Il tribunale di Napoli afferma che l’esperimento della mediazione obbligatoria non si estende alle chiamate di terzo in giudizio

Mediazione obbligatoria e chiamate di terzo in giudizio

L’esperimento della mediazione obbligatoria non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio di agire in giudizio garantito dall’articolo 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo. È quanto afferma il tribunale di Napoli, con sentenza n. 81/2023, decidendo una controversia tra un condominio e l’ex amministratore relativa alla stipula di una nuova polizza assicurativa.

Nuova polizza assicurativa e mancata copertura eventi atmosferici

Nella vicenda, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il condominio conveniva in giudizio il precedente amministratore per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del verificarsi di eventi atmosferici non coperti dalla nuova polizza assicurativa stipulata dall’amministratore stesso senza autorizzazione dell’assemblea.

In particolare, eccepiva il condominio che l’amministratore comunicava l’avvenuto cambio di compagnia assicurativa e polizza nel corso dell’assemblea, affermando l’identità di somme e coperture a fronte di un premio assicurativo dimezzato; ma che in seguito al verificarsi degli eventi atmosferici (forte vento e frequenti piogge) si verificavano danni ingenti al tetto che non venivano coperti dalla polizza, in quanto l’assicurazione, in virtù del nuovo contratto, non era tenuta a coprire i danni da eventi naturali.

I condomini erano costretti, quindi, al fine di ripristinare lo status quo ante, a sobbarcarsi i lavori per il rifacimento del tetto e volevano ottenere il ristoro delle spese sostenute.

Non solo.

Il condominio lamentava nei confronti dell’amministratore: l’errata ripartizione delle spese per il rifacimento dei sottotetti e coperture, oltre ad omissioni nella presentazione della rendicontazione di gestione.

L’amministratore, dal canto suo, si costituiva ed eccepiva la mancata adesione di tutti i condomini alla proposizione dell’azione, l’infondatezza della pretesa attorea in quanto, per la ripartizione delle spese di riparazione e rifacimento dei tetti, aveva adottato un criterio di riparto, secondo una tabella già applicata dai condomini precedentemente alla sua gestione. Quanto alla stipula della polizza assicurativa con la nuova compagnia, deduceva di aver agito in buona fede, sul presupposto di una perfetta identità delle condizioni generali.

Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la conversione del rito da sommario ad ordinario e l’ autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere manlevato, in caso di condanna al risarcimento dei danni.

Autorizzata la chiesta chiamata in causa, si costituiva anche l’assicurazione la quale eccepiva in via preliminare, l’inapplicabilità al caso di specie del procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c. e l’infondatezza nel merito della pretesa attorea, associandosi alle difese svolte dal convenuto.

No alla chiamata in causa di terzi

Il giudice disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione e concedeva termine per esperire il procedimento di mediazione, il quale aveva esito negativo come da verbale depositato successivamente.

In merito all’eccezione sollevata da parte convenuta e relativa al mancato invito in mediazione delle terze compagnie assicuratrici chiamate in causa, il tribunale rilevava quindi “che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo” (cfr. Cass. n. 16092/2012; Cass. n. 967/2004).

Pertanto, la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un’azione” contenuta nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, scrive il tribunale, “deve essere interpretata come riferita esclusivamente all’attore che intenda instaurare un giudizio”.

Inoltre, evidenzia la sentenza, “il rapporto contrattuale di garanzia tra convenuto e assicurazione è distinto e autonomo rispetto a quello di mandato all’assolvimento di obblighi ‘in materia condominiale’ che

intercorre tra attore e convenuto, non rientrando, il relativo oggetto (rapporti di garanzia impropria) nell’ambito delle controversie per le quali l’art. 5 D.Lgs. 28/2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione”.

La decisione

Rigettato il ricorso anche nel merito, posto che l’amministratore ha provveduto, di sua spontanea ed autonoma iniziativa, alla stipula di una polizza fabbricati con la nuova assicurazione, in sostituzione della precedente polizza venuta a scadenza, a condizioni diverse, seppur

Economicamente meno gravose, lasciando, tuttavia, scoperti i

danni potenzialmente derivanti da eventi atmosferici, e ciò senza preventiva autorizzazione dell’assemblea.

Conseguentemente, i condomini, sebbene messi a conoscenza in quella sede del cambio di polizza, non hanno potuto scientemente accettare le nuove condizioni stipulate dall’amministratore e, pertanto, nessuna valida ratifica c’era stata da parte dell’assemblea, rispetto al cambio di polizza comunicato dall’amministratore.

Disattesa, altresì, l’eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla mancata adesione di tutti i condomini all’iniziativa giudiziaria intrapresa nei suoi confronti, poiché, “tale dissenso non incide sul merito della controversia – posto che – gli effetti che ne conseguono si sostanziano esclusivamente, ai sensi dell’art. 1132 c.c., nell’esonero dei condomini dissenzienti dalle eventuali spese di soccombenza del condominio”.

In conclusione, accolta la domanda del condominio, e amministratore condannato al risarcimento del danno.

Scarica sentenza Tribunale Napoli 02.01.2023

Mediazione obbligatoria: non si estende alla chiamata di terzo in giudizio

Il Tribunale di Napoli ha stabilito che la mediazione obbligatoria non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, poiché le condizioni di procedibilità, derogando all’art. 24 Cost., non ammettono interpretazioni estensive. Nel caso di specie, un amministratore è stato condannato a risarcire un condominio per aver stipulato, senza autorizzazione, una polizza assicurativa che escludeva i danni da eventi atmosferici. Il giudice ha rigettato le eccezioni del convenuto, confermando la responsabilità professionale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 02/01/2023
Curia: Tribunale di Agrigento, Tribunale di Napoli, Tribunale di Roma
Giudice: Antonietta Scrima, Benedetta Ferone, Paola Giardina
Materia/e: Mediazione obbligatoria, Negoziazione assistita obbligatoria, ricorso in cassazione

Il tribunale di Napoli afferma che l’esperimento della mediazione obbligatoria non si estende alle chiamate di terzo in giudizio

Mediazione obbligatoria e chiamate di terzo in giudizio

L’esperimento della mediazione obbligatoria non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio di agire in giudizio garantito dall’articolo 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo. È quanto afferma il tribunale di Napoli, con sentenza n. 81/2023, decidendo una controversia tra un condominio e l’ex amministratore relativa alla stipula di una nuova polizza assicurativa.

Nuova polizza assicurativa e mancata copertura eventi atmosferici

Nella vicenda, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il condominio conveniva in giudizio il precedente amministratore per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del verificarsi di eventi atmosferici non coperti dalla nuova polizza assicurativa stipulata dall’amministratore stesso senza autorizzazione dell’assemblea.

In particolare, eccepiva il condominio che l’amministratore comunicava l’avvenuto cambio di compagnia assicurativa e polizza nel corso dell’assemblea, affermando l’identità di somme e coperture a fronte di un premio assicurativo dimezzato; ma che in seguito al verificarsi degli eventi atmosferici (forte vento e frequenti piogge) si verificavano danni ingenti al tetto che non venivano coperti dalla polizza, in quanto l’assicurazione, in virtù del nuovo contratto, non era tenuta a coprire i danni da eventi naturali.

I condomini erano costretti, quindi, al fine di ripristinare lo status quo ante, a sobbarcarsi i lavori per il rifacimento del tetto e volevano ottenere il ristoro delle spese sostenute.

Non solo.

Il condominio lamentava nei confronti dell’amministratore: l’errata ripartizione delle spese per il rifacimento dei sottotetti e coperture, oltre ad omissioni nella presentazione della rendicontazione di gestione.

L’amministratore, dal canto suo, si costituiva ed eccepiva la mancata adesione di tutti i condomini alla proposizione dell’azione, l’infondatezza della pretesa attorea in quanto, per la ripartizione delle spese di riparazione e rifacimento dei tetti, aveva adottato un criterio di riparto, secondo una tabella già applicata dai condomini precedentemente alla sua gestione. Quanto alla stipula della polizza assicurativa con la nuova compagnia, deduceva di aver agito in buona fede, sul presupposto di una perfetta identità delle condizioni generali.

Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la conversione del rito da sommario ad ordinario e l’ autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere manlevato, in caso di condanna al risarcimento dei danni.

Autorizzata la chiesta chiamata in causa, si costituiva anche l’assicurazione la quale eccepiva in via preliminare, l’inapplicabilità al caso di specie del procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c. e l’infondatezza nel merito della pretesa attorea, associandosi alle difese svolte dal convenuto.

No alla chiamata in causa di terzi

Il giudice disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione e concedeva termine per esperire il procedimento di mediazione, il quale aveva esito negativo come da verbale depositato successivamente.

In merito all’eccezione sollevata da parte convenuta e relativa al mancato invito in mediazione delle terze compagnie assicuratrici chiamate in causa, il tribunale rilevava quindi “che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo” (cfr. Cass. n. 16092/2012; Cass. n. 967/2004).

Pertanto, la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un’azione” contenuta nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, scrive il tribunale, “deve essere interpretata come riferita esclusivamente all’attore che intenda instaurare un giudizio”.

Inoltre, evidenzia la sentenza, “il rapporto contrattuale di garanzia tra convenuto e assicurazione è distinto e autonomo rispetto a quello di mandato all’assolvimento di obblighi ‘in materia condominiale’ che

intercorre tra attore e convenuto, non rientrando, il relativo oggetto (rapporti di garanzia impropria) nell’ambito delle controversie per le quali l’art. 5 D.Lgs. 28/2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione”.

La decisione

Rigettato il ricorso anche nel merito, posto che l’amministratore ha provveduto, di sua spontanea ed autonoma iniziativa, alla stipula di una polizza fabbricati con la nuova assicurazione, in sostituzione della precedente polizza venuta a scadenza, a condizioni diverse, seppur

Economicamente meno gravose, lasciando, tuttavia, scoperti i

danni potenzialmente derivanti da eventi atmosferici, e ciò senza preventiva autorizzazione dell’assemblea.

Conseguentemente, i condomini, sebbene messi a conoscenza in quella sede del cambio di polizza, non hanno potuto scientemente accettare le nuove condizioni stipulate dall’amministratore e, pertanto, nessuna valida ratifica c’era stata da parte dell’assemblea, rispetto al cambio di polizza comunicato dall’amministratore.

Disattesa, altresì, l’eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla mancata adesione di tutti i condomini all’iniziativa giudiziaria intrapresa nei suoi confronti, poiché, “tale dissenso non incide sul merito della controversia – posto che – gli effetti che ne conseguono si sostanziano esclusivamente, ai sensi dell’art. 1132 c.c., nell’esonero dei condomini dissenzienti dalle eventuali spese di soccombenza del condominio”.

In conclusione, accolta la domanda del condominio, e amministratore condannato al risarcimento del danno.

Scarica sentenza Tribunale Napoli 02.01.2023

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