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Il tribunale di Modena riafferma che la mediazione presso organismo con sede diversa dal giudice competente non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda

Mediazione obbligatoria procedibilità

L’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria presso organismo avente sede in luogo diverso da quello del giudice competente per territorio non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda. Lo ha ribadito il tribunale di Modena nella sentenza n. 405/2024 decidendo una vertenza in materia bancaria. 

Addebiti conto corrente

Nello specifico, il ricorrente conveniva in giudizio la propria banca innanzi al tribunale di Lagonegro sostenendo di aver ricevuto addebiti non dovuti sul proprio conto corrente, con interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute. 

Il tribunale si dichiarava incompetente assegnando termine per la riassunzione. La convenuta eccepiva quindi improcedibilità della domanda per essere stata esperita la procedura di mediazione avanti organismo avente sede presso l’autorità giudiziaria originariamente adita e non anche avanti a quello competente a seguito di declinatoria. 

Incompetenza organismo mediazione

Per il giudice, l’eccezione è fondata e va accolta, con declaratoria di improcedibilità della domanda. 

L’art. 4, comma 1, D.lgs. n. 28/2010 dispone, ricorda preliminarmente il tribunale, che: “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’art. 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

Il criterio introdotto dal d.l. n. 69, innovando il testo dell’art. 4 del decreto citato, esige una sorta di “giurisdizionalizzazione” della mediazione, “fissando un criterio di competenza territoriale dell’organismo che deve avere sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. 

La novella, spiega quindi il giudicante, “intendeva favorire l’agevole partecipazione delle parti alla procedura compositiva in funzione deflattiva, anche per evitare ogni abuso o strumentalizzazione derivante dalla distanza intercorrente tra sede dell’organismo adito e luogo di residenza delle parti o sede dei loro interessi”. E, del resto la disposizione è stata conservata anche dopo la riforma Cartabia. 

Inefficacia della domanda

Fatte queste premesse, afferma il tribunale che l’art. 4 omette di individuare le sanzioni applicabili in caso di violazione del criterio di competenza per territorio. 

Tuttavia, in merito, parte della giurisprudenza sostiene che la conseguenza di domanda avanzata avanti ad organismo di mediazione territorialmente

incompetente, sia l’inefficacia della domanda stessa (cfr. Trib. Milano). 

Richiamando per analogia l’art. 71 quater disp. att. c.c. in materia di condominio, “utile a fini interpretativi”, osserva ancora il tribunale, si ricava “che la sanzione, in caso di domanda avanzata avanti organismo incompetente territorialmente, consisteva nella declaratoria di ‘inammissibilità’.

Per vero, tuttavia, conclude il giudice, “nella specie, la domanda avanzata ad organismo incompetente deve ritenersi non priva di conseguenze giuridiche in quanto, non tanto inammissibile o inefficace, quanto piuttosto improcedibile, tamquam non esset, a tenore della regola fissata dall’art. 5 d.lgs. n. 28”. 

Tenuto conto di quanto precede, il giudice dichiara pertanto la domanda improcedibile. 

Leggi anche in merito Mediazione presso organismo incompetente: giudizio improcedibile.

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Mediazione obbligatoria presso organismo in luogo diverso e procedibilità

Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 405/2024, ha dichiarato improcedibile una domanda in materia bancaria poiché la mediazione obbligatoria era stata esperita presso un organismo territorialmente incompetente. Il giudice ha ribadito che l’istanza deve essere depositata nel luogo del giudice competente per territorio, secondo l’art. 4 del D.lgs. n. 28/2010. Tale criterio mira a favorire la partecipazione delle parti ed evitare abusi, rendendo l’iter presso sede diversa giuridicamente inefficace.
Autore: Redazione MondoADR
Curia: Tribunale di Modena

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Il tribunale di Modena riafferma che la mediazione presso organismo con sede diversa dal giudice competente non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda

Mediazione obbligatoria procedibilità

L’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria presso organismo avente sede in luogo diverso da quello del giudice competente per territorio non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda. Lo ha ribadito il tribunale di Modena nella sentenza n. 405/2024 decidendo una vertenza in materia bancaria. 

Addebiti conto corrente

Nello specifico, il ricorrente conveniva in giudizio la propria banca innanzi al tribunale di Lagonegro sostenendo di aver ricevuto addebiti non dovuti sul proprio conto corrente, con interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute. 

Il tribunale si dichiarava incompetente assegnando termine per la riassunzione. La convenuta eccepiva quindi improcedibilità della domanda per essere stata esperita la procedura di mediazione avanti organismo avente sede presso l’autorità giudiziaria originariamente adita e non anche avanti a quello competente a seguito di declinatoria. 

Incompetenza organismo mediazione

Per il giudice, l’eccezione è fondata e va accolta, con declaratoria di improcedibilità della domanda. 

L’art. 4, comma 1, D.lgs. n. 28/2010 dispone, ricorda preliminarmente il tribunale, che: “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’art. 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

Il criterio introdotto dal d.l. n. 69, innovando il testo dell’art. 4 del decreto citato, esige una sorta di “giurisdizionalizzazione” della mediazione, “fissando un criterio di competenza territoriale dell’organismo che deve avere sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. 

La novella, spiega quindi il giudicante, “intendeva favorire l’agevole partecipazione delle parti alla procedura compositiva in funzione deflattiva, anche per evitare ogni abuso o strumentalizzazione derivante dalla distanza intercorrente tra sede dell’organismo adito e luogo di residenza delle parti o sede dei loro interessi”. E, del resto la disposizione è stata conservata anche dopo la riforma Cartabia. 

Inefficacia della domanda

Fatte queste premesse, afferma il tribunale che l’art. 4 omette di individuare le sanzioni applicabili in caso di violazione del criterio di competenza per territorio. 

Tuttavia, in merito, parte della giurisprudenza sostiene che la conseguenza di domanda avanzata avanti ad organismo di mediazione territorialmente

incompetente, sia l’inefficacia della domanda stessa (cfr. Trib. Milano). 

Richiamando per analogia l’art. 71 quater disp. att. c.c. in materia di condominio, “utile a fini interpretativi”, osserva ancora il tribunale, si ricava “che la sanzione, in caso di domanda avanzata avanti organismo incompetente territorialmente, consisteva nella declaratoria di ‘inammissibilità’.

Per vero, tuttavia, conclude il giudice, “nella specie, la domanda avanzata ad organismo incompetente deve ritenersi non priva di conseguenze giuridiche in quanto, non tanto inammissibile o inefficace, quanto piuttosto improcedibile, tamquam non esset, a tenore della regola fissata dall’art. 5 d.lgs. n. 28”. 

Tenuto conto di quanto precede, il giudice dichiara pertanto la domanda improcedibile. 

Leggi anche in merito Mediazione presso organismo incompetente: giudizio improcedibile.

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