Scarica Sentenza Tribunale di L’Aquila 29 11 2023
La procedibilità della domanda è soddisfatta se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione viene esperita dal creditore sostanziale
Mediazione procedibile se introdotta dal creditore sostanziale
Nel giudizio di opposizione per decreto ingiuntivo la mediazione, in base alla regola ora sancita dall’art. 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 e anticipata dalla Cassazione 19656/2020, deve essere incardinata dal soggetto che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto creditore sostanziale. Non rileva che lo stesso assuma la veste di convenuto nel giudizio di opposizione. Lo ha chiarito il Tribunale di L’Aquila nella sentenza n. 741/2023.
Mediazione obbligatoria se la lite riguarda i contratti bancari
Nell’ambito di una controversia scaturente dall’opposizione a un decreto ingiuntivo, la banca opposta, nel costituirsi in giudizio, chiede di dichiarare improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto. La controversia, avente ad oggetto i contratti bancari, è soggetta alla procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, che nel caso di specie, per le affermazioni dell’opposta, non è stato esperito.
Mancato avvio della procedura di mediazione da parte dell’opposta
Il Giudice rileva il mancato avvio della mediazione e l’assegnazione alla parte opposta del termine di 15 giorni per avviare la procedura. In giudizio però vengono depositati due verbali relativi a due procedure di mediazione, che si erano svolte nel 2018 e nel 2019, ma intraprese dalle opponenti.
Le opponenti quindi, in sede di precisazione delle conclusioni, fanno presente che è stata la parte apposta a non aver avviato la procedura di mediazione.
Condizione soddisfatta se la mediazione è stata incardinata
Il Giudice, dando la priorità alle questioni processuali sollevate, precisa che la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi soddisfatta perchè la stessa, nel caso di specie deve ritenersi effettivamente incardinata. Non rileva che la mediazione sia stata introdotta delle opponenti e non dall’opposta. Questo vale ancora di più per quei procedimenti che sono stati incardinati prima della Cassazione n. 19656/2020. Questa decisione infatti ha chiarito in via definitiva che l’onere di introdurre formalmente la mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo spetti al creditore sostanziale a prescindere dalla qualifica di convenuto nel giudizio di opposizione.
Non si può però ritenere che nel provvedimento reso a verbale l’opposta sia stata onerata di introdurre la mediazione facoltativa di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010. Lo stesso fa riferimento specifico all’assenza di una condizione di procedibilità prescritta dalla legge per i contratti bancari. Non c’è dubbio quindi che il provvedimento si riferisca alla mediazione obbligatoria di cui al comma 1 bis dell’art. 5 del dlgs n. 28/2010 e che questa condizione di procedibilità sia stata assolta.
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