell’atto che il procuratore va a concludere; ne deriva che, in ossequio a tale principio, la procura dovrà essere conferita con autentica notarile – soltanto – nel caso in cui il procuratore debba compiere per conto della parte atti che abbiano ad oggetto il trasferimento di diritti reali o altri atti per i quali sia richiesta la forma ad substantiam ex art. 1350 c.c.”. 

Da qui il rigetto dell’eccezione di improcedibilità, avendo il ricorrente promosso la mediazione delegata dal giudice, alla quale ha presenziato il procuratore dello stesso, e, ritenuto provato il rilascio dell’immobile, l’accoglimento nel merito della domanda riconvenzionale di compensazione dei canoni di locazione. 

Scarica sentenza Tribunale di Palermo 10.10.22

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