Scarica Sentenza Tribunale di Rovigo N.611-2025
Mediazione obbligatoria: condizione di procedibilità solo per la domanda principale, non per quella riconvenzionale. Il tribunale di Rovigo si allinea alle sezioni unite della Cassazione
Mediazione obbligatoria solo per la domanda principale
In applicazione di un principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Tribunale di Rovigo, nella sentenza n. 611/2025 ribadisce che la mediazione obbligatoria, prevista come condizione di procedibilità per l’instaurazione di un processo, si applica esclusivamente alla domanda giudiziale principale che dà origine alla causa. Questo obbligo non si estende alle domande riconvenzionali presentate dal convenuto, che possono essere formulate direttamente in sede processuale senza dover prima avviare un autonomo procedimento di mediazione.
Locazione e danni all’immobile da maltempo
Una società conduttrice di un contratto di locazione del settembre 2022 agisce in giudizio sostenendo che a causa del maltempo avvenuto nell’aprile 2023, parte dell’immobile condotto dalla stessa è diventata inutilizzabile e pericolante, in particolare le stalle, impedendo l’allevamento di bestiame. Sulla base di ciò, fa presente in giudizio di aver chiesto al locatore di effettuare i lavori di ripristino, che però non sono mai stati effettuati. L’inadempimento di quest’ultimo la autorizza pertanto a una riduzione del canone di locazione. Il locatore però contesta in giudizio le accuse della ricorrente, affermando che non c’è mai stato alcun evento atmosferico tale da rendere inutilizzabile l’immobile. Costui evidenzia inoltre che la ricorrente è morosa nel pagamento dei canoni di locazione da diverse mensilità. Condotta che giustifica da parte sua la domanda di risoluzione del contratto.
Mediazione non obbligatoria per la domanda riconvenzionale
Parte ricorrente in rito solleva un’eccezione di improcedibilità. A suo dire, la domanda riconvenzionale del locatore, riguardante la morosità e la risoluzione del contratto, doveva essere preceduta da un procedimento di mediazione obbligatoria. Il Tribunale però respinge questa eccezione, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 3452 del 07/02/2024). Detta pronuncia afferma in particolare che: “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l’introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l’intero corso del processo.” In base a tale principio l’obbligo di mediazione, introdotto dal Decreto legislativo n. 28 del 2010 per alcune tipologie di controversie (come quelle in materia di locazione), si applica esclusivamente alla domanda principale che dà inizio al giudizio. La finalità della mediazione è infatti quella di cercare una soluzione conciliativa prima che la causa venga instaurata. Le domande riconvenzionali del convenuto, che rappresentano una difesa e una contro-richiesta nel processo già avviato, non sono soggette a tale obbligo.
Leggi anche: Cassazione a Sezioni Unite: per la domanda riconvenzionale non c’è l’obbligo di una nuova mediazione