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Il tribunale di Velletri riafferma che l’esperimento della mediazione obbligatoria presso un organismo diverso da quello del giudice competente non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda

Impugnazione delibera condominiale e mediazione

L’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del giudice competente non produce effetti e non è idoneo, pertanto, a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda. Lo ha riaffermato il tribunale di Velletri (prima sezione civile) nella sentenza n. 509 del 1° marzo 2024 esprimendosi su una vicenda avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di un condomino, di due delibere condominiali con le quali era stato approvato il bilancio consuntivo dei lavori del muro perimetrale e la relativa ripartizione delle spese.

Il ricorrente chiedeva anche la condanna del convenuto al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., per non aver usato la “exacta diligentia” esigibile da un amministratore condominiale professionista e da un avvocato assistente in mediazione, “nell’aver resistito in un giudizio con la consapevolezza dell’infondatezza della propria difesa, e, pertanto, abusando del diritto di difesa per fini dilatori o per la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell’infondatezza della propria difesa e per valutare le conseguenze dei propri atti sul stesso”.

Il condominio, dal canto suo, si costituiva, eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.

Improcedibilità della domanda

Preliminarmente, il giudice esamina le eccezioni di parte convenuta relative alla condizione di procedibilità, trattandosi di materia sottoposta a mediazione obbligatoria, e dichiara la domanda di parte attrice improcedibile. Con riferimento alla prima delibera, la mediazione, attivata da parte istante, ha avuto esito negativo per mancata presenza della stessa, né del proprio difensore, all’incontro fissato dall’organismo. In ogni caso, la parte non ha documentato né di aver conferito procura speciale al difensore, qualificato come rappresentante nel verbale, né ha documentato l’impossibilità oggettiva dello stesso di presenziare all’incontro fissato, limitandosi solamente ad inviare, tramite pec, un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.

Pertanto, rileva il tribunale, “oltre al fatto che non è stato provato il legittimo impedimento del rappresentante, parte attrice non ha fornito prova di aver correttamente delegato un terzo a partecipare all’incontro di mediazione”, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione (cfr. n. 8473/2019). Ne consegue, l’improcedibilità della domanda.

Incompetenza organismo di mediazione

Per quanto riguarda poi la seconda delibera, il giudice osserva innanzitutto che, come eccepito da parte convenuta, ai sensi dell’art. 71 quater disp. att. c.c., l’istanza andava presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Parte attrice, invece, ha svolto il tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi ad un organismo avente sede in Roma e dunque ubicato al di fuori della circoscrizione del tribunale nella quale è ubicato il condominio. “Secondo l’orientamento a cui si ritiene di aderire – afferma quindi il giudice – il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia, non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda”.

Nel caso di specie, parte convenuta ha denunciato, con pec, al mediatore l’incompetenza per territorio dell’organismo adito. Né può ritenersi fondata, aggiunge il giudicante, la difesa di parte attrice, secondo cui le parti avrebbero raggiunto un accordo in ordine alla deroga della competenza territoriale, “documentato nel verbale dell’assemblea che ha autorizzato l’amministratore condominiale e nominato l’avvocato ad assistere il condominio, in una specifica mediazione che si sarebbe svolta presso uno specifico organismo, in una specifica data”. Pertanto, si tratta di “un atto unilaterale del convenuto e non – di – un’intesa intervenuta tra le parti, che inoltre si sarebbe raggiunta successivamente all’avvio della procedura”.

In ogni caso, conclude il tribunale, “sul punto si deve ricordare che l’art. 71 quater disp. att. c.c. prevede la competenza dell’organismo per le controversie in materia di condominio a pena di inammissibilità”. Di conseguenza, poiché parte attrice, a fronte di tali eccezioni, non ha chiesto concedersi termine per rinnovare la mediazione obbligatoria né vi ha proceduto spontaneamente, il tribunale di Velletri dichiara l’improcedibilità delle domande e condanna la soccombente alle spese di lite ivi compresi i compensi del difensore per la fase di mediazione.

Leggi anche: “Mediazione presso organismo incompetente: giudizio improcedibile

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Mediazione presso organismo in luogo diverso senza effetti

Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 509/2024, ha dichiarato improcedibile una domanda di impugnazione di delibere condominiali per mancato rispetto della mediazione obbligatoria. Nel primo caso, l’improcedibilità è derivata dall’assenza della parte e del difensore senza giustificato motivo. Nel secondo, l’esperimento della mediazione presso un organismo fuori dalla circoscrizione del giudice competente è stato ritenuto inefficace, poiché l’art. 71 quater disp. att. c.c. ne sancisce l’inammissibilità.
Autore: Redazione MondoADR
Curia: Tribunale di Velletri
Giudice: Prisca Picalarga

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Il tribunale di Velletri riafferma che l’esperimento della mediazione obbligatoria presso un organismo diverso da quello del giudice competente non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda

Impugnazione delibera condominiale e mediazione

L’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del giudice competente non produce effetti e non è idoneo, pertanto, a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda. Lo ha riaffermato il tribunale di Velletri (prima sezione civile) nella sentenza n. 509 del 1° marzo 2024 esprimendosi su una vicenda avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di un condomino, di due delibere condominiali con le quali era stato approvato il bilancio consuntivo dei lavori del muro perimetrale e la relativa ripartizione delle spese.

Il ricorrente chiedeva anche la condanna del convenuto al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., per non aver usato la “exacta diligentia” esigibile da un amministratore condominiale professionista e da un avvocato assistente in mediazione, “nell’aver resistito in un giudizio con la consapevolezza dell’infondatezza della propria difesa, e, pertanto, abusando del diritto di difesa per fini dilatori o per la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell’infondatezza della propria difesa e per valutare le conseguenze dei propri atti sul stesso”.

Il condominio, dal canto suo, si costituiva, eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.

Improcedibilità della domanda

Preliminarmente, il giudice esamina le eccezioni di parte convenuta relative alla condizione di procedibilità, trattandosi di materia sottoposta a mediazione obbligatoria, e dichiara la domanda di parte attrice improcedibile. Con riferimento alla prima delibera, la mediazione, attivata da parte istante, ha avuto esito negativo per mancata presenza della stessa, né del proprio difensore, all’incontro fissato dall’organismo. In ogni caso, la parte non ha documentato né di aver conferito procura speciale al difensore, qualificato come rappresentante nel verbale, né ha documentato l’impossibilità oggettiva dello stesso di presenziare all’incontro fissato, limitandosi solamente ad inviare, tramite pec, un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.

Pertanto, rileva il tribunale, “oltre al fatto che non è stato provato il legittimo impedimento del rappresentante, parte attrice non ha fornito prova di aver correttamente delegato un terzo a partecipare all’incontro di mediazione”, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione (cfr. n. 8473/2019). Ne consegue, l’improcedibilità della domanda.

Incompetenza organismo di mediazione

Per quanto riguarda poi la seconda delibera, il giudice osserva innanzitutto che, come eccepito da parte convenuta, ai sensi dell’art. 71 quater disp. att. c.c., l’istanza andava presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Parte attrice, invece, ha svolto il tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi ad un organismo avente sede in Roma e dunque ubicato al di fuori della circoscrizione del tribunale nella quale è ubicato il condominio. “Secondo l’orientamento a cui si ritiene di aderire – afferma quindi il giudice – il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia, non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda”.

Nel caso di specie, parte convenuta ha denunciato, con pec, al mediatore l’incompetenza per territorio dell’organismo adito. Né può ritenersi fondata, aggiunge il giudicante, la difesa di parte attrice, secondo cui le parti avrebbero raggiunto un accordo in ordine alla deroga della competenza territoriale, “documentato nel verbale dell’assemblea che ha autorizzato l’amministratore condominiale e nominato l’avvocato ad assistere il condominio, in una specifica mediazione che si sarebbe svolta presso uno specifico organismo, in una specifica data”. Pertanto, si tratta di “un atto unilaterale del convenuto e non – di – un’intesa intervenuta tra le parti, che inoltre si sarebbe raggiunta successivamente all’avvio della procedura”.

In ogni caso, conclude il tribunale, “sul punto si deve ricordare che l’art. 71 quater disp. att. c.c. prevede la competenza dell’organismo per le controversie in materia di condominio a pena di inammissibilità”. Di conseguenza, poiché parte attrice, a fronte di tali eccezioni, non ha chiesto concedersi termine per rinnovare la mediazione obbligatoria né vi ha proceduto spontaneamente, il tribunale di Velletri dichiara l’improcedibilità delle domande e condanna la soccombente alle spese di lite ivi compresi i compensi del difensore per la fase di mediazione.

Leggi anche: “Mediazione presso organismo incompetente: giudizio improcedibile

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