Il tribunale di Velletri ribadisce che nell’opposizione a decreto ingiuntivo in una controversia soggetta mediazione obbligatoria, è onere del creditore esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione

Mediazione obbligatoria e tentativo di conciliazione

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, è onere del creditore opposto esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità e contestuale revoca del decreto ingiuntivo. È quanto ribadisce il tribunale di Velletri con sentenza n. 2226/2022, decidendo in tal senso una opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di una S.r.l. 

La vicenda

Nella vicenda, l’opponente chiedeva, in accoglimento dell’opposizione, che venisse accertata la nullità, invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto (di oltre 17mila euro) rigettando ogni pretesa contrattuale della S.r.l. nascente dal rapporto di credito azionato in giudizio nei suoi confronti. 

La società, dal canto suo, chiedeva venisse dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione per tardività della notifica e in ogni caso, che venisse confermata la condanna al pagamento in favore della stessa della somma identica a quella ingiunta o della diversa maggiore o minore somma risultante all’esito dell’attività istruttoria.  

Improcedibilità della domanda

Il giudice rilevava, innanzitutto, che non risultava effettuato il tentativo obbligatorio di mediazione e che a tal fine era stato fissato un termine di 15 giorni per promuoverlo. Tuttavia, nel prosieguo del giudizio, le parti non avevano documentato l’esito negativo del tentativo. 

La Cassazione a Sezioni Unite, chiarisce dunque il tribunale, ha affermato che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. SS.UU. n. 19596/2020; Cass. n. 159/2021). 

Nel caso concreto, la società convenuta non ha assolto all’onere sulla medesima incombente di promuovere il tentativo di conciliazione, per cui, conclude il giudicante, ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La domanda è quindi improcedibile e, per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto è revocato e la società condannata al pagamento delle spese di lite. 

Scarica sentenza Tribunale di Velletri 01.12.2022

Opposizione a decreto ingiuntivo: è il creditore obbligato al tentativo di conciliazione

Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 2226/2022, ha confermato che nelle opposizioni a decreto ingiuntivo per controversie soggette a mediazione obbligatoria l’onere di promuovere il tentativo di conciliazione ricade sul creditore opposto. In un caso concreto, la società creditrice non ha assolto tale obbligo nonostante il termine concesso dal giudice; di conseguenza, seguendo l’orientamento della Cassazione, è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda con la revoca del decreto.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 01/12/2022
Curia: Tribunale di Velletri
Giudice: Francesca Aratari
Materia/e: Decreto ingiuntivo, Mediazione obbligatoria, Opposizione a decreto ingiuntivo, tentativo obbligatorio di conciliazione

Il tribunale di Velletri ribadisce che nell’opposizione a decreto ingiuntivo in una controversia soggetta mediazione obbligatoria, è onere del creditore esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione

Mediazione obbligatoria e tentativo di conciliazione

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, è onere del creditore opposto esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità e contestuale revoca del decreto ingiuntivo. È quanto ribadisce il tribunale di Velletri con sentenza n. 2226/2022, decidendo in tal senso una opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di una S.r.l. 

La vicenda

Nella vicenda, l’opponente chiedeva, in accoglimento dell’opposizione, che venisse accertata la nullità, invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto (di oltre 17mila euro) rigettando ogni pretesa contrattuale della S.r.l. nascente dal rapporto di credito azionato in giudizio nei suoi confronti. 

La società, dal canto suo, chiedeva venisse dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione per tardività della notifica e in ogni caso, che venisse confermata la condanna al pagamento in favore della stessa della somma identica a quella ingiunta o della diversa maggiore o minore somma risultante all’esito dell’attività istruttoria.  

Improcedibilità della domanda

Il giudice rilevava, innanzitutto, che non risultava effettuato il tentativo obbligatorio di mediazione e che a tal fine era stato fissato un termine di 15 giorni per promuoverlo. Tuttavia, nel prosieguo del giudizio, le parti non avevano documentato l’esito negativo del tentativo. 

La Cassazione a Sezioni Unite, chiarisce dunque il tribunale, ha affermato che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. SS.UU. n. 19596/2020; Cass. n. 159/2021). 

Nel caso concreto, la società convenuta non ha assolto all’onere sulla medesima incombente di promuovere il tentativo di conciliazione, per cui, conclude il giudicante, ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La domanda è quindi improcedibile e, per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto è revocato e la società condannata al pagamento delle spese di lite. 

Scarica sentenza Tribunale di Velletri 01.12.2022

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