Il Tribunale di Napoli dichiara improcedibile una domanda di scioglimento di comunione perché la mediazione obbligatoria era stata avviata presso un organismo territorialmente incompetente. La scelta dell’organismo, salvo accordo tra le parti, deve rispettare il criterio dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010.
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Mediazione obbligatoria: improcedibile la domanda se l’organismo scelto è territorialmente incompetente
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3457/2026, torna su un tema di notevole rilievo pratico: la corretta individuazione dell’organismo di mediazione territorialmente competente.
La decisione riguarda una domanda di scioglimento di comunione. La parte attrice aveva instaurato il giudizio senza avere previamente esperito la mediazione obbligatoria. A seguito dell’eccezione sollevata dal convenuto, il giudice assegnava termine per l’introduzione del procedimento di mediazione. La mediazione veniva poi avviata, ma presso un organismo con sede a Santa Maria Capua Vetere, mentre il giudizio pendeva davanti al Tribunale di Napoli.
Il convenuto eccepiva nuovamente l’improcedibilità della domanda, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale dell’organismo scelto. Il Tribunale ha accolto l’eccezione e dichiarato improcedibile la domanda.
La divisione rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria
Il punto di partenza è pacifico: le controversie in materia di divisione rientrano tra quelle per le quali l’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 prevede il previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La mediazione, dunque, non costituiva nel caso di specie una scelta facoltativa, ma un passaggio necessario prima della decisione di merito sulla domanda di scioglimento della comunione.
Il problema non riguardava, però, soltanto l’avvenuto o mancato deposito della domanda di mediazione. Riguardava, più precisamente, la sua corretta introduzione.
L’art. 4 D.Lgs. 28/2010 e il luogo dell’organismo competente
Il cuore della decisione è rappresentato dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010, secondo cui la domanda di mediazione deve essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il Tribunale di Napoli legge tale disposizione in modo rigoroso: la norma non consente alla parte istante di scegliere liberamente l’organismo in base alla propria comodità, alla vicinanza geografica o al luogo in cui si trova il proprio difensore. Occorre prima individuare il giudice territorialmente competente secondo le ordinarie regole processuali; solo dopo può essere scelto l’organismo di mediazione, che deve essere collocato nel luogo corrispondente.
La ratio è evidente: evitare che la parte invitata sia costretta a partecipare a un procedimento instaurato in un luogo non coerente con il foro della controversia, con conseguenti oneri organizzativi ed economici non giustificati.
La deroga è possibile, ma serve l’accordo delle parti
La competenza territoriale dell’organismo non è, tuttavia, assolutamente inderogabile. Lo stesso art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010 consente alle parti di derogare alla regola ordinaria mediante accordo.
La sentenza precisa che tale accordo può intervenire anche dopo l’avvio della procedura e può risultare non soltanto da una pattuizione espressa, ma anche da comportamenti concludenti.
Nel caso deciso, però, non vi era alcun accordo. Al contrario, il convenuto aveva tempestivamente contestato la scelta dell’organismo, escludendo così qualsiasi possibile acquiescenza.
Mediazione irrituale e improcedibilità della domanda
La questione centrale diventa allora quella degli effetti processuali della mediazione avviata dinanzi a un organismo territorialmente incompetente.
Il Tribunale di Napoli aderisce all’orientamento secondo cui una procedura così instaurata non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità. La domanda giudiziale, quindi, deve essere dichiarata improcedibile.
Il ragionamento è netto: non basta dimostrare che una procedura di mediazione sia stata comunque avviata. Affinché la condizione di procedibilità possa ritenersi validamente assolta, è necessario che la mediazione sia stata introdotta e svolta nel rispetto delle regole previste dal D.Lgs. 28/2010.
La competenza territoriale dell’organismo, in questa prospettiva, non è un dettaglio formale, ma uno degli elementi che assicurano il corretto svolgimento del procedimento.
Un’indicazione pratica per gli avvocati e per gli organismi
La decisione offre un’indicazione operativa molto chiara.
Quando si introduce una mediazione obbligatoria, la prima domanda da porsi non è quale organismo sia più comodo per la parte istante, ma quale giudice sarebbe territorialmente competente per la controversia.
Da quella risposta discende la scelta dell’organismo.
Solo in presenza di un accordo tra le parti — espresso o desumibile da comportamenti concludenti — sarà possibile derogare alla regola ordinaria.
Una decisione rigorosa, ma non contraria alla mediazione
La sentenza è certamente rigorosa, perché collega l’errata individuazione dell’organismo alla declaratoria di improcedibilità della domanda.
Tuttavia, non si tratta di una pronuncia ostile alla mediazione. Al contrario, la decisione valorizza la mediazione come procedimento effettivo, dotato di regole proprie, e non come adempimento meramente formale da assolvere in qualunque modo.
In questa prospettiva, la mediazione obbligatoria non è un passaggio burocratico, ma una fase del percorso di tutela dei diritti che deve essere introdotta correttamente, nel rispetto delle garanzie previste anche per la parte invitata.
Conclusioni
Con la sentenza n. 3457/2026, il Tribunale di Napoli ribadisce che la scelta dell’organismo territorialmente competente è un presupposto essenziale del corretto esperimento della mediazione obbligatoria.
La mediazione instaurata presso un organismo diverso da quello individuato secondo il criterio dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010, in assenza di accordo delle parti, non consente di ritenere avverata la condizione di procedibilità.
Il messaggio per gli operatori è semplice: prima di depositare la domanda di mediazione occorre verificare il foro competente e, solo dopo, scegliere l’organismo. La mediazione è uno strumento serio; proprio per questo, va attivata nel modo corretto.